CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 23203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10452-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2, (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoSergio Gidaro, con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.405, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza n. 168/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Conatto di citazione in appello, notificato in data 18 aprile 2016, la Regione [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ordinanza resa, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. , dal Tribunale di Catanzaro, in data 21 marzo 2016, con la quale era stato disposta la sua condanna al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 49.297,35, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di residuo contributo dovuto per prestazioni residenziali socio-sanitarie erogate, in virtù del contratto stipulato tra l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro in data 19 dicembre 2014. 2. Proposto appello da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la predetta ordinanza emessa in primo grado, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza sopra indicata in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento del sopra menzionato contributo pecuniario, con ulteriore condanna della società attrice alla restituzione in favore dell’appellante di tutte le somme ricevute in adempimento di quanto statuito nella ordinanza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento all’effettivo soddisfo, e con consequenziale ulteriore condanna degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di tutte le somme ricevute in adempimento di quanto previsto nella citata ordinanza appellata, oltre interessi legali. La corte del merito - per quanto qui ancora di interesse - ha ritenuto che , seguendo le indicazioni fornite, in casi analoghi, da un consolidato orientamento esegetico riconducibile alla giurisprudenza di legittimità , la sottoscrizione della convenzione da parte della Azienda sanitaria non potesse vincolare anche la Regione [OSCURATO:PERSONA]; ha infatti osservato che il richiamo alla L.R. n. 24/2008, nell’art. 13, 2 comma, non potesse determinare l’effetto giuridico secondo cui il contratto stipulato tra Asp e soggetto erogatore del servizio generasse effetti anche nella sfera giuridico-patrimoniale della Regione, con riguardo alla corresponsione della quota imputata al Fondo sociale regionale di garanzia, stante anche il dettato normativo di cui all’art. 34, 2 comma, L.R. ; ha evidenziato che i principi affermati in altro arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 13333/2015, non potevano valere a risolvere la questione dedotta in giudizio, in quanto nel predetto precedente si affrontava una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame, riguardando l’ipotesi in cui una Regione (nella specie, la Regione Lazio) aveva delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie locali; ha infatti evidenziato che, nella ipotesi in esame, il dibattito processuale sulla legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] era stato invece incentrato su una questione di fondo del tutto diversa, e cioè sulla esistenza o meno di una obbligazione di pagamento delle prestazioni socio sanitarie rese dalle [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratti stipulati con le [OSCURATO:PERSONA] (poi Asp), a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], derivante direttamente dalla legge e nei limiti della quota gravante sul [OSCURATO:PERSONA]; ha dunque osservato, in termini conclusivi, che, in difetto di una norma regionale calabrese specifica, l’invocata regola non potesse essere applicata, ricorrendo la diversa fattispecie afferente alle prestazioni socio-sanitarie non collocabili tra quelle da porre a carico del Fondo sanitario; ha inoltre osservato che, ritenuta ammissibile sul piano processuale la domanda di ingiustificato arricchimento, tuttavia la stessa non era accoglibile nel merito, sulla base dell’evidente difetto del requisito della “sussidiarietà”, in quanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte in punto di legittimazione passiva, la società appellata ben avrebbe potuto agire nei confronti della parte contrattualmente tenuta all’adempimento dell’obbligazione, situazione che escludeva in radice il ricorso all’actio de in rem versoai danni della Regione [OSCURATO:PERSONA]; ha infine evidenziato che meritasse accoglimento l’istanza proposta dalla Regione volta ad ottenere la condanna della parte appellata e dei difensori distrattari alla restituzione delle somme loro versate, posto che, in punto di prova dei pagamenti, risultava sufficiente la documentazione versata in atti (in allegato alla comparsa conclusionale), e ciò con particolare riferimento alla quietanza del 26 ottobre 2016 per un importo complessivo di euro 82.342,74 e alla insussistenza di qualsiasi elemento di prova che conducesse a ritenere che le ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell’ambito del procedimento di pignoramento presso terzi non fossero giunte a buon fine, unitamente anche al tenore stesso delle argomentazioni assunte in seno alla comparsa conclusionale della società, tutti elementi indicanti come accertato l’avvenuto pagamento delle somme da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; ha inoltre evidenziato come infondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità delle domande di ripetizione delle somme corrisposte agli avvocati distrattari in quanto non evocati, personalmente, in un giudizio destinato a determinare effetti nella loro sfera giuridica; ha infatti ricordato che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice di primo grado abbia distratto le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa in favore del suo avvocato, quest’ultimo non è contraddittore necessario nel giudizio di appello, in quanto il difensore assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo allorquando sorga controversia sui presupposti in sé della distrazione, quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sulla istanza di distrazione ovvero l’abbia respinta, ovvero ancora quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, non anche quando si controverta della sola restituzione delle somme distratte quale effetto puramente consequenziale ed accessorio della riforma della sentenza che tale distrazione aveva riconosciuto. 2. La sentenza, pubblicata il23.1.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] §.Va esamina,per prima, l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla contro ricorrente. §§. Essa è infondata. Con il controricorsola Regione [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, infatti, l’improcedibilità del ricorso posto che, nel caso di specie, non sarebbe stato rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, deve essere attestata la conformità alla copia cartacea della relata di notifica.Secondo la contro ricorrente, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe “plausibilmente” omesso “qualunque forma di attestazione del messaggio ove prodotto , della relata e della sentenza notificati” (cfr. Controricorso, par. 1). §§§. Orbene, rileva il Collegio che, anche al di là della genericità della doglianza così prospettata (che comunque non esime la Corte dall’esame del profilo di improcedibilità del ricorso, come compito officioso di questo Collegio), l’esame dell’incarto processuale, per come evidenziato anche dalla società ricorrente nella memoria da ultimo depositata, evidenzia che la ricorrente aveva correttamente provveduto a depositare copia della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 168/18, pubblicata il 23.01.2018, notificata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo p.e.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con relativa relata di notifica e messaggio P.E.C. muniti di attestazione di conformità da parte del difensore (All. 2, ricorso). 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p..c, difetto di forma ex art. 156 c.p.c. e vizio di extrapetizione, avendo la stessa riformato l’ordinanza di primo grado senza indicare quale motivo di appello sia stato disaminato e ritenuto fondato e senza specificare le parti della sentenza di primo grado investite dal gravame e ritenute meritevoli di riforma”. 1.1 Sostiene la società ricorrente che, nel caso in esame, la sentenza di appello avrebbe accolto il gravame, senza correlare in alcun modo le ragioni della riforma della pronuncia, sia ai motivi di impugnazione che erano stati proposti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], sia a quanto statuito nell’ordinanza decisoria di primo grado del Tribunale, non emergendo dai passaggi argomentativi della stessa quali fossero stati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e quale corrispondente profilo di censura avanzato dalla Regione dovesse essere considerato, per converso, fondato. Con la conseguenza – aggiunge la società ricorrente –che la sentenza qui impugnata sarebbe stata pronunciata in dispregio del principio della domanda, ai sensi dell’art. 99 c.p.c., e di quello della corrispondenzatra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nonché ad onta del cd. effetto devolutivo dell’appello, evincibile dall’art. 342 c.p.c. che, infatti, impone all’appellante l’onere di specificare i motivi di impugnazione, indicando le parti del provvedimentoche si intende impugnare e gli errori nella ricostruzione del fatto e in diritto da cui il provvedimento impugnato sarebbe affetto. 1.2 Il motivo, per come articolato, è inammissibile. Nonostante la ricorrente denunci formalmente un vizio di ultrapetizione, come tale riconducibile al paradigma applicativo di cui all’art. 112 cod. proc. civ., tuttavia, nella sostanza, la stessa parte ricorrente non descrive, nella parte narrativa del motivo, un possibile error in procedendodel giudice del gravame nelle relative statuizione giudiziali poste alla base del decisum adottato in grado di appello o, per lo meno, se anche dovesse ritenersi proposto un vizio di possibile ultrapetizione contenuto nella sentenza qui impugnata, tale proposizione dovrebbe essere ritenuta avanzata in modo generico e dunque irricevibile in questo giudizio di legittimità. 1.3 Sotto il primo profilo, va evidenziato come la ricorrente si dolga, più limitatamente, di una errata tecnica redazione del provvedimento, piuttosto che del vizio processuale di cui all’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, redatto un provvedimento decisorio nel quale non sarebbe stata correttamente ricostruita la vicenda processuale, con particolare riferimento al contenuto decisorio dell’ordinanza resa in primo grado e alle corrispondenti domande avanzate dalle parti in grado di appello. 1.4 Ne consegue che più che la denuncia di un vizio di ultrapetizione, quello oggetto di doglianza in questa sede di giudizio di legittimità sembrerebbe riconducibile ad un possibile vizio di motivazione, al più declinabile sotto l’egida applicativa del paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per nullità del provvedimento impugnato in relazione alla possibile apparenza o inesistenza della motivazione impugnata, vizio qui tuttavia in alcun modo riscontrabile, stante la completezza ed esaustività delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito per giustificare l’accoglimento del gravame proposto dalla Regione, argomentazioni sopra puntualmente riportate in premessa.1.5 Ma anche a voler ricondurre il vizio oggetto di denuncia nel paradigma applicativo dell’art. 112 c.p.c., si sarebbe tuttavia costretti ad evidenziarne l’assoluta genericità di formulazione che, sebbene inquadrabile in unerror in procedendoex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., neanche consentirebbe a questa Corte uno scrutinio diretto degli atti. 1.5.1 Sul punto giova ricordare che co stituisce principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 ; n . 11738 del 2016 ). 1.5.2 Orbene, la società ricorrente non ha indicato in alcun modo, nel motivo di ricorso, quali fossero i motivi di appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed in cosa si integrasse la denunciata ultrapetizione, limitandosi, sul punto qui in discussione, solo a dolersi di una confusa esposizione dei “fatti processuali” da parte della Corte territoriale nel provvedimento impugnato. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 1, comma 10, del D.L. 27.8.1993, n. 234, convertito nella legge 27.10.1993, n. 423, dell’art. 1372, 2 comma, cod. civ., e dell’art. 345 c.p.c. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1372, 2 comma, cod. civ., nonché degli artt. 17 e 18, L.R. [OSCURATO:PERSONA] 22/2007, dell’art. 41, 4 comma, L.R. [OSCURATO:PERSONA] 27 dicembre 2012, n. 69, della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 21 aprile 2015, dell’art. 9, L.R. [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 2016, n. 40, dell’art. 16, 6 comma, L.R. [OSCURATO:PERSONA] 27 dicembre 2016, n. 44. 3.1 Il secondo e terzo motiv o – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni proposte – sono, in realtà, infondati.3.2 Ricorda la società ricorrente che gestiva la R.S.A. [OSCURATO:PERSONA], erogante, per conto del [OSCURATO:PERSONA] regionale, prestazioni socio- sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio e che la predetta struttura, nell’anno 2014, in esecuzione del contratto stretto con l’A.S.P. di Catanzaro in data 19.12.2014, aveva erogato le dette prestazioni in favore di anziani, autorizzate dalla stessa Asp ex art. 4.4 del medesimo contratto. 3.3 Osserva ancora la ricorrente che le ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione impugnata, per ritenere estranea la Regione [OSCURATO:PERSONA] al rapporto obbligatorio sulla cui base aveva avanzato la richiesta di pagamento, erano errate, anche se suffragate dai richiamati precedenti della Corte di Cassazione, in quanto, tale ordito motivazionale si porrebbe in contrasto evidente con quanto statuito dall’art. 1, comma 10, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 324, che così dispone: “nei rapporti … con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative prestazioni, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”. 3.4 Osserva inoltre la società ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato l’irrilevanza, ai fini delle definizione del giudizio, della predetta disposizione normativa, di cui all’art.1, comma 10, D.L. n. 324/1993. Ricorda la società ricorrente che tale statuizione si fondava sul rilievo, da un lato, che il richiamo contenuto nel motivo di gravame al precedente rappresentato da Cass. n. 13333/2015 era inconferente, concernendo lo stesso il diverso caso in cui una Regione aveva delegato ad un unico ente le attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni rese dalle [OSCURATO:PERSONA]; e, dall’altro, sulla considerazione che l’art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/93 non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame, “in difetto di norma regionale calabrese specifica” ed in quanto nel presente giudizio verrebbe in considerazione la remunerazione di prestazioni socio- sanitarie “non collocabili tra quelle da porre a carico del Fondo sanitario”. Si evidenzia da parte della ricorrente che tali obiezioni sarebbero in realtà superabili, posto che l’arresto di cui alla sentenza del 2015, sopra ricordato, si attaglierebbe perfettamente al caso di specie, posto che non sarebbe dubitabile che ente “incaricato del pagamento” possa essere anche la Regione e perché, secondo i giudici di legittimità, l’ambito oggettivo di applicazione della norma riguarderebbe prestazioni, come quelle oggetto di causa, “autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali” (Cass. 13333/2015). In relazione al secondo profilo, il tenore letterale dell’art. 1, comma 10, D.L. 324/93, consentiva di affermare, secondo la prospettiva della ricorrente, che la predetta norma non necessitasse di alcuna normativa regionale di dettaglio per poter trovare applicazione. 3.5 Secondo la società ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove aveva escluso, richiamando precedenti di legittimità, che la sottoscrizione del contratto in data 19.12.2014, intercorso tra essa ricorrente e l’Asp di Catanzaro, potesse vincolare anche la Regione [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla quota sociale del 30%, sulla base della considerazione, qui contestata, che l’art. 7 della L.R. 23/2003, prevedente a carico del [OSCURATO:PERSONA] regionale una quota del corrispettivo delle prestazioni espletate da essa ricorrente, avesse valore esclusivamente “interno”, e cioè nei soli rapporti tra Regione e Asl competente per territorio. Aggiunge la ricorrente che una copiosa normativa regionale (art. 41, comma 4, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012; L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2015; art. 9 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2016), in tema di previsioni e di autorizzazione di spesa in ambito regionale, deporrebbe al contrario per far ritenere la Regione [OSCURATO:PERSONA] legittimata passivamente per il pagamento del contributo alle prestazione soci-sanitarie, oggetto di causa. 3.6 Le doglianze, sopra ricordate, non sono condivisibili. 3.6.1 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla questione di nuovo dedotta in causa dalla società ricorrente, affermando, in modo condiviso anche da questo Collegio, che “Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore; pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predettienti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 ( attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate),i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione ( Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 18604 del 07/09/2020; vedi anche: Cass. 11925/2017). 3.6.2 E’ stato altresì precisato, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7745 del 08/04/2020 ), i n tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha demandato ex art. 13 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie locali la legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubblichee private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della Regione stessa, poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (così, anche: Cass. 17587/2018; Cass. n. 22037/2018). 3.6.3 Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nei precedenti sopra richiamati, va infatti evidenziato che il contratto oggetto di causa è stato stipulato aisensi dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, edell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, con cui, aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 - quinquie.s del d.lgs. n. 502 del 1992, la regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto, dapprima a disciplinare gli accordi per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera con i soggetti, pubblici e privati,provvisoriamente accreditati, e in seguito a dettare la disciplina definitiva in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitariepubbliche e private.3.6.4 Ne consegue chela stipulazione della convenzione tra la societ à oggi ricorrente e l’Azienda sanitaria, avvenuta senza la partecipazione della regione, deve essere ritenuta i ni donea a giustificare l'imposizione a carico della stessa della quota-parte del corrispettivo delle prestazioni rese dalla struttura gestita dal la società ricorrente, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 2003 e successive modificazioni (Cass. n. 18604/2020, cit. supra). 3.6.5 Le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza sopra ricordata – e qui condivise – sono state contraddette, infatti, da un'unica decisione dissonante (Cass. n. 11258-20), la quale tuttavia, pur richiamata nelle difese della società ricorrente, non può trovare consenso. Ed, invero questa Corte ha evidenziato, nel precedente più volte sopra richiamato (Cass. n. 18604/2020, cit. supra), che “… all'esito della piana ricostruzione degli interventi normativi succedutisi in materia, la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina che demanda alle Asl (o Asp) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le Asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi; in tal guisa deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della regione, poiché questa è rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l'Asp di Catanzaro ed è comunque priva di ogni competenza al riguardo; come già in altre circostanze osservato, non rileva in contrario il richiamo …. all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni: si tratta difatti di una disposizione "che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della Regione nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la Regione e l'Asl competente per territorio" (Cass. n. 11924-17, Cass. n. 11925-17)”. 3.6.6 E’ stato anche evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte che, a seguito dellasoppressione delle Usl e dell'istituzione delle Asl, disposta dal d.lgs. n. 502 del 1992, il legislatore ha imposto alle regioni il divieto di far gravare sulle neocostituite Asl i debiti delle gestioni pregresse. Con la conseguenza che, per vincere la conseguente situazione di incertezza riguardo all'individuazione del soggetto tenuto a rispondere dei debiti suddetti, la stessa legge ha poi individuato giustappunto nelle regioni il soggetto obbligato, ritenendo con ciò le Regioni come aventi causa ex lege delle disciolte Usl (art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) mediante la costituzione di apposite gestioni a stralcio; gestioni poi trasformate in gestioni liquidatorie, affidate ai direttori generali delle nuove aziende e facenti capo, in ultima analisi, proprio alle regioni (ex aliis Cass. n. 1532-10, Cass. n. 20412- 06). Ne consegue che “ una simile consequenzialità di ordine patrimoniale ha postulato (e postula in casi analoghi) un esplicito intervento normativo, che nel caso concreto manca del tutto” (così sempre, Cass. n. 18604/2020, cit. supra). Ne consegue il rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., dell’art. 1, comma 10, del D.L. 27.8.1993 n. 324, convertito nella legge n. 423/1993. 4.1 Osserva la ricorrente che la Corte di appello aveva rigettato la sua domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, rivolta alla regione, per difetto del requisito di sussidiarietà, in quanto ben avrebbe potuto indirizzare la sua domanda di credito ad altro ente legittimato passivamente al pagamento; ma tale affermazione sarebbe errata proprio in ragione del fatto che, sulla base del sopra richiamato art. 1, comma 10, D.L. n. 324/93, legittimata al pagamento sarebbe stata proprio la Regione, con la conseguenza che non potrebbe esperire alcuna diversa azione nei confronti di terzi soggetti. 4.2 La censura è infondata in quanto la stessa riposa su una sua intrinseca contraddizione, posto che, anche qualora fosse fondata l’obiezione sollevata dalla ricorrente (e così non è, per quanto evidenziato, in risposta al secondo e terzo motivo di doglianza),in ordine all’applicabilità del disposto normativo da ultimo menzionato (art. 1, comma 10, D.L. n. 324/93), con conseguenziale riconducibilità dell’obbligazione di pagamento oggetto di causa nella sfera giuridica della Regione, allora quest’ultima sarebbe obbligata ad adempiere alla sua prestazione pecuniaria sulla base del sopra menzionato obbligo di legge e non già a titolo indennitario ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. 5. La ricorrente propone inoltre un quinto motivo di doglianza, con il quale deduce la “nullità della sentenza impugnata e del procedimento ad essa sotteso, per violazione degli artt. 345, 352, 189, 153, comma 2, 294 c.p.c. e 24 Cost. (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)”. 5.1 Contesta la ricorrente l’implicita dichiarazione di ammissibilità della domanda avanzata dalla regione, solo in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna della parte appellata e dei difensori distrattari “alla restituzione delle somme loro versate”, nonché la legittimità della predetta decisione fondata sulla documentazione fornita sempre in sede di precisazione delle conclusioni. 5.2 Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la domandadi restituzione delle somme già corrisposte in base alla sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova per essere stata proposta per la primo volta in appello, solo ricorrendo determinate condizioni: a) se le somme sono state corrisposte prima dell’inizio del giudizio di appello, la domanda deve essere formulata, a pena di decadenza, nella citazione in appello; b) se, diversamente, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito dell’atto di appello, e dunque allorchè quest’ultimo era stato già iscritto, la formulazione di tale richiesta può essere presentata anche nel corso del giudizio stesso di appello. 5.3 Nel caso di specie, la Regione si sarebbe limitata, secondo la ricorrente, ad affermare, in modo generico e vago, che, nella fattispecie, le somme sarebbero state percepite dalla controparte e dai relativi difensori distrattari “successivamente all’iscrizione a ruolo del gravame”, senza tuttavia specificare quando e con quale mezzo di pagamento ciò sarebbe avvenuto e senza neppure indicarele date dell’ordinanza di assegnazione e del precetto dalla stessa accennati. 5.4 Osserva, ancora, la ricorrente che la domanda restitutoria, così avanzata, sarebbe da ritenersi inammissibile in quanto formulata solo con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.9.2017, in vista della udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2017e, dunque, in una fase processuale in cui l’istruttoria era ormai terminata e le parti potevano solo precisare le conclusioni e non già avanzarnedi nuove. Analoga conclusione di inammissibilità avrebbe dovuto essere riservata alla produzione documentale versata in atti per dimostrare il pagamento delle somme di cui si era chiesta la restituzione. 5.5 La doglianza è infondata. 5.5.1Sul punto giova ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152). 5.5.2 Va infatti chiarito che il presupposto di tale domanda di restituzione è per l’appunto l'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione qua ante. Ciò comporta -come già sopra precisato – che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito dellecomparse (Cass. civ., Sez. 3^, 08/08/2002, n. 12011; Cass. civ., Sez. 3^, 03/08/2004, n. 14816). 5.5.3 Nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente a riconoscere che la Regione avesse ricevuto il pagamento dopo l’instaurazione del giudizio di appello, posto che la stessa ricorrente contesta solo la genericità delle affermazioni della Regione riguardanti l’intervenuto pagamento delle somme oggetto di condanna con la sentenza di primo grado. Ne consegue che del tutto legittimamente la Regione ha avanzato la richiesta di restituzione nel corso del giudizio di appello, formalizzandone la richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. 6. Il sesto mezzo denunciala nullità della sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., attesa la motivazione meramente apparente e apodittica della stessa (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”. Sostiene la ricorrente che, sulla base di una motivazione meramente apparente ma di fatto inesistente, avrebbe ritenuto meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla regione, in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna della parte appellata e dei relativi difensori distrattari “alla restituzione delle somme loro versate”, ritenendo provato l’effettivo versamento in suo favore e dei difensori delle somme previste dalla ordinanza decisoria di condanna in primo grado. 7. Si declina, con il settimo motivo, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello - nell’affermare l’insussistenza di qualsiasi elemento di prova che conducesse a ritenere che le assegnazioni rese dal giudice nell’ambito del procedimento di pignoramento presso terzi non fossero giunte a buon fine -avrebbe di fatto (ed erroneamente) posto a carico di essa ricorrente l’onere di provare che l’ordinanza di assegnazione non era andata a buon fine. 7.1 Anche il sesto e settimo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate – sono inammissibili. 7.1.1 Si pretende, in realtà, da parte della ricorrente un nuovo apprezzamento in fatto circa l’idoneità probatoria della documentazione allegata dalla Regione a dimostrazione dell’intervenuto pagamento delle somme di cui si è richiesta la restituzione in grado di appello, deducendo, dunque, censure che attingono il profilo della rivalutazione della questio facti (invece inibita nel giudizio di legittimità: Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). 8. L’ottavo ed ultimo motivo è articolato come vizio di “nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 93 e 101 c.p.c., 2909 c.c., nella parte in cui condanna alla restituzione i legali distrattaridell’odierna ricorrente benché non parti del giudizio (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.)”. 8.1 Il motivo è infondato. 8.1.1 Sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa ex art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo non è la parte, ma è lo stesso difensore distrattario. Orbene, la domanda di ripetizione delle somme distratte può essere formulata, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine ex art. 2033 c.c., anche avanti al giudice dell'impugnazione (Cass. n. 2612 del 30/5/1989; Cass. n. 15571 del 10/12/01; Cass. n. 13752 del 20/09/2002; Cass. n. 18741del 9/12/2003; Cass. n. 10827del 11/05/2007). Da ciò non discende tuttavia che il difensore distrattario, richiesto della ripetizione, debba essere evocato in giudizio in proprio, atteso che egli assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, solo quando sorga controversia sui presupposti in sè della distrazione (quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione: v. Cass. 8458/95 e numerose altre, fino a Cass. n. 20531/08), non anche quando si controverta della restituzione delle somme distratte quale effetto puramente consequenziale ed accessorio della riforma della sentenza che tale distrazione aveva riconosciuto. Nitido, in proposito, è l'insegnamento reso in Cass. n. 9062del 15/04/2010, la quale ha osservato che "l'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti, e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale". Tale statuizione ha così evidenziato la coerenza della soluzione adottata rispetto a quanto si verifica con riguardo alla stessa pronuncia (poi riformata) che ha disposto la distrazione; anch'essa produttiva di effetti diretti nei confronti del procuratore distrattario, ancorché non parte del giudizio: "cosi come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c., preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione". 8.1.2 Orbene, a tali principi di diritto la Corte di appello si è correttamente attenuta, anche in relazione alle statuizioni attinenti gli avvocati distrattari, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate, sul punto qui da ultimo in esame, da parte della società ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro