CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 aprile 1975; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 febbraio 1970; avverso la sentenza dell'Il luglio 2019, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal ;consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per essersi i reati estinti per prescrizione; uditi il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati di falso ideologico in atto pubblico (così riqualificata anche l'imputazione di perquisizione arbitraria contestata al capo H) perché, nel corso di alcune operazioni di polizia giudiziaria (singolarmente contestate) e, in alcuni casi, liberi dal servizio, non avrebbero attestato, in modo veritiero, nei relativi verbali, l'attività effettivamente svolta. 2. Il ricorso proposto dal Kosara, personalmente, si articola in quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo, relativo al capo a) e formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 479 cod. pen.), dell'inosservanza di norma processuale e della manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente deduce l'insussistenza del fatto contestato. L'assunto dal quae partono i giudici di merito, sostiene la difesa, e cioè che nell'ordine di servizio del 9 aprile 2012 sarebbe stata omessa l'annotazione dell'avvenuta esecuzione della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'incidente causato ai danni di quest'ultimo, partirebbe dall'erroneo presupposto che una perquisizione ci sia stata e che l'incidente sia stato effettivamente causato dai militari. In realtà, sarebbe stato effettuato un mero controllo, regolarmente annotato nell'allegato "A" del foglio di servizio e l'incidente sarebbe stato frutto di una caduta accidentale. Tanto emergerebbe esplicitamente dalle dichiarazioni rese dallo stesso Abdelnabi in dibattimento (nella parte in cui lo stesso esclude esplicitamente di essere stato perquisito) e dal referto di pronto soccorso (nel quale si riferisc:e, appunto, di una caduta accidentale). 2.2. Analoghe censure vengono proposte con il secondo motivo, ma con riferimento al capo c) della rubrica. Anche in questo caso mancherebbe una vera e propria perquisizione e il contrario assunto sarebbe, in realtà, frutto di un travisamento della prova assunta in dibattimento ed in particolare delle esplicite dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi accusatoria sottoposto a perquisizione, e dagli altri occupanti l'autovettura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Ed ugualmente per il terzo motivo, relativo al capo e) dell'imputazione. Anche in questo caso, per come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dai testi Lamarta e Galella, non sarebbe stata effettuata alcuna perquisizione e quanto all'utilizzo dell'autovettura privata (circ:ostanza anch'essa contestata), l'omessa annotazione sarebbe in realtà frutto di un errore in ordine alla rilevanza di tale circostanza nell'economia dell'operazione, non annotata ma candidamente comunicata all'operatore della centrale al momento della richiesta di intervento. 2.4. Analogo travisamento emergerebbe anche con riferimento al capo h) della rubrica, oggetto del quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso alcuna perquisizione sarebbe mai stata effettuata e l'erroneo assunto dal quale sono partiti i giudici di merito, peraltro non motivato, sarebbe in realtà frutto di un'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Piovan e Basso. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo, formulato in relazione al capo a), sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente deduce che il fatto storico posto a fondamento della condanna sarebbe il frutto di un oggettivo travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Abdelabi, che, esaminato in dibattimento, non avrebbe mai parlato di un tamponamento tra il ciclomotore da lui guidato e l'autovettura dei carabinieri. La caduta, invece, sarebbe stata causata da una brusca frenata dello stesso Abdelnabi e dalla conseguente perdita di controllo del motociclo. Quindi per causa assolutamente non imputabile ai militari. Né la circostanza per cui gli stessi militari avrebbero accompagnato a casa il ragazzo dopo l'incidente potrebbe essere considerata, per come ritenuto dai giudici di merito, oggettivo riscontro della veridicità della ricostruzione accusatoria, in quanto imposta dalla necessità di prestare adeguato soccorso al ragazzo. E, in ultimo, il gesto di aver "cercato sotto la carena", evidenziato dai giudici, in realtà, lungi dall'essere manifestazione di una perquisizione, troverebbe la sua giustificazione nella necessità di chiudere, a seguito dell'incidente occorso, il rubinetto del carburante. 3.2. Il secondo motivo attiene invece al capo c) della rubrica. Anche in questo caso l'ordine di servizio in contestazione non farebbe menzione della perquisizione solo perché alcuna perquisizione sarebbe mai stata effettuata. Le dichiarazioni rese dai testi esaminati sul punto, già in sé inattendibili perché si sarebbero consultati tra loro prima di rendere le dichiarazioni, sarebbero intrinsecamente contraddittorie con il dato da loro stessi riferito di essere stati mandati subito via dai militari. D'altronde, la circostanza per cui del controllo effettuato si sarebbe dato atto nello stesso ordine di servizio darebbe conto dell'assenza di qualsiasi volontà falsificatrice. 3.3. Con il terzo motivo, relativo al capo e) della rubrica, si contesta, sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine alle relative cloglianze sollevate in appello, la riconducibilità al Nitti della firma apposta in calce all'ordine di servizio e l'irrilevanza della circostanza relativa all'utilizzo del mezzo, chiaramente riferita all'operatore della centrale. 3.4. Con il quarto motivo, relativo al capo f) (contestato al solo Nitti), si deduce, sotto il profilo del difetto di motivazione, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie. L'app. Giaccardi, collega del Nitti e presente al momento del controllo, avrebbe assolutamente escluso che fosse stata eseguita una perquisizione a carico dei ragazzi fermati. Le dichiarazioni rese dal teste Magliano, a carico del quale in ipotesi d'accusa sarebbe stata eseguita la perquisizione, e dagli altri ragazzi presenti sarebbero, poi, inc:oerenti tra loro ed incompatibili con le dichiarazioni rese dal Giaccardi. 3.5. Con il quinto motivo, relativo al capo h), si deduce, sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine al relativo motivo di appello, che non vi sarebbe prova certa del fatto contestato. [OSCURATO:PERSONA] era, per sua espressa ammissione, noto alle forze dell'ordine come consumatore di sostanze stupefacenti e sarebbe stato fermato dai militari innumerevoli volte, Cosicché, alla luce delle plurime contraddizioni emerse nel corso dei rispettivi esami, sarebbe verosimile che i testi si siano riferiti ad altre occasioni. Tanto più che il Piovan non avrebbe riconosciuto i militari in aula come coloro che i avrebbero fermati. 3.6. In ultimo, con il sesto motivo, anche questo formulato sotto il profilo del difetto di motivazione, si deduce, con riferimento a tutti i fatti contestati, che i giudici di merito non avrebbero fornito adeguata motivazione in ordine al ritenuto dolo di falso. Secondo la difesa, per come riconosciuto dagli stessi giudici, non vi sarebbe stata alcuna necessità di omettere le circostanze contestate, data la piena liceità dell'operato. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto condurre a ritenete l'assenza di una piena e consapevole volontà di produrre un atto falso, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte. Con memoria del 24 maggio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, associandosi alla richiesta di estinzione del reato avanzata dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabill dei reati di falso ideologico in atto pubblico (capi A, C, E ed H - così riqualificata l'originaria imputazione di perquisizione arbitraria - per entrambi e il capo F contestato al solo Nitta) perché, nel corso di alcune operazioni di polizia giudiziaria (singolarmente contestate nei diversi capi d'imputazione) e, in alcuni casi, liberi dal servizio, non avrebbero attestato, in modo veritiero, nei relativi verbali, l'attività effettivamente svolta. Gli imputati contestano (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione) la sussistenza tanto dell'omissione contestata (non essendo stata eseguita alcuna perquisizione suscettibile di autonoma verbalizzazione), quanto, sotto il profilo soggettivo, di una loro consapevole volontà di omettere la verbalizzazione di elementi ritenuti rilevanti. Il ricorso presentato dal Kosara è inammissibile, in quarr:o proposto senza l'assistenza di un difensore allorquando era già entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»). Il ricorso presentato dal coimputato è invece complessivamente infondato. Sotto un profilo generale, appare opportuno premettere che il delitto di falso in atto pubblico (tale essendo l'annotazione o l'ordine di servizio), sotto il profilo oggettivo, può essere realizzato anche attraverso una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale; sotto il profilo soggettivo, è sorretto dal dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell—immutatio veri", non essendo necessario né l' "animus nocendi", né l' "animus decipiendi". Cosicché il delitto sussistel:anto nell'ipotesi in cui la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, tanto in quella in cui la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Rv. 279214). Ciò considerato, la prova delle singole condotte è stata ricavata essenzialmente dalle dichiarazioni rese dai testi esaminati in dibattimento, non sempre collaborativi, per come evidenziato dalla corte d'appello, ma comunque tra loro congruenti e parzialmente convergenti anche con quelle rese in dibattimento proprio dagli stessi Kosara e Nitti. In particolare, con riferimento al capo A), [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di un controllo effettuato sotto la carenatura (circostanza in sé rientrante nell'attività descritta nell'art. 103 del d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 ed incompatibile con un'eventuale intenzione di chiudere il rubinetto del carburante, che, evidentemente, non si trova sotto la carenatura); in relazione al capo C), i testi esaminati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno riferito di una preliminare richiesta di vuotare le tasche, del controllo dell'autovettura e di un generico "palpeggio"; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno invece riferito, con riferimento al capo E), delle diverse modalità di tempo e di luogo della perquisizione dell'autoveicolo; [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo F), ha riferito degli esiti della perquisizione e del conseguente sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta (poi gettata in un tombino dallo stesso militare); [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al capo H), hanno riferito del controllo effettuato all'interno dell'autovettura. Tutte condotte che, per la loro natura e finalità, rientrano nella previsione di cui al citato art. 103 e che, pertanto, avrebbero imposto la necessaria verbalizzazione delle attività compiute. Verbalizzazione che, invece, è stata omessa. La corte dopo aver ricostruito i fatti, ha dato conto delle singole censure sollevate dagli imputati, quanto alla diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente subito dal Chabi (e dell'assoluta inverosimiglianza della diversa ricostruzione offerta dalla difesa, che comunque avrebbe avuto necessità di autonoma, seppur diversa, verbalizzazione), alla contestata qualificazione delle singole condotte poste in essere dagli imputati con riferimento al capo C) e alla loro riconducibilità nella previsione di cui all'art. 103 del citato d.P.R. (essendo irrilevante la loro non invasività), all'assoluta illogicità della cIversa ricostruzione dei fatti contestati al capo E), così come prospettata dalla difesa e cristallizzata nell'annotazione di servizio (valutando, viceversa, le ragioni delle diverse modalità di tempo e di luogo indicate nell'atto), alla specifica valutazione di attendibilità dei testi esaminati con riferimento al capo H), Piovan e Basso (entrambi avrebbero riferito dell'attività di controllo espletata dagli imputati e del rinvenimento di un piccolo quantitativo di stupefacente) e alle ragioni per le quali si è ritenuto provata la responsabilità degli imputati (lo stesso Nitti avrebbe ammesso di aver effettuato il controllo, del quale manca ogni verbalizzazione). Ha dato, poi, conto della specifica censura sollevata dal Nitti, quanto alla dedotta falsificazione della sua firma e delle ragioni per le quali essa è stata disattesa (ove così fosse, l'imputato avrebbe illogicamente violato l'obbligo di procedere a redigere una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen.); ha dato conto, quanto al fatto di cui al capo F), delle contestate valutazioni di attendibilità del teste Giaccardi (che, dall'autovettura, non avrebbe potuto percepire la condotta posta in essere dall'imputato) e del teste Dounni (che non avrebbe comunque assistito all'intero svolgimento dei fatti). Ha poi argomentato in ordine alla ritenuta consapevolezza degli imputati, ricostruendo il loro specifico movente, rappresentato dalla manifestata disapprovazione delle direttive impartite dai superiori (ritenute inadeguate a combattere il dilagante fenomeno dello spaccio) e dal disinteresse mostrato per i "piccoli spacciatori" e dalla conseguente necessità di individuare e fermare i veri fornitori della sostanza. La puntuale ricostruzione offerta dalla corte territoriale permette di ritenere del tutto infondati gli assunti difensivi. In ultimo, appare opportuno dar conto che, attesa la data di consumazione delle singole condotte (dall'estate del 2011 al dicembre del 2012) ed alla luce dei reati contestati (art. 479 - 476 comma 2 cod. pen.), il termine prescrizionale non è ancora decorso, maturando tra dicembre 2023 e giugno 2025. In conclusione, il ricorso proposto dal Kosara è inammissibile, mentre quello proposto dal Nitti è infondato. Entrambi i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ed il solo Kosara anche al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a