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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16015/2026

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nato AM (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, n. 7. cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato AM (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, n. 7. cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris