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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22568/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), all'esito di indagini che avevano coinvolto un numero elevato di persone gravitanti attorno alla c.d. cosca Abbruzzese di Lauropoli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, e segnatamente dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al profilo inerente le esigenze cautelari (ancorché nella seconda pagina del ricorso vi sia pure un accenno circa l'insufficienza del materiale indiziario riepilogato a pagina 6 dell'ordinanza a costituire gravi indizi di colpevolezza).

Il Tribunale non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nonché la circostanza che all'indagato non siano ascritti reati-fine; la mera frequentazione di due persone (Francesco e [OSCURATO:PERSONA]) coinvolte nel sodalizio sarebbe spiegabile in ragione di rapporti di vicinato.

In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato in ordiner all'idoneità di misure meno afflittive, ed in particolare degli arresti domiciliari.

3. Si è proceduto a trattazione orale.

Il Procuratore generale si è riportato alla memoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto è inammissibilmente dedotta la violazione di legge.

Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta).

Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Laddove il ricorrente denuncia apoditticamente la violazione dell'art. 275 cod. proc pen., in realtà censura genericamente la motivazione sulle esigenze cautelari e, prima ancora, quella sulla sussistenza della gravità indiziaria.

Le doglianze in punto di motivazione sono generiche, perché omettono un reale confronto critico con la motivazione del Tribunale.

Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato, in positivo e senza avvalersi di presunzioni, in ordine alla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa indole (pagg. 6-7-8 dell'ordinanza impugnata), valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, la circostanza che i rapporti con la cosca non siano mai stati interrotti (in tal senso è chiaramente da intendere il riferimento alla precedente condanna: cfr. pag. 7 dell'ordinanza), il fatto che gli argomenti sui quali il ricorrente intratteneva le conversazioni attenessero ad aspetti di rilievo, come per esempio il pagamento degli stipendi, elemento di per sé indiziante dell'intraneità al sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947).

Ancora, il Tribunale ha del tutto logicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente si sia dimostrato in grado di commentare le differenza tra vecchia e nuova gestione della cosca, rimanendo fedele anche in occasione del mutamento del vertice, ed in tal modo ha pure risposto alla richiesta difensiva di valutare la circostanza che altri sodali fossero stati ristretti, giudicandola nconferente rispetto all'attualità e consistenza delle esigenze cautelari da valutare nel caso concreto (cfr. pag. 7, ultimo capoverso, del provvedimento impugnato).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), all'esito di indagini che avevano coinvolto un numero elevato di persone gravitanti attorno alla c.d. cosca Abbruzzese di Lauropoli. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, e segnatamente dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al profilo inerente le esigenze cautelari (ancorché nella seconda pagina del ricorso vi sia pure un accenno circa l'insufficienza del materiale indiziario riepilogato a pagina 6 dell'ordinanza a costituire gravi indizi di colpevolezza). Il Tribunale non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nonché la circostanza che all'indagato non siano ascritti reati-fine; la mera frequentazione di due persone (Francesco e [OSCURATO:PERSONA]) coinvolte nel sodalizio sarebbe spiegabile in ragione di rapporti di vicinato. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato in ordiner all'idoneità di misure meno afflittive, ed in particolare degli arresti domiciliari. 3. Si è proceduto a trattazione orale. Il Procuratore generale si è riportato alla memoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto è inammissibilmente dedotta la violazione di legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Laddove il ricorrente denuncia apoditticamente la violazione dell'art. 275 cod. proc pen., in realtà censura genericamente la motivazione sulle esigenze cautelari e, prima ancora, quella sulla sussistenza della gravità indiziaria. Le doglianze in punto di motivazione sono generiche, perché omettono un reale confronto critico con la motivazione del Tribunale. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato, in positivo e senza avvalersi di presunzioni, in ordine alla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa indole (pagg. 6-7-8 dell'ordinanza impugnata), valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, la circostanza che i rapporti con la cosca non siano mai stati interrotti (in tal senso è chiaramente da intendere il riferimento alla precedente condanna: cfr. pag. 7 dell'ordinanza), il fatto che gli argomenti sui quali il ricorrente intratteneva le conversazioni attenessero ad aspetti di rilievo, come per esempio il pagamento degli stipendi, elemento di per sé indiziante dell'intraneità al sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947). Ancora, il Tribunale ha del tutto logicamente valorizzato la circostanza che il ricorrente si sia dimostrato in grado di commentare le differenza tra vecchia e nuova gestione della cosca, rimanendo fedele anche in occasione del mutamento del vertice, ed in tal modo ha pure risposto alla richiesta difensiva di valutare la circostanza che altri sodali fossero stati ristretti, giudicandola nconferente rispetto all'attualità e consistenza delle esigenze cautelari da valutare nel caso concreto (cfr. pag. 7, ultimo capoverso, del provvedimento impugnato). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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