CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza del reato in considerazione delle fatture rinvenute presso terzi, che già fanno ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato poiché la contabilità (comprese le fatture) non è stata mostrata al, momento della verifica fiscale. L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è stato configurato l'occultamento o la distruzione (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269898 - 0). Del resto, "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7051 del 15/01/2019 Ud. (dep. 14/02/2019 ) Rv. 275005 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis