CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado - emessa in rito abbreviato - di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili e per il delitto di cui all'art 223/2 LF di bancarotta impropria da operazioni dolose; il Giudice di appello ha escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità ed ha rideterminato la pena principale e le pene accessorie. Sentenza dichiarativa del fallimento di Ottobre 2018. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando un solo motivo, col quale lamenta il vizio della motivazione illogica, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla dimostrazione del dolo specifico, censurando la motivazione in più passaggi. A fronte della protesta di estraneità dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la convocazione da parte del curatore dell'ultimo amministratore, al quale secondo i Giudici del merito sarebbe stata inviata una raccomandata, peraltro, non acquisita agli atti;illogico sarebbe, altresì, il brano nel quale si era ritenuto lo stato di decozione della società al momento della nomina del nuovo amministratore, avvenuta nel 2015, e contraddittoria poiché la stessa pronunzia dava atto della presenza di un consistente attivo pari a 3mln di euro. 1.1. Quanto allo specifico tema della bancarotta documentale si definisce pleonastica l'affermazione per la quale l'imputato aveva avuto a disposizione le scritture contabili fino al 2015 e si sottolinea che al momento della dichiarazione di fallimento l'imputato da tre anni non ricopriva alcuna carica e, pertanto, non aveva la disponibilità della documentazione contabile. Si censura il punto relativo alla dimostrazione del dolo specifico, rammentando che per la giurisprudenza di questa Corte esso non può ricavarsi dalla semplice scomparsa delle scritture contabili. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.In linea generale va osservato che le doglianze avanzate dalla difesa sono in parte meramente reiterative di quelle proposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha già fornito adeguata e corretta risposta ed in parte sono formulate con metodo improprio - come meglio si annoterà. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente la motivazione della sentenza impugnata in nulla è illogica ed appare correttamente argomentata. La responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili è stata razionalmente ricostruita, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico dalla costituzione della società fino al 2015, epoca in cui aveva dato le dimissioni; per quest'ultimo anno era stato redatto il bilancio, il che è ritenuto significativo della disponibilità delle scritture contabili almeno fino a quel momento, che, peraltro, il curatore non aveva trovato; l'ultimo amministratore, Pitica, era irreperibile e non aveva dato riscontro alla convocazione del curatore. A sostegno della conferma di responsabilità la Corte territoriale ha razionalmente annotato che l'imputato nella fase di merito neppure aveva dedotto di aver consegnato le scritture contabili all'ultimo amministratore, ragion per cui gli argomenti relativi alla convocazione di Pitica - qui ripetuti - risultano irrilevanti, e che l'attivo di 3mln di euro era sparito. Tale ultima affermazione contribuisce a giustificare la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, ritenuta integrata e che la difesa confuta con enunciazioni assertive ed indimostrate circa un'ipotizzata attività di recupero di liquidità, attribuita, peraltro, dallo stesso ricorrente ad un secondo amministratore, tale Amato, ma che l'imputato avrebbe iniziato durante la sua gestione. 1.1. Quanto alla censura inerente la presenza del dolo specifico, esso è dimostrato tramite la razionale osservazione che l'imputato aveva interesse a non fornire agli organi fallimentari le scritture contabili per ricostruire i movimenti delle risorse finanziarie pari ad un attivo di tre milioni di euro, presenti secondo quanto emerso dal bilancio 2015 ma che non erano state destinate ad estinguere i debiti, né reperite; a completamento dell'iter logico-argornentativo si sottolinea che l' esposizione debitoria era maturata durante la gestione societaria dell'imputato, in quanto in seguito la fallita in sostanza non aveva svolto attività di impresa. 1.2.La pronunzia oggetto di ricorso sul punto del dolo specifico - unico che la difesa contesta con doglianza non del tutto generica - è, così, in armonia con l'orientamento di questa Corte per il quale integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Sez. 5 , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020) Rv. 279179 . 2. A fronte di tale congrua e corretta struttura motivazionale la difesa si è limitata a ripetere le censure già proposte nel giudizio di merito, alle quali risulta fornita corretta risposta, per di più adottando una sbagliata tecnica redazionale dell'atto di impugnazione, nel quale in sostanza sono stati inseriti brevi brani del testo, estrapolati dal contesto argomentativo, per operarne una critica che non può non essere, per questa ragione, inidonea allo scopo cui sarebbe diretta. In proposito va ricordato il principio espresso da questa Corte, per il quale il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (Sez. 2 - , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019) Rv. 277091. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore di cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 12.1.2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA]. C E COR