CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uit l. relazione syolta otal, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P blièo Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cy/ che ha concluso chiedendo C ›(( ‘,..Q./.o, uslitt il Oen-Sore" e›, FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 25.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. c.p.; 4 I. 110/1975, in rubrica ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava in senso più favorevole al reo l'entità del trattamento sanzionatorio, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello, nel determinare la nuova entità del trattamento sanzionatorio, applicando la disciplina della continuazione tra i reati contestati al prevenuto, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7),,c.p., è partito da una pena base superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, con conseguente violazione del principio del divieto della reformatio in peius, di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p.; 2) vizio di motivazione con riferimento alla omessa considerazione dei motivi di appello volti a ottenere il riconoscimento in favore dell'imputato, da un lato, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., dall'altro, della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 4, co. 3, I. n. 110 del 1975. 3. Con requisitoria scritta del 18.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto con riferimento al solo primo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile nei restanti motivi. Con conclusioni scritte del 27.9.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Rozoleanu, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni. 5. Nel procedere alla nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del reo il giudice di appello, dopo avere escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., nell'applicare la disciplina della continuazione, è partito dalla pena-base, per il reato di furto aggravato dalla sola circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata a mesi 11 di reclusione ed euro 250,00 di multa per effetto della ritenuta recidiva, e a mesi 12 di reclusione ed euro 300,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione con il reato di cui al capo b), giungendo, infine, alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00, di multa, tenuto conto della riduzione derivante dalla scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato, di entità inferiore a quella fissata dal giudice di primo grado nella misura di un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa. Il ricorrente osserva che la corte territoriale non ha operato la riduzione massima dei due terzi sulla pena prevista per il reato di furto tentato, a differenza del giudice di primo grado che era partito dalla pena-base di un anno di reclusione ed euro 200,00 di muta. Ma in ciò non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Se è vero, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di divieto di reformatio in peius a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appella, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, Rv. 269802), tale circostanza non si è verificata nel caso in esame, proprio perché il giudice di appello è partito da una pena base di entità (mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa) non superiore a quella da cui è partito il giudice di primo grado (anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa). Senza tacere che, secondo altro recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, escluda la sussistenza di una circostanza aggravante, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, quantificare la pena per il reato non circostanziato in misura superiore alla pena-base ritenuta dal primo giudice, a condizione che, ai sensi dell'art. 597, comma 4, c.p.p., la pena finale sia, comunque, inferiore a quella determinata per il reato circostanziato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 35741 del 04/06/2021, Rv. 281901). 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la mancanza di motivazione da parte del giudice di secondo grado non appare censurabile, in considerazione della assoluta genericità della doglianza prospettata nel primo motivo dell'appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui l'imputato si era limitato ad invocare l'applicazione in suo favore della circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 4), c.p., "tenuto conto dell'esiguo valore economico" dei beni oggetto del tentativo di furto. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700). Orbene, premesso che, come è noto, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528), non può non rilevarsi come l'appello e il ricorso siano sul punto del tutto generici, in quanto l'imputato ha omesso di dimostrare specificamente, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), se non facendo riferimento, per l'appunto genericamente, all'esiguo valore dei beni oggetto dell'azione predatoria tentata, affermato apoditticamente dallo stesso ricorrente come di particolare tenuità, in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del tentativo di furto contestato, unitamente alla somma di un euro in moneta spicciola, erano pur sempre una torcia e un braccialetto. 7. Al rigetto del ricorso, segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma i -12.10.