CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna resa da Tribunale in sede, il 16 dicembre 2024, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per ilreato di cui all'art 76, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, per non averottemperato all'ordine di deposito della cauzione di euro 1500,00, come dadecreto di sottoposizione alla misura di prevenzione emessa in data 1° marzo2022.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo (viziodi motivazione sull'elemento soggettivo del reato: la motivazione sarebbecontraddittoria perché, dopo aver affermato che nel caso in esame non èprevisto un onere probatorio a carico dell'imputato, fa ricadere su costui dettoonere quanto all’esiguità delle risorse economiche; tanto a fronte delle doglianzesollevate con l'atto di appello che, invece, avrebbero richiesto una precisamotivazione rispetto a come l'imputato sia sottratto all'obbligo del deposito dellacauzione piuttosto che trovarsi nella materiale impossibilità di adempiere).[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è riproduttivo dell'appello e che la motivazione resa èesauriente (v. p. 3, laddove il giudice di secondo grado evidenzia che l’imputatoaveva egli stesso indicato che, all’epoca, svolgeva attività lavorativa, eraconvivente con la compagna e solo con l’ultima di cinque figli, di cui quattroeconomicamente autonomi, peraltro prospettando una mera difficoltà economicanon sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo del reato) e immune da vizi diogni tipo, nonché priva di illogicità manifesta, trattandosi peraltro dicontravvenzione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]