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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10784/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 418 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quelli di [OSCURATO:PERSONA], generici ed involgenti la rivalutazione di circostanze di fatti debitamente apprezzate dai giudici di merito con riguardo alle modalità della condotta ed alla sua rilevanza ai fini della integrazione dell'elemento materiale del reato poiché stabilità e la frequenza con la quale il ricorrente si prestava a offrire il trasporto al Rossetti e a metterlo in comunicazione con altri affiliati sono stati ritenuti idonei a denotare la consapevole assistenza prestata dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che espressione di mera contiguità compiacente; che la denunciata nullità della sentenza impugnata da parte di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata perché l'imputato, arrestato nelle more della trattazione di udienze di rinvio già fissate, non aveva chiesto di partecipare all'udienza, a lui nota; Rilevato, infine, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 onsigliere relatore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 418 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quelli di [OSCURATO:PERSONA], generici ed involgenti la rivalutazione di circostanze di fatti debitamente apprezzate dai giudici di merito con riguardo alle modalità della condotta ed alla sua rilevanza ai fini della integrazione dell'elemento materiale del reato poiché stabilità e la frequenza con la quale il ricorrente si prestava a offrire il trasporto al Rossetti e a metterlo in comunicazione con altri affiliati sono stati ritenuti idonei a denotare la consapevole assistenza prestata dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che espressione di mera contiguità compiacente; che la denunciata nullità della sentenza impugnata da parte di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata perché l'imputato, arrestato nelle more della trattazione di udienze di rinvio già fissate, non aveva chiesto di partecipare all'udienza, a lui nota; Rilevato, infine, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 onsigliere relatore Il
Sentenza Cassazione n. 10784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris