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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12327/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna, in primo grado e a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la polizia amministrativa della Questura di Lecce, per istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen., comma 2), per aver offerto denaro a [OSCURATO:PERSONA], Ispettore del Lavoro, allo scopo di indurla a rivelare le proprie credenziali istituzionali di accesso al sistema informatico, nonché le eventuali variazioni delle stesse credenziali, e ad informarlo circa gli orari in cui la suddetta [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe collegata al sistema informatico. 2.

Avverso la sentenza in epigrafe ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, errata applicazione della fattispecie di istigazione alla corruzione e vizio di motivazione, anche con riferimento alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. La motivazione è apparente perché si limita a reiterare le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo ogni valutazione critica oppure motivando illogicamente in ordine alle deduzioni difensive relative ai seguenti punti.

Di inverosimiglianza della proposta corruttiva aveva parlato la stessa [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel raccontare l'episodio al suo superiore, dirigente dell'Ispettorato del lavoro, aveva manifestato il sospetto che quello di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un tentativo per incastrarla.

Irrealizzabile era anche il programma manifestato da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di voler svolgere indagini su soggetti dell'Ispettorato del Lavoro presso le sedi di Roma, Milano e Napoli, laddove le credenziali di [OSCURATO:PERSONA] consentivano l'accesso ai dati sensibili d'ufficio del solo territorio di Casarano.

La difficoltà economica in cui versava [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalle intercettazioni, addotta dalla difesa per dimostrare l'impossibilità di offrire consistenti somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e la correlata inverosimiglianza della proposta, al contrario, è stata usata dalla sentenza a sostegno della tesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno di denaro e che volesse per questo delinquere.

Dagli atti processuali emerge che, successivamente al rifiuto di [OSCURATO:PERSONA], gli sporadici contatti telefonici o via sms tra [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto un oggetto diverso dall'episodio in contestazione, ma la relativa deduzione in appello è stata ignorata dalla Corte.

Ugualmente, nessun cenno fa la sentenza al contenuto della intercettazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che i due concordarono la versione da dare alla Procura di Lecce presso la quale erano stati convocati, dato suscettibile di gettare un'ombra sull'attendibilità delle loro dichiarazioni.

Anche la deduzione concernente il passato lavorativo irreprensibile ed oggetto di encomio di [OSCURATO:PERSONA] è stata mal-interpretata, ritenendo che la difesa intendesse "far passare il principio che, per tale ragione, sarebbe valsa nei confronti dell'imputato una speciale presunzione di innocenza", laddove invece essa mirava ad evidenziare, oltre al prestigioso cursus honorum di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto il suo carattere intraprendente, avvalorando la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] intendeva realmente agire come agente provocatore.

La sentenza è inoltre carente e contraddittoria anche sul punto della dosimetria della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche, arcomentata dalla mancata resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe, anzi, persistito nell'accreditare la narrazione del suo impulsivo senso del dovere e, dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA], tentato di persuadere i coniugi al silenzio su quanto richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], laddove, invece, mirava a rassicurarli.

Per tal via, i giudici avrebbero disatteso l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui, ai fini dell'art. 62- bis cod. pen., rileva altresì la condotta del reo successiva al reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], poliziotto in servizio presso la Questura di Lecce, millantando di lavorare con i servizi segreti per una importante indagine, aveva cercato di farsi dare da [OSCURATO:PERSONA], ispettrice del lavoro presso la sede di Casarano, i codici di accesso al sistema informatico dell'ispettorato, contenente informazioni sulla programmazione settimanale dei controlli e sugli esiti di tali accertamenti, e le aveva promesso, in cambio, rilevanti somme di denaro (inizialmente 1.000 euro; quindi, altri 1.000 euro per ogni nominativo controllato, per un totale di circa venti o trenta nominativi al mese).

La sentenza di appello, nel confermare la condanna del ricon -ente per istigazione alla corruzione, motiva in modo compiuto e tutt'altro che illogico a partire dalle risultanze probatorie formatesi nei due gradi di giudizio, escludendo la validità della tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito, per un eccesso di zelo professionale, quale "quasi" agente provocatore.

Dal canto suo, in questa sede, il ricorrente si limita a riproporre, sub specie di lacuna motivazionale, l'appena riferita lettura alternativa del fatto, incorrendo, pertanto, in una causa di inammissibilità.

A tal fine, merita di essere evidenziato soltanto, e incidentalmente, come anche l'intercettazione tra i due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui fanno riferimento le deduzioni difensive, non dimostri affatto in modo inequivoco l'intenzione degli stessi di concordare una versione comune, tale conversazione ben potendo essere letta alla luce della più "innocente" esigenza di rinfrescare la memoria su date e passaggi della vicenda per non incorrere in contraddizioni, come anche dimostrato dal fatto che il marito, a un certo punto, dice alla moglie che devono limitarsi a dire la verità.

2.2. Neppure la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche - argomentata dalla pervicacia con cui [OSCURATO:PERSONA] ha "insistito nella realizzazione del programma criminoso, dall'intensità del suo dolo e dalla mancata resipiscenza dell'imputato, che ha anzi sempre insistito nella sua versione dei fatti - risulta carente o illogica, apparendo, anzi, coerente con la ricostruzione giudiziale della vicenda che, si ripete, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q.11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna, in primo grado e a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la polizia amministrativa della Questura di Lecce, per istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen., comma 2), per aver offerto denaro a [OSCURATO:PERSONA], Ispettore del Lavoro, allo scopo di indurla a rivelare le proprie credenziali istituzionali di accesso al sistema informatico, nonché le eventuali variazioni delle stesse credenziali, e ad informarlo circa gli orari in cui la suddetta [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe collegata al sistema informatico. 2. Avverso la sentenza in epigrafe ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, errata applicazione della fattispecie di istigazione alla corruzione e vizio di motivazione, anche con riferimento alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. La motivazione è apparente perché si limita a reiterare le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo ogni valutazione critica oppure motivando illogicamente in ordine alle deduzioni difensive relative ai seguenti punti. Di inverosimiglianza della proposta corruttiva aveva parlato la stessa [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel raccontare l'episodio al suo superiore, dirigente dell'Ispettorato del lavoro, aveva manifestato il sospetto che quello di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato un tentativo per incastrarla. Irrealizzabile era anche il programma manifestato da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di voler svolgere indagini su soggetti dell'Ispettorato del Lavoro presso le sedi di Roma, Milano e Napoli, laddove le credenziali di [OSCURATO:PERSONA] consentivano l'accesso ai dati sensibili d'ufficio del solo territorio di Casarano. La difficoltà economica in cui versava [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalle intercettazioni, addotta dalla difesa per dimostrare l'impossibilità di offrire consistenti somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e la correlata inverosimiglianza della proposta, al contrario, è stata usata dalla sentenza a sostegno della tesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno di denaro e che volesse per questo delinquere. Dagli atti processuali emerge che, successivamente al rifiuto di [OSCURATO:PERSONA], gli sporadici contatti telefonici o via sms tra [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto un oggetto diverso dall'episodio in contestazione, ma la relativa deduzione in appello è stata ignorata dalla Corte. Ugualmente, nessun cenno fa la sentenza al contenuto della intercettazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che i due concordarono la versione da dare alla Procura di Lecce presso la quale erano stati convocati, dato suscettibile di gettare un'ombra sull'attendibilità delle loro dichiarazioni. Anche la deduzione concernente il passato lavorativo irreprensibile ed oggetto di encomio di [OSCURATO:PERSONA] è stata mal-interpretata, ritenendo che la difesa intendesse "far passare il principio che, per tale ragione, sarebbe valsa nei confronti dell'imputato una speciale presunzione di innocenza", laddove invece essa mirava ad evidenziare, oltre al prestigioso cursus honorum di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto il suo carattere intraprendente, avvalorando la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] intendeva realmente agire come agente provocatore. La sentenza è inoltre carente e contraddittoria anche sul punto della dosimetria della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche, arcomentata dalla mancata resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe, anzi, persistito nell'accreditare la narrazione del suo impulsivo senso del dovere e, dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA], tentato di persuadere i coniugi al silenzio su quanto richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], laddove, invece, mirava a rassicurarli. Per tal via, i giudici avrebbero disatteso l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui, ai fini dell'art. 62- bis cod. pen., rileva altresì la condotta del reo successiva al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], poliziotto in servizio presso la Questura di Lecce, millantando di lavorare con i servizi segreti per una importante indagine, aveva cercato di farsi dare da [OSCURATO:PERSONA], ispettrice del lavoro presso la sede di Casarano, i codici di accesso al sistema informatico dell'ispettorato, contenente informazioni sulla programmazione settimanale dei controlli e sugli esiti di tali accertamenti, e le aveva promesso, in cambio, rilevanti somme di denaro (inizialmente 1.000 euro; quindi, altri 1.000 euro per ogni nominativo controllato, per un totale di circa venti o trenta nominativi al mese). La sentenza di appello, nel confermare la condanna del ricon -ente per istigazione alla corruzione, motiva in modo compiuto e tutt'altro che illogico a partire dalle risultanze probatorie formatesi nei due gradi di giudizio, escludendo la validità della tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito, per un eccesso di zelo professionale, quale "quasi" agente provocatore. Dal canto suo, in questa sede, il ricorrente si limita a riproporre, sub specie di lacuna motivazionale, l'appena riferita lettura alternativa del fatto, incorrendo, pertanto, in una causa di inammissibilità. A tal fine, merita di essere evidenziato soltanto, e incidentalmente, come anche l'intercettazione tra i due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui fanno riferimento le deduzioni difensive, non dimostri affatto in modo inequivoco l'intenzione degli stessi di concordare una versione comune, tale conversazione ben potendo essere letta alla luce della più "innocente" esigenza di rinfrescare la memoria su date e passaggi della vicenda per non incorrere in contraddizioni, come anche dimostrato dal fatto che il marito, a un certo punto, dice alla moglie che devono limitarsi a dire la verità. 2.2. Neppure la motivazione sulla dosimetria sanzionatoria e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche - argomentata dalla pervicacia con cui [OSCURATO:PERSONA] ha "insistito nella realizzazione del programma criminoso, dall'intensità del suo dolo e dalla mancata resipiscenza dell'imputato, che ha anzi sempre insistito nella sua versione dei fatti - risulta carente o illogica, apparendo, anzi, coerente con la ricostruzione giudiziale della vicenda che, si ripete, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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