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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 18237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 15/04/2019 con la quale il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e continuato in danno di varie persone e, con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento dei danni equivalenti alla contestata circostanza aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia nullità in relazione alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello, effettuata all'indirizzo del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (poi rinunciante al mandato), quale domicili,atario dell'imputato, mentre l'imputato risultava elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23, tanto più che in atti vi era ulteriore dichiarazione di domicilio a [OSCURATO:PERSONA] (PU), [OSCURATO:PERSONA], n. 10, anch'essa mai revocata.

Pertanto, la notifica del decreto di citazione in appello doveva avvenire o nel domicilio in precedenza dichiarato e mai revocato di [OSCURATO:PERSONA], n. 10 o nel domicilio successivamente eletto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione.

Erroneamente è stata ritenuta perfezionata la fattispecie di furto aggravato e non quella tentata, posto che alcuni testi avevano visto l'imputato armeggiare nelle borse di terzi riposte sotto l'ombrellone da un giovane, che aveva poi dato l'allarme, inseguendo Farinaccio fino al suo arresto, laddove non è dirimente la circostanza che alcuni possessori avessero constatato la sottrazione dei propri beni senza sapere chi ne fosse stato l'autore.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

2.1. In limine, sulla scorta delle indicazioni offerte dal ricorso e dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la sequenza delle manifestazioni di volontà ex art. 161 cod. proc. pen. dell'imputato può così essere ricostruita: il 24/07/2014, in sede di verbale di identificazione, etc., Farinaccio dichiarò che «per eventuali comunicazioni eleggo domicilio in [OSCURATO:PERSONA]() (PU), [OSCURATO:PERSONA] n. 10»; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato elesse domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Farinaccio, in sede di nomina - con revoca dei precedenti difensori nominati — dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elesse domicilio presso lo studio del legale in Pesaro, Via degli Abeti, n. 190.

La sentenza impugnata e il ricorso concordano nel senso che la citazione dell'imputato per il giudizio di appello è stata effettuata presso quest'ultimo domicilio.

2.2. Il motivo presenta un primo profilo di inammissibilità, essendo perplesso, posto che indica alternativamente il primo e il secondo domicilio come quelli presso i quali doveva essere legittimamente effettuata la citazione.

2.3. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.

Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, Rv. 234905 ha definitivamente chiarito che «sul piano testuale non vi è alcuna norma che sancisca la prevalenza del domicilio eletto rispetto a quello dichiarato», posto che «il sotto sistema delle norme sulle notifiche assimila costantemente l'elezione di domicilio e la dichiarazione di domicilio»; né può obiettarsi che la revoca della precedente elezione di domicilio deve essere espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen., «le modifiche tanto dell'elezione quanto della dichiarazione di domicilio devono rivestire determinate forme» e «tra di esse non è indicata la revoca espressa della precedente elezione».

In linea con la ricostruzione sistematica offerta dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato come, dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la revoca della prima elezione debba essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma 1, cod.proc. pen.) (Sez. 6, n. 5111 del 11/11/1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213673; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10187 del 10/02/2006, Huyer, Rv. 234233).

L'elezione di domicilio effettuata, da ultimo, in sede di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era dunque del tutto legittima e, come puntualmente rilevato dal giudice di appello, non essendo stata revocata, imponeva la notificazione del decreto di citazione al domicilio eletto presso il suo studio.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della successiva rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Rv. 246387; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, Rv. 274824).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha rilevato che l'imputato si era impossessato dei beni altrui e si era poi allontanato dal luogo delle sottrazioni, sia pure per breve tempo; nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che, sia pure momentaneamente, l'imputato aveva conseguito, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), laddove le censure del ricorrente risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha puntualmente motivato sull'invocata attenuante, rimarcando la consistenza e il valore senz'altro non lieve dei beni sottratti (telefoni cellulari, borsello con relativo contenuto, portafogli); nei termini indicati, la Corte distrettuale ha dato conto del carattere non pressoché irrisorio di tali beni (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],aptp le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 15/04/2019 con la quale il Tribunale di Ancona aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e continuato in danno di varie persone e, con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento dei danni equivalenti alla contestata circostanza aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia nullità in relazione alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello, effettuata all'indirizzo del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (poi rinunciante al mandato), quale domicili,atario dell'imputato, mentre l'imputato risultava elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23, tanto più che in atti vi era ulteriore dichiarazione di domicilio a [OSCURATO:PERSONA] (PU), [OSCURATO:PERSONA], n. 10, anch'essa mai revocata. Pertanto, la notifica del decreto di citazione in appello doveva avvenire o nel domicilio in precedenza dichiarato e mai revocato di [OSCURATO:PERSONA], n. 10 o nel domicilio successivamente eletto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. Erroneamente è stata ritenuta perfezionata la fattispecie di furto aggravato e non quella tentata, posto che alcuni testi avevano visto l'imputato armeggiare nelle borse di terzi riposte sotto l'ombrellone da un giovane, che aveva poi dato l'allarme, inseguendo Farinaccio fino al suo arresto, laddove non è dirimente la circostanza che alcuni possessori avessero constatato la sottrazione dei propri beni senza sapere chi ne fosse stato l'autore. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. In limine, sulla scorta delle indicazioni offerte dal ricorso e dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la sequenza delle manifestazioni di volontà ex art. 161 cod. proc. pen. dell'imputato può così essere ricostruita: il 24/07/2014, in sede di verbale di identificazione, etc., Farinaccio dichiarò che «per eventuali comunicazioni eleggo domicilio in [OSCURATO:PERSONA]() (PU), [OSCURATO:PERSONA] n. 10»; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in sede di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato elesse domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 23; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Farinaccio, in sede di nomina - con revoca dei precedenti difensori nominati — dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elesse domicilio presso lo studio del legale in Pesaro, Via degli Abeti, n. 190. La sentenza impugnata e il ricorso concordano nel senso che la citazione dell'imputato per il giudizio di appello è stata effettuata presso quest'ultimo domicilio. 2.2. Il motivo presenta un primo profilo di inammissibilità, essendo perplesso, posto che indica alternativamente il primo e il secondo domicilio come quelli presso i quali doveva essere legittimamente effettuata la citazione. 2.3. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato. Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Rv. 234905 ha definitivamente chiarito che «sul piano testuale non vi è alcuna norma che sancisca la prevalenza del domicilio eletto rispetto a quello dichiarato», posto che «il sotto sistema delle norme sulle notifiche assimila costantemente l'elezione di domicilio e la dichiarazione di domicilio»; né può obiettarsi che la revoca della precedente elezione di domicilio deve essere espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen., «le modifiche tanto dell'elezione quanto della dichiarazione di domicilio devono rivestire determinate forme» e «tra di esse non è indicata la revoca espressa della precedente elezione». In linea con la ricostruzione sistematica offerta dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato come, dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la revoca della prima elezione debba essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma 1, cod.proc. pen.) (Sez. 6, n. 5111 del 11/11/1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213673; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10187 del 10/02/2006, Huyer, Rv. 234233). L'elezione di domicilio effettuata, da ultimo, in sede di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era dunque del tutto legittima e, come puntualmente rilevato dal giudice di appello, non essendo stata revocata, imponeva la notificazione del decreto di citazione al domicilio eletto presso il suo studio. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della successiva rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene espressamente revocata (Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Rv. 246387; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, Rv. 274824). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha rilevato che l'imputato si era impossessato dei beni altrui e si era poi allontanato dal luogo delle sottrazioni, sia pure per breve tempo; nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che, sia pure momentaneamente, l'imputato aveva conseguito, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), laddove le censure del ricorrente risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha puntualmente motivato sull'invocata attenuante, rimarcando la consistenza e il valore senz'altro non lieve dei beni sottratti (telefoni cellulari, borsello con relativo contenuto, portafogli); nei termini indicati, la Corte distrettuale ha dato conto del carattere non pressoché irrisorio di tali beni (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],aptp le
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