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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 42404/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato — riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena —la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto consumato e di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] CORT,: • :JIONE I n ui :ONE CORTE Di c'..; .5SAZIONE U.R.P.

CENTRALE - &), 104/n—t• d

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato — riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena —la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto consumato e di furto tentato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] CORT,: • :JIONE I n ui :ONE CORTE Di c'..; .5SAZIONE U.R.P. CENTRALE - &), 104/n—t• d 2. .\\ , (2' - • i U)ak4 e `).(LUKs3AA, 'YR (;n--.(-, cL ; , p_ 9_ (yte(1 e
Sentenza Cassazione n. 42404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris