CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato ha la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di ingiuria, minacce, lesioni e 660 cp, applicando le pene prevsie per i reati di competenza del giudice di pace e confermando nel resto. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore articolando due motivi. Con il primo motivo si rappresenta l'intervenuta depenalizzazione dei reati di ingiuria e con il secondo motivo si lamenta l'impossibilità della presentazione della richiesta di applicazione della causa di non pinubilityà dell'art 131 bis cp essendo le sentenze di merito precedenti all'introduzione nel codice penale della relativa norma. Il primo motivo di ricorso è fondato ed occorre annullare la sentenza relativamente ai fatti reato di ingiuria perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.II secondo motivo non appare manifestamente infondato e, pertanto, il Collegio può rilevare la prescrizione dei reato, essendo decorso il relativo termine (reato commessi nel corso del 2009). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,in ordine alle ingiurie, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato.Annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine ai reati residui perche' sono estinti per prescrizione Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .1..FRIA ogg