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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 38317/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per minaccia aggravata, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 ciel 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara testimonianza della persona offesa e degli altri testimoni, con un'analisi dettagliata di tutti gli elementi di prova.

2. Rilevato che il terzo motivo di censura, dedicato a denunciare la mancata declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, poiché nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in equivalenza con le concesse attenuanti generiche): pertanto, il termine di prescrizione si colloca ben oltre (nel 2025) la data in cui è stata emessa la sentenza d'appello impugnata (il 8.1.2021) e comunque non è ancora decorso.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per minaccia aggravata, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 ciel 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara testimonianza della persona offesa e degli altri testimoni, con un'analisi dettagliata di tutti gli elementi di prova. 2. Rilevato che il terzo motivo di censura, dedicato a denunciare la mancata declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, poiché nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in equivalenza con le concesse attenuanti generiche): pertanto, il termine di prescrizione si colloca ben oltre (nel 2025) la data in cui è stata emessa la sentenza d'appello impugnata (il 8.1.2021) e comunque non è ancora decorso. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 se
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