Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27027/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell’imputato ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva con memoria scritta per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati (a) di usura ed estorsione continuatenei confronti di Gabriele D onati , (b) di usura continuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Disponeva la confisca edil pagamento della provvisionale.

2. Contro tale sentenza ricorreva per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 644, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità dimostrativa dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni delle persone offese.

Con riferimento alle dichiarazionirese da Gabriele D onati si deduceva : (a) che sarebbe stata illegittimamente utilizzata ai fini della decisione la denuncia del 4 novembre 2016; (b) che le dichiarazioni non avrebbero trovato alcun a conferma, tenuto conto che lo stesso aveva fornito indicazioni generiche sia circa il tempo in cui sarebbe stato consegnato il denaro sia circa lo sviluppo della condotta estorsiva; (c) non costituirebbero conferme alla dichiarazione contestata né la relazione del personale di polizia giudiziaria che assistette all'incontro in cui l'offeso avrebbe consegnato una somma di denaro all'imputato, né le due transazioni [OSCURATO:PERSONA] a favore del Guarnieri.

In sintesi,si deduceva che non vi sarebbe prova dell'effettiva consegna da parte del Donati del denaro corrispondente agli interessi usurai,tenuto conto che nessuno sarebbe stato presente agli incontri (che si sarebbero protratti per tre anni)e che non vi sarebbe alcuna prova della consegna d i denaro al Donati da parte dei suoi genitori che sarebbe stata necessaria per consentire all’offeso di pagare le somme richiesta dal ricorrente.

Peraltro, no n vi sarebbe prova che nell’arco di tempo in cui si sarebbe sviluppata l’usura - dal 2012 al 2016 - il Donati avesse la disponibilità delle somme che si assumono date in prestito .

Con riferimento alle dichiarazioni di Patrizio F elicetti si de duceva che le stesse non sarebbero credibili in quanto questi : (a) non avrebbe colloca to temporalmente la data della consegn a della somma di denaro costituente il capitale del prestito usuraio; (b) non avrebbe quantificato i l suo esatto ammontare.

Invero l’offeso collocherebbe il prestito negli anni 2014- 2015, con versamento in più soluzioni, senza indicarené l'ammontare esatto delle somme versate e degli interessi , né il periodo nel quale sarebbe stato effettuato il versamento.

Si allegava,inoltre, che l e dichiarazioni relative alla consegna in garanzia d i un camper non avrebberotrovato conferme extradichiarativ e .

Si deduceva,infine, che il F elicetti avrebbe escluso di aver inviato alla polizia una lettera per denunciare i fatti, in contrasto con quanto dichiarato dal verbalizzante C inti all'udienza del 2 f ebbraio 2022 .

Quanto alla ipotetica consegna di cambiali il teste non ricordava nulla.

Con riferimento alle dichiarazioni di Sandro M arziale la credibilità sarebbe inficiata dal fatto che non sarebbeemersa la prova del versamento degli interessi usurai.

Alle domande del difensore il Marziali avrebbe, infatti , risposto che , dopo aver versato denaro dal giugno al novembre del 2016, nel 2017 , lo stesso si sarebbe risolto a sporgere denuncia, sicché era ragionevole pensare che avesse restituito solo il capitale.

Si deduceva, infine, che il ricorrente avrebbe i negato di avere ricevutodelle somme di denaro funzionali a versare una caparra per l’acquisto di un appartamento.

Da ultimo, s i contestava la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del l'imputato.

2.1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di un integrale rivalutazione delle prove che le due sentenze conformi di merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre , che le doglianze proposte si appuntano principalmente contro la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle persone offese che, come affermato dalle Sezioni Unite “ Bell’Arte ” possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, salvo il maggior rigore dei controlli quando l’offeso si costituisca parte civile (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01).

Nel dettaglio,il ricorrente ha contestato l a motivazione posta a fondamento della conferma della responsabilità per il reato di usura consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di doglianza manifestamente infondata che reitera le censure proposte con la prima impugnazione.

Invero, con riferimento altema dell’utilizzo della denuncia del 4 novembre 2016 la Corte d'appello legittimamente rilevava che la denuncia non si trovava in atti e che , comunque , il primo giudice aveva valorizzato accuratamente la progressione dichiarativa, anche tenuto conto delle contestazioni che avevano aiutato il Donati a riempire i vuoti di memoria durante la deposizione dibattimentale.

Si rilevava,inoltre, che le dichiarazioni contestate risultavano confermate ab externo da quando direttamente osservato dal personale di polizia giudiziaria , dalla testimonianza deldatore di lavoro del D o n ati e dalle due transazioni della “[OSCURATO:PERSONA]” ( effettuate dal D onati a l ricorrente), oltre che dall’agenda sequestrata il5 dicembre 2016 che recava cifre e nomi relativi ai rapporti usurai instaurati (pagg. 6e 7 della sentenza impugnata).

Il ricorrente ha contestato altresì la motivazione posta a fondamento del riconoscimento del rapporto usuraio instaurato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rilevava la difficoltà della progressione dichiarativa caratterizzata dall'inversione di vuoti di memoria che venivano superati attraverso le contestazioni.

Emergeva,quindi, che il Felicetti aveva ricevuto o in prestito dall'imputato duemilacinquecento euro, pattuendo interessi mensili per settecento euro ed aveva offerto in garanzia la sottoscrizione di cambiali ed il possesso di un camper. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere ricevuto soldi in prestito dal Guarnieri per un ammontare di millecinquecento euro con interessi mensili da centocinquanta euro, lievitati fino all'importo di euro quattrocentocinquanta al mese (pag.7 della sentenza impugnata).

Si osserva, a margine, che poiché l'usura è un reato che si consuma anche solo con la pattuizione,non ha pregio la allegazione difensiva volta a sostenere che il Marziale avrebbe restituito solo il capitale.

2.2. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge (artt. 240, 64 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedel profitto posto a fondamento della confisca: non sarebbe stata provata la consegna delle somme a titolo di interesse; peraltro,tali somme non sarebbero mai state rinvenute in possesso dell'imputato, il che avrebbe reso privo di riscontro il calcolo operato dalla Corte d'appello per disporreil vincolo reale.

Si tratta di doglianza manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto dedotto il computo del profitto veniva puntualmente effettuato pagina 12 della sentenza di primo grado e veniva quantificato in complessivi 144.300 euro,di cui 2700 ricevuti da Sandro M arziali , 33.600 ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] e 108.000 ricevuti da [OSCURATO:PERSONA].

T ale computo – confermato a pag. 8 della sentenza impugnata – veniva contestato del tutto genericamente con l’appello che denunciava che lo stesso non sarebbe stato confortato da elementi obiettivi, non tenendo in considerazione che il calcolo era stato determinato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese accuratamente valutate e ritenute credibili .

2.3. Si deduceva infine, che sarebbe carente la motivazione relativa al danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] in base al quale sarebbe stata calcolata la provvisionale di settemila euro.

Anche questa doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce sul punto che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536-01;Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990,dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 - 01) .

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], concludeva con memoria scritta per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati (a) di usura ed estorsione continuatenei confronti di Gabriele D onati , (b) di usura continuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Disponeva la confisca edil pagamento della provvisionale. 2. Contro tale sentenza ricorreva per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 644, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della capacità dimostrativa dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni delle persone offese. Con riferimento alle dichiarazionirese da Gabriele D onati si deduceva : (a) che sarebbe stata illegittimamente utilizzata ai fini della decisione la denuncia del 4 novembre 2016; (b) che le dichiarazioni non avrebbero trovato alcun a conferma, tenuto conto che lo stesso aveva fornito indicazioni generiche sia circa il tempo in cui sarebbe stato consegnato il denaro sia circa lo sviluppo della condotta estorsiva; (c) non costituirebbero conferme alla dichiarazione contestata né la relazione del personale di polizia giudiziaria che assistette all'incontro in cui l'offeso avrebbe consegnato una somma di denaro all'imputato, né le due transazioni [OSCURATO:PERSONA] a favore del Guarnieri. In sintesi,si deduceva che non vi sarebbe prova dell'effettiva consegna da parte del Donati del denaro corrispondente agli interessi usurai,tenuto conto che nessuno sarebbe stato presente agli incontri (che si sarebbero protratti per tre anni)e che non vi sarebbe alcuna prova della consegna d i denaro al Donati da parte dei suoi genitori che sarebbe stata necessaria per consentire all’offeso di pagare le somme richiesta dal ricorrente. Peraltro, no n vi sarebbe prova che nell’arco di tempo in cui si sarebbe sviluppata l’usura - dal 2012 al 2016 - il Donati avesse la disponibilità delle somme che si assumono date in prestito . Con riferimento alle dichiarazioni di Patrizio F elicetti si de duceva che le stesse non sarebbero credibili in quanto questi : (a) non avrebbe colloca to temporalmente la data della consegn a della somma di denaro costituente il capitale del prestito usuraio; (b) non avrebbe quantificato i l suo esatto ammontare. Invero l’offeso collocherebbe il prestito negli anni 2014- 2015, con versamento in più soluzioni, senza indicarené l'ammontare esatto delle somme versate e degli interessi , né il periodo nel quale sarebbe stato effettuato il versamento. Si allegava,inoltre, che l e dichiarazioni relative alla consegna in garanzia d i un camper non avrebberotrovato conferme extradichiarativ e . Si deduceva,infine, che il F elicetti avrebbe escluso di aver inviato alla polizia una lettera per denunciare i fatti, in contrasto con quanto dichiarato dal verbalizzante C inti all'udienza del 2 f ebbraio 2022 . Quanto alla ipotetica consegna di cambiali il teste non ricordava nulla. Con riferimento alle dichiarazioni di Sandro M arziale la credibilità sarebbe inficiata dal fatto che non sarebbeemersa la prova del versamento degli interessi usurai. Alle domande del difensore il Marziali avrebbe, infatti , risposto che , dopo aver versato denaro dal giugno al novembre del 2016, nel 2017 , lo stesso si sarebbe risolto a sporgere denuncia, sicché era ragionevole pensare che avesse restituito solo il capitale. Si deduceva, infine, che il ricorrente avrebbe i negato di avere ricevutodelle somme di denaro funzionali a versare una caparra per l’acquisto di un appartamento. Da ultimo, s i contestava la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del l'imputato. 2.1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di un integrale rivalutazione delle prove che le due sentenze conformi di merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. 2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre , che le doglianze proposte si appuntano principalmente contro la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle persone offese che, come affermato dalle Sezioni Unite “ Bell’Arte ” possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, salvo il maggior rigore dei controlli quando l’offeso si costituisca parte civile (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01). Nel dettaglio,il ricorrente ha contestato l a motivazione posta a fondamento della conferma della responsabilità per il reato di usura consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di doglianza manifestamente infondata che reitera le censure proposte con la prima impugnazione. Invero, con riferimento altema dell’utilizzo della denuncia del 4 novembre 2016 la Corte d'appello legittimamente rilevava che la denuncia non si trovava in atti e che , comunque , il primo giudice aveva valorizzato accuratamente la progressione dichiarativa, anche tenuto conto delle contestazioni che avevano aiutato il Donati a riempire i vuoti di memoria durante la deposizione dibattimentale. Si rilevava,inoltre, che le dichiarazioni contestate risultavano confermate ab externo da quando direttamente osservato dal personale di polizia giudiziaria , dalla testimonianza deldatore di lavoro del D o n ati e dalle due transazioni della “[OSCURATO:PERSONA]” ( effettuate dal D onati a l ricorrente), oltre che dall’agenda sequestrata il5 dicembre 2016 che recava cifre e nomi relativi ai rapporti usurai instaurati (pagg. 6e 7 della sentenza impugnata). Il ricorrente ha contestato altresì la motivazione posta a fondamento del riconoscimento del rapporto usuraio instaurato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rilevava la difficoltà della progressione dichiarativa caratterizzata dall'inversione di vuoti di memoria che venivano superati attraverso le contestazioni. Emergeva,quindi, che il Felicetti aveva ricevuto o in prestito dall'imputato duemilacinquecento euro, pattuendo interessi mensili per settecento euro ed aveva offerto in garanzia la sottoscrizione di cambiali ed il possesso di un camper. [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere ricevuto soldi in prestito dal Guarnieri per un ammontare di millecinquecento euro con interessi mensili da centocinquanta euro, lievitati fino all'importo di euro quattrocentocinquanta al mese (pag.7 della sentenza impugnata). Si osserva, a margine, che poiché l'usura è un reato che si consuma anche solo con la pattuizione,non ha pregio la allegazione difensiva volta a sostenere che il Marziale avrebbe restituito solo il capitale. 2.2. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge (artt. 240, 64 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazionedel profitto posto a fondamento della confisca: non sarebbe stata provata la consegna delle somme a titolo di interesse; peraltro,tali somme non sarebbero mai state rinvenute in possesso dell'imputato, il che avrebbe reso privo di riscontro il calcolo operato dalla Corte d'appello per disporreil vincolo reale. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto il computo del profitto veniva puntualmente effettuato pagina 12 della sentenza di primo grado e veniva quantificato in complessivi 144.300 euro,di cui 2700 ricevuti da Sandro M arziali , 33.600 ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] e 108.000 ricevuti da [OSCURATO:PERSONA]. T ale computo – confermato a pag. 8 della sentenza impugnata – veniva contestato del tutto genericamente con l’appello che denunciava che lo stesso non sarebbe stato confortato da elementi obiettivi, non tenendo in considerazione che il calcolo era stato determinato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese accuratamente valutate e ritenute credibili . 2.3. Si deduceva infine, che sarebbe carente la motivazione relativa al danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] in base al quale sarebbe stata calcolata la provvisionale di settemila euro. Anche questa doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce sul punto che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536-01;Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990,dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 - 01) . 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 27027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris