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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27715/2026

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ato a NAPOLI il 04/03/1971 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41410/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MFede n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"ídA Sezione '»1 P -, -H9 23 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K 4 ù"pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 04/03/1971 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41410/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MFede n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"ídA Sezione '»1 P -, -H9 23 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K 4 ù"pe