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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33899/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per nuovo esame. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MODENA, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26 settembre 2022, ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] iin ordine al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2019, la pena di mesi 8 di reclusione (pena sospesa) oltre alla sanzione amministrativa accessoria delle revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida.

Il difensore richiama la sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio - 17 aprile 2019 che ha sancito la illegittimità dell'automatica applicazione della sanzIone accessoria della revoca della patente di guida, sia nei casi di omicidio e lesioni colposi stradali aggravati dalle circostanze privilegiate relative allo stato di ebbrezza alcolica e all'alterazione da sostanze stupefacenti, sia nel caso in cui non sussistano tali aggravanti .

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena.

4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, RV. 273091).

Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Il motivo è fondato.

L'articolo 222, comma 2„ del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis 2 del codice penale consegue la revoca della patente di guida».

Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo.

In questi casi il giudice, valutando la gravità della condotta del condannato, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 6.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio, affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica.

Deciso il 28 g gno 2023. [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per nuovo esame. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MODENA, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26 settembre 2022, ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] iin ordine al reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2019, la pena di mesi 8 di reclusione (pena sospesa) oltre alla sanzione amministrativa accessoria delle revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida. Il difensore richiama la sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio - 17 aprile 2019 che ha sancito la illegittimità dell'automatica applicazione della sanzIone accessoria della revoca della patente di guida, sia nei casi di omicidio e lesioni colposi stradali aggravati dalle circostanze privilegiate relative allo stato di ebbrezza alcolica e all'alterazione da sostanze stupefacenti, sia nel caso in cui non sussistano tali aggravanti . 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena. 4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, RV. 273091). Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. Il motivo è fondato. L'articolo 222, comma 2„ del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis 2 del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice, valutando la gravità della condotta del condannato, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 6.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio, affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica. Deciso il 28 g gno 2023. [OSCURATO:PERSONA] estensor
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