CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 25250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne promosso daZAVOIANU [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente allastatuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Corte d'appello di Genova chiedendo la liqui-dazione in proprio favore di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione asseri-tamente subita in conseguenza dell'esecuzione della misura della custodia caute-lare agli arresti domiciliari disposta con ordinanza del 20-21 agosto 2018 del Gippresso il Tribunale di Massa nell'ambito del procedimento RGNR 320/18, eseguitain data 29 agosto 2018 e cessata in data 19 novembre 2018 a seguito di pronunciadel giudice dell'appello cautelare che sostituiva la misura cautelare con quella deldivieto di dimora.Sull’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato per conto del Ministero dell'Eco-nomia (che aveva richiesto il rigetto dell'istanza, sul rilievo che dall'istruttoria di-battimentale fossero emersi comportamenti dell'istante che avevano determinatouna apparenza della sua partecipazione ai fatti contestati al marito e, dunque, unacausa ostativa), con l’ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha accoltol’istanza, condannando il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 9.903,60 euro, oltre interessi legali dallapronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita nelperiodo di 84 giorni di sottoposizione agli arresti domiciliari, rilevando che nel cal-colo dell'indennizzo non erano ravvisabili pregiudizi ulteriori tali da giustificare unamaggiorazione dell'indennizzo, che veniva quindi liquidato secondo il criterio arit-metico.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Genova, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] edelle Finanze, deducendo, quale univo motivo, di seguito enunciato nei limiti stret-tamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.civ. lamentando che l'ordinanza indicata in epigrafe presenti un profilo di illegitti-mità relativamente alla condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamentodegli interessi legali.Sostiene l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente che, in assenza di apposita domanda al ri-guardo, la Corte d'Appello di Genova non poteva emettere tale statuizione. Ciòdiscendendo dal principio della domanda e, in particolare, dal principio della ne-cessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, codificato nell'articolo 112 cod.proc. civ., che deve trovare integrale applicazione anche in questa sede, laddovesi tratta di assumere decisioni che comportano statuizioni di natura e di portatacivilistica.Si evidenzia, infatti, in ricorso che nella domanda di riparazione per ingiustadetenzione proposta dall'odierna resistente, quest'ultima non ha chiesto che ve-nissero riconosciuti anche gli interessi legali sull'eventuale sorte liquidata, essen-dosi limitata a chiedere il pagamento di un "indennizzo per la custodia cautelareingiustamente subita dal 29/08/2018 al 21/11/2018, pari ad € 20.000, o a quellaminore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre a spese legali di rappresen-tanza e difesa".Nel caso in esame, dunque, la Corte d'Appello di Genova avrebbe palesementeviolato i principi sopra richiamati, pronunciando ultra petitum nella misura in cui,in punto interessi, ha - d'ufficio - riconosciuto all'istante ciò che neppure avevachiesto.Si ricorda in ricorso che la giurisprudenza al riguardo è chiara, evidenziandoche «tali interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.314, cod. proc. pen., vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto,nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronunciadi riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazionedel principio di cui all'art. 112 c.p.c. (Sez. 4, n. 1856 del 07/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] delle finanze, Rv. 265580)» (vedasi anche Sez. 4, 16/06/2022, n.28345, nonché conformemente Sez. 4, n. 42/2026).Pertanto, in assenza di specifica richiesta al riguardo, non poteva essere pro-nunciata la condanna al pagamento degli interessi legali a carico dell'Amministra-zione, odierna ricorrente, i quali, pertanto, non sono dovuti.Di conseguenza, tale statuizione dell'ordinanza n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], RID912025 meriterebbe di essere annullata nella parte relativa alla liquidazione degliinteressi legali in favore dell'odierno resistente.In subordine, il Ministero resistente lamenta inosservanza ed erronea appli-cazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 643 e ss. cod. proc.pen. e degli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ. nella individuazione della decorrenzadegli interessi dalla data della pronuncia.È pacifico, infatti, che gli interessi legali, qualora dovuti in conformità ad unaprecisa richiesta formulata al riguardo (cosa che, tuttavia, non è avvenuta nel casode quo) sarebbero dovuti solo dal momento del passaggio in giudicato del prov-vedimento che condanna al pagamento di una somma di denaro per l'ingiustadetenzione, in quanto solo allora il credito diviene liquido ed esigibile, e non giàdalla pronuncia dello stesso, come, invece, sempre erroneamente ha statuito laCorte di Appello di Genova, nell’ordinanza impugnata.Infatti, è consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità che l'ordi-nanza che accoglie la domanda proposta ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen. haefficacia costitutiva e non meramente dichiarativa del diritto all'indennizzo, sicché«gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori,bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito — aventenatura non risarcitoria — può ritenersi certo, liquido ed esigibile. Ne consegue cheil relativo obbligo non può essere rapportato, con riferimento al dieso a quo, néalla data della domanda, né a quella della pronuncia dell'ordinanza che liquida lasomma a titolo di equo indennizzo [...], bensì alla data nella quale l'ordinanzasuddetta sia divenuta irrevocabile» (Sez. 4, n. 16106/2022, n. 28345; Sez. 3, n.n. 35638/2021; Sez. 4, n.42749/2016; Sez. 4, n. 22444/2015; Sez. 3, n.16196/2014; Sez. 4, n. 1219/2014; Sez. 4, n. 1678/2008, Sez. 4 n. 13183/2007;Sez. 3 sent. n. 45706/2011; Sez. 4, n. 14461/2006 e Sez. 4 n. 31382/2005).La Corte di Appello genovese, liquidando gli interessi - neppure chiesti- dalladomanda, avrebbe pertanto violato l'art 1282 comma 1 cod. civ., a norma delquale producono interessi solo i crediti certi liquidi ed esigibiliIl Ministero ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impu-gnata, nella parte in cui ha statuito la debenza degli interessi legali dalla data dellapronuncia al saldo.3. Il P.G ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnatava annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui si statuisce la condannadel Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze al pagamento degli interessi legali sullesomme liquidate dalla pronuncia al saldo, statuizione che va eliminata.2. Ed invero, costituisce ius receptum che in materia di riparazione per l'in-giusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di in-dennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso delgiudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconosci-mento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del prin-cipio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsioltre i limiti della domanda (così Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, MEF, Rv.288270 – 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, MEF, Rv. 265580 – 01).Nel caso di specie, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] abbia mai formal-mente avanzato, né nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione del23/06/2025 e neppure nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Ge-nova, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennitàriparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dal giudice a quodeve ritenersi avvenuto ultra petita, e dunque illegittimamente.Da tale premessa, discende - in accoglimento dell'impugnazione propostadall'amministrazione ricorrente - l'annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquida-zione degli interessi legali, che va eliminata, non comportando detta determina-zione l'esercizio di alcuna discrezionalità da parte di questa Corte di legittimità.3. Il secondo e subordinato motivo di ricorso resta assorbito, dovendosi co-munque rimarcare la sua fondatezza in quanto altrettanto pacifico è in giurispru-denza il principio che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli inte-ressi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensìcorrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del prov-vedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente naturanon risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 3, n. 45706 del26/10/2011. MEF, Rv. 251595 – 01; conf. Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep.2008, MEF, Rv. 238677 – 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione re-lativa alla corresponsione da parte del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze, afavore di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi legali dalla pronuncia al saldo; statui-zione che elimina.Così deciso il 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]