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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 78/1999

ECLI:EU:C:1999:209
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998J0250 - IT Avis juridique important | 61998J0250 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione della direttiva 89/594/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]250/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-02447 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-250/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale ed il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, convenuta, " avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594,

LA CORTE

(Prima Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O.

Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva. 2 L'art. 18 della direttiva ha modificato l'art. 4 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), e l'art. 19 della direttiva ha aggiunto un paragrafo all'art. 1 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7).

Tali due articoli trattano dei requisiti per il riconoscimento reciproco dei diplomi necessari all'esercizio della professione di veterinario. 3 A norma dell'art. 28 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie a conformarsi alla direttiva al più tardi l'8 maggio 1991 ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla trasposizione degli artt. 16-20 della direttiva relativi alla professione di veterinario nell'ordinamento nazionale francese e non disponendo di nessun altro elemento d'informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva soddisfatto tale obbligo, intimava a tale Stato, con lettera 11 ottobre 1993, di presentarle le sue osservazioni entro due mesi. 5 Il 28 aprile 1994 il governo francese rispondeva che erano state adottate le misure necessarie a conformarsi alla direttiva quanto alla professione di veterinario e comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] il testo del decreto 26 febbraio 1991 di modifica delle norme applicabili all'esercizio di tale professione. 6 [OSCURATO:PERSONA], considerando che non era stata informata in merito alle disposizioni prese per conformarsi agli artt. 18 e 19 della direttiva, inviava con lettera 22 gennaio 1996 un parere motivato alla Repubblica francese, invitandola ad adottare le misure necessarie a conformarsi agli obblighi risultanti dalla direttiva nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere. 7 Con lettera 29 luglio 1996, il governo francese rispondeva che avrebbe presentato entro breve termine al Parlamento un progetto di legge, il cui contenuto era stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], che modificava la legge 20 ottobre 1982, n. 82-899, relativa all'esercizio delle attività di veterinario, al fine di trasporre gli artt. 18 e 19 della direttiva. 8 Il 21 aprile 1997 il procedimento legislativo è stato interrotto dallo scioglimento del Parlamento francese. 9 [OSCURATO:PERSONA], non avendo più ricevuto alcuna comunicazione della Repubblica francese, ha proposto il presente ricorso. 10 Il governo francese non contesta il fatto che gli artt. 18 e 19 della direttiva non sono stati trasposti nel termine prescritto.

Esso segnala tuttavia che un nuovo progetto di legge rivolto a garantire la trasposizione di tali disposizioni sarà presentato il più rapidamente possibile dinanzi al Parlamento. 11 Poiché la trasposizione degli artt. 18 e 19 della direttiva non si è verificata nel termine fissato da quest'ultima, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 12 Va quindi dichiarato che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica francese e quest'ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0250 - IT Avis juridique important | 61998J0250 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione della direttiva 89/594/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]250/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-02447 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-250/98, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del medesimo servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale ed il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II, convenuta, " avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva. 2 L'art. 18 della direttiva ha modificato l'art. 4 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), e l'art. 19 della direttiva ha aggiunto un paragrafo all'art. 1 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7). Tali due articoli trattano dei requisiti per il riconoscimento reciproco dei diplomi necessari all'esercizio della professione di veterinario. 3 A norma dell'art. 28 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie a conformarsi alla direttiva al più tardi l'8 maggio 1991 ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla trasposizione degli artt. 16-20 della direttiva relativi alla professione di veterinario nell'ordinamento nazionale francese e non disponendo di nessun altro elemento d'informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva soddisfatto tale obbligo, intimava a tale Stato, con lettera 11 ottobre 1993, di presentarle le sue osservazioni entro due mesi. 5 Il 28 aprile 1994 il governo francese rispondeva che erano state adottate le misure necessarie a conformarsi alla direttiva quanto alla professione di veterinario e comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] il testo del decreto 26 febbraio 1991 di modifica delle norme applicabili all'esercizio di tale professione. 6 [OSCURATO:PERSONA], considerando che non era stata informata in merito alle disposizioni prese per conformarsi agli artt. 18 e 19 della direttiva, inviava con lettera 22 gennaio 1996 un parere motivato alla Repubblica francese, invitandola ad adottare le misure necessarie a conformarsi agli obblighi risultanti dalla direttiva nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere. 7 Con lettera 29 luglio 1996, il governo francese rispondeva che avrebbe presentato entro breve termine al Parlamento un progetto di legge, il cui contenuto era stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], che modificava la legge 20 ottobre 1982, n. 82-899, relativa all'esercizio delle attività di veterinario, al fine di trasporre gli artt. 18 e 19 della direttiva. 8 Il 21 aprile 1997 il procedimento legislativo è stato interrotto dallo scioglimento del Parlamento francese. 9 [OSCURATO:PERSONA], non avendo più ricevuto alcuna comunicazione della Repubblica francese, ha proposto il presente ricorso. 10 Il governo francese non contesta il fatto che gli artt. 18 e 19 della direttiva non sono stati trasposti nel termine prescritto. Esso segnala tuttavia che un nuovo progetto di legge rivolto a garantire la trasposizione di tali disposizioni sarà presentato il più rapidamente possibile dinanzi al Parlamento. 11 Poiché la trasposizione degli artt. 18 e 19 della direttiva non si è verificata nel termine fissato da quest'ultima, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 12 Va quindi dichiarato che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica francese e quest'ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.