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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17419/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31589/2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Piazza delle Istituzioni n. 27, edificio H - 31100 Treviso (TV) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Rag. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il 22 agosto 1958 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/b - 31056 Roncade (TV), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Rovigo, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 15 - 45100 Rovigo (R0), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRCLD56H25H5010), sito in Roma (RM) alia [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - ricorrente - contro Comune di Tocco da Casauria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Tocco da Casauria, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M05 G482M) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SNVPR170E17L219S) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, giusta procura in calce al controricorso, in virtù di delibera di G.M. n. 3 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrenti — -avverso la sentenza n. 173/2020 emessa dalla CTR Abruzzo in data 04/03/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Tocco di Casuria (PE) in data 2.7.2014 in ragione dell'ornesso versamento dell'IMU per un totale, comprensivo di sanzioni, di C 3.867,28, dovuta per i primi tre trimestri dell'anno di imposta 2014, relativo all'immobile sito in Comune di Tocco da Casuria (PE) [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 concesso in locazione finanziaria alla C.O.A. società [OSCURATO:PERSONA], alla quale era subentrata la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto della cessione del contratto.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo rigettava l'appello, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lvo 23/2011, andava individuato nella società che aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile, pur non avendo ancora materialmente acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la legittimazione qualificata.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

Il Comune ha resistito depositando controricorso.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore. _ [OSCURATO:PERSONA], a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide ',motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o l'omessa applicazione degli art-t. 8 e 9, comma 1, d.lvo nr. 23/2011, 1, commi 136-139,

I. 124/2017, 72 quater del rd 267/1942, 14 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma nr. 3, c.p.c.

Si argomenta che, per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa sul leasing, la risoluzione del contratto non fa venir meno gli effetti del rapporto, modificandosi solo il contenuto, con la conseguenza che, a fronte di una mera dichiarazione di voler risolvere il contratto per inadempimento del concedente, non si può parlare di cessazione degli effetti a prescindere dall'effettiva riconsegna dei beni.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lvo nr. 23/2011, 1, comma 672,

I. 147/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, per avere la CTR omesso di applicare la normativa sulla legittimazione passiva in materia di Tasi.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni, sono infondati.

Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell'utilizzatore cui non faccia seguito l'immediata materiale restituzione del bene.

Il problema che si pone è quello di stabilire se, nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all'utilizzatore, che materialmente ne dispone.

3.1. Nella fattispecie in esame risulta accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, subentrante a quella che originariamente aveva stipulato il contratto di leasing, in data 14/10/2013 e che il bene fu restituito al proprietario solo in data 19/9/2014.

Ciò premesso, va rilevato come, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.».

Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.

La prima - la sentenza nr. 13793/2019 - ha affermato il principio secondo il quale «Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo.

Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasinq, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore..

La seconda pronuncia - la nr. 19166/2019, richiamata anche dall'impugnata sentenza - ha stabilito l'opposto principio che «per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing».

Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing).

In particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019, ribadendo il principio che <<nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso.

E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali.

Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.».

L'orientamento da ultimo passato in rassegna si è ulteriormente consolidato (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez.

VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez.

V nn. 17492/2021 e 1200/2021).

Non è condivisibile il rilievo svolto nel primo motivo, e ribadito nella memoria illustrativa, con il quale la contribuente, sulla base dell'interpretazione della normativa di cui agli artt. 136-139

I. 124/2017 e 72 quater del rd 267/1942, sostiene che la risoluzione del contratto di locazione finanziaria non determina la cessazione del rapporto, ma solo la modifica dell'oggetto, quanto meno sino alla restituzione del bene.

In disparte la questione dell'applicabilità di tale normativa alla fattispecie in esame (l'art. 74 quater rd citato è inserito in ambito fallimentare, mentre gli artt. 136-139

I. citata è entrata in vigore quando il contratto di leasing oggetto del presente giudizio era già risolto), va rilevato che la particolare disciplina della vendita o della valutazione del bene sottoposto a leasing per determinazione del regime dei «differenziali» a favore del concedente o dell'utilizzatore presuppone espressamente «lo scioglimento del contratto» (art. 72 quater) o la «risoluzione del contratto>> (art. 1, comma 138) del contratto, con la conseguenza che il cespite transita nella immediata disponibilità giuridica del concedente per essere rivenduto o altrimenti collocato.

3.2. Secondo l'assunto della ricorrente sviluppato nel secondo motivo, l'interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna, che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene, nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile, troverebbe conferma nell'art. 1, comma 672, della

I. 147/2013, a tenore della quale «in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna».

Tale norma, applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all'Imu, in primo luogo, perché il comma 703 della stessa legge precisa che «l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu» e, in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

L'Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo, ad una nozione di «possesso» civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.

A conferma di ciò l'art. 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni <<non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene, rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. [OSCURATO:PERSONA] è, invece, destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti all collettività e, pertanto, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari; proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore.

Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza, escludendo sia l'applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all'IMU sia la valenza interpretativa dell'art. 1, comma 672, della

I. 147/2013.4.

Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31589/2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Piazza delle Istituzioni n. 27, edificio H - 31100 Treviso (TV) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Rag. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il 22 agosto 1958 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/b - 31056 Roncade (TV), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Rovigo, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 15 - 45100 Rovigo (R0), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRCLD56H25H5010), sito in Roma (RM) alia [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - ricorrente - contro Comune di Tocco da Casauria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Tocco da Casauria, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M05 G482M) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SNVPR170E17L219S) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, giusta procura in calce al controricorso, in virtù di delibera di G.M. n. 3 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrenti — -avverso la sentenza n. 173/2020 emessa dalla CTR Abruzzo in data 04/03/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Tocco di Casuria (PE) in data 2.7.2014 in ragione dell'ornesso versamento dell'IMU per un totale, comprensivo di sanzioni, di C 3.867,28, dovuta per i primi tre trimestri dell'anno di imposta 2014, relativo all'immobile sito in Comune di Tocco da Casuria (PE) [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 concesso in locazione finanziaria alla C.O.A. società [OSCURATO:PERSONA], alla quale era subentrata la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto della cessione del contratto. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo rigettava l'appello, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lvo 23/2011, andava individuato nella società che aveva concesso in locazione finanziaria l'immobile, pur non avendo ancora materialmente acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la legittimazione qualificata.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. Il Comune ha resistito depositando controricorso. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore. _ [OSCURATO:PERSONA], a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide ',motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o l'omessa applicazione degli art-t. 8 e 9, comma 1, d.lvo nr. 23/2011, 1, commi 136-139, I. 124/2017, 72 quater del rd 267/1942, 14 condizioni generali del contratto di locazione finanziaria e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma nr. 3, c.p.c. Si argomenta che, per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa sul leasing, la risoluzione del contratto non fa venir meno gli effetti del rapporto, modificandosi solo il contenuto, con la conseguenza che, a fronte di una mera dichiarazione di voler risolvere il contratto per inadempimento del concedente, non si può parlare di cessazione degli effetti a prescindere dall'effettiva riconsegna dei beni. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lvo nr. 23/2011, 1, comma 672, I. 147/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, per avere la CTR omesso di applicare la normativa sulla legittimazione passiva in materia di Tasi. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni, sono infondati. Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell'utilizzatore cui non faccia seguito l'immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se, nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all'utilizzatore, che materialmente ne dispone. 3.1. Nella fattispecie in esame risulta accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, subentrante a quella che originariamente aveva stipulato il contratto di leasing, in data 14/10/2013 e che il bene fu restituito al proprietario solo in data 19/9/2014. Ciò premesso, va rilevato come, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.». Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione. La prima - la sentenza nr. 13793/2019 - ha affermato il principio secondo il quale «Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasinq, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.. La seconda pronuncia - la nr. 19166/2019, richiamata anche dall'impugnata sentenza - ha stabilito l'opposto principio che «per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing». Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 - che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019, ribadendo il principio che <<nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.». L'orientamento da ultimo passato in rassegna si è ulteriormente consolidato (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez. V nn. 17492/2021 e 1200/2021). Non è condivisibile il rilievo svolto nel primo motivo, e ribadito nella memoria illustrativa, con il quale la contribuente, sulla base dell'interpretazione della normativa di cui agli artt. 136-139 I. 124/2017 e 72 quater del rd 267/1942, sostiene che la risoluzione del contratto di locazione finanziaria non determina la cessazione del rapporto, ma solo la modifica dell'oggetto, quanto meno sino alla restituzione del bene. In disparte la questione dell'applicabilità di tale normativa alla fattispecie in esame (l'art. 74 quater rd citato è inserito in ambito fallimentare, mentre gli artt. 136-139 I. citata è entrata in vigore quando il contratto di leasing oggetto del presente giudizio era già risolto), va rilevato che la particolare disciplina della vendita o della valutazione del bene sottoposto a leasing per determinazione del regime dei «differenziali» a favore del concedente o dell'utilizzatore presuppone espressamente «lo scioglimento del contratto» (art. 72 quater) o la «risoluzione del contratto>> (art. 1, comma 138) del contratto, con la conseguenza che il cespite transita nella immediata disponibilità giuridica del concedente per essere rivenduto o altrimenti collocato. 3.2. Secondo l'assunto della ricorrente sviluppato nel secondo motivo, l'interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna, che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene, nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile, troverebbe conferma nell'art. 1, comma 672, della I. 147/2013, a tenore della quale «in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna». Tale norma, applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all'Imu, in primo luogo, perché il comma 703 della stessa legge precisa che «l'istituzione dell'IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu» e, in secondo luogo, per l'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame. L'Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo, ad una nozione di «possesso» civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l'art. 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni <<non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene, rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. [OSCURATO:PERSONA] è, invece, destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti all collettività e, pertanto, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari; proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza, escludendo sia l'applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all'IMU sia la valenza interpretativa dell'art. 1, comma 672, della I. 147/2013.4. Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 17419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris