CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &dito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ci-re ha concluso chicderreio e..6 Sr0 L; Q- t)-C.1,,1-1-Q- be.: u2.vg3 oe, i e_ o i I•la-CtS0 3(.2- u^) ') • ritto il difensore procedimento a trattazione scritta. (Az; c9" • - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Asti dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in crdine al delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina in concorso, contestato al capo 1), e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., condannandoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche al solo Georgiev, esclusa la recidiva alla Nackova e ritenuta la recidiva contestata a Gorgiev. La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della suddetta pronuncia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche anche agli altri imputati, prevalenti sulla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per quest'ultimo in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1.058,00 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro 422.666 di multa, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 426.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i propri comuni difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa denuncia motivazione apparente in relazione alla violazione degli artt. 203, 266 e ss. cod. proc. pen. Si duole che la sentenza impugnata, pur accogliendo il motivo di appello sull'inutilizzabilità delle fonti confidenziali segua un percorso logico non condivisibile, parlando di utilizzazione delle stesse da parte del primo Giudice, che, però, non le avrebbe poste a fondamento della propria decisione. I difensori rilevano che il fascicolo contiene svariati riferimenti a notizie confidenziali, compendiate in rapporti di servizio degli inquirenti ed annotazioni di polizia giudiziaria, e che il rito alternativo non può consentire la deroga al divieto di utilizzo di fonti anonime che costituisce principio generale non sacrificabile per la scelta del rito. I difensori si dolgono della mancata esclusione materiale delle fonti confidenziali dal fascicolo, rilevando che il modus procedendi del primo Giudice, condiviso dalla Corte di appello, è errato laddove si afferma che dette fonti non saranno utilizzate ai fini della decisione e nel contempo si rinvia per la prova della responsabilità penale degli imputati alla documentazione in atti che comprende anche le stesse. Rilevano che dalla inutilizzabilità delle fonti con Fidenziali discenderebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in base ad esse, che costituiscono il secondo pilastro probatorio a fondamento della condanna. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta mol:ivazione apparente circa la denunciata violazione degli artt. 268, 271 cod, proc. pen., 89 disp. att. stesso codice e 203 cod. proc. pen. per omessa indicazione nel verbale di esecuzione delle intercettazioni delle generalità dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, come, invece, richiesto dalle disposizioni normative sopra indicate, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle captazioni. Rilevano i difensori come la comminatoria di inutilizzabilità delle intercettazioni sia particolarmente urgente nel caso in esame, in cui l'interprete non identificato non avrebbe solo tradotto, ma avrebbe dato specifiche indicazioni agli inquirenti fungendo da informatore. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene rilevata motivazione apparente circa la denunciata violazione degli aitt. 696 e 729 cod. proc. pen., dell'art. 2 I. 16 febbraio 1987, n. 81, con riferimento all'inutilizzabilità delle informazioni fornite dal Centro di cooperazione di polizia di Oradea, perché non assunte tramite rogatoria internazionale. Ci si duole che la sentenza sul punto riferisca che sostanzialmente l'acquisizione dei documenti e la valutazione degli stessi non necessiterebbe di alcuna rogatoria. I difensori rilevano che nel processo si tratta della falsità di documenti bulgari, che non risulta mai attivata alcuna autorità bulgara ma le forze dell'ordine italiane in servizio in Bulgaria e che le suddette norme esprimono l'imprescindibile esigenza processuale che ad una sentenza penale di condanna si possa addivenire solo con prove che siano state vagliate dall'Autorità giudiziaria del Paese ove sono state raccolte, negando la possibilità che possano essere automaticamente utilizzate in procedimenti penali prove precostituite dal potere esecutivo al di fuori di qualsiasi tipo di controllo giurisdizionale.2.4. Col quarto motivo di ricorso la difesa si duole dell'apparenza motivazionale circa la denunciata violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. con riferimento alle aggravanti. Si rileva che i motivi di legittimità in punto di responsabilità non possono che travolgere anche le aggravanti contestate. 2.5. Col quinto motivo di ricorso si denuncia motivazione apparente circa la mancata contestazione della fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevano i difensori che dal fascicolo epurato da tutte le prove inutilizzabili emerge tutt'al più che gli odierni ricorrenti hanno favorito la permanenza in Italia di persone straniere ai sensi della suddetta disposizione normativa; e che tale lettura del compendio probatorio si impone anche con riferimento ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2022, che ha dichiarato illegittima l'aggravante di aver commesso il fatto utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti e al riconoscimento a tutti i ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. I difensori per tali motivi insistono per l'annullamento della sentenza impugnata anche senza rinvio. 3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, anche [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 12, commi 3, lett. a) e b), 3 -bis, 3 -ter, lett. a) e b), d. Igs. n. 286 del 1998 e 192 cod. proc. pen. Rileva il difensore che con l'appello si era evidenziato che il suo assistito non aveva in alcun modo partecipato al trasporto dei cittadini extracomunitari, come riconosciuto dagli stessi carabinieri, essendosi limitato ad accogliere la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] in merito al trasporto di documenti rivelatisi poi falsi, senza sapere che tali documenti poi servissero per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Osserva il difensore che, se l'imputato fosse stato inserito in un'attività di tal tipo, avrebbe preteso molto di più dei 600 eurc mensili percepiti. Aggiunge, inoltre, che la Corte pone alla base della propria decisione un dato illogico quale quello che il ricorrente sarebbe il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] e nel parlare dei Georgiev talvolta non li distingue neppure con l'uso del nome di battesimo. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto degli altri ricorsi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dei ricorsi dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato e aspecifico è il primo motivo di impugnazione, alla luce delle argomentazioni della Corte territoriale al riguardo. Invero, la sentenza di appello ritiene fondata l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini probatori, delle fonti dichiarative anonime, alla luce dell'art. 203 cod. proc. pen., che stabilisce che nel caso in cui gli informatori non siano sentiti come testimoni (in dibattimento) o non siano assunti a sommarie informazioni (nelle fasi diverse dal dibattimento o anche in giudizio abbreviato), quanto dagli stessi riferito non sia utilizzabile, non assumendo nemmeno rilievo indiziario e trattandosi di un mero spunto investigativo. La stessa pronuncia però non concorda con la tesi difensiva, secondo cui il primo Giudice avrebbe fondato la propria decisione su quanto riferito agli investigatori dalle fonti confidenziali, avendo, anzi, lo stesso chiarito nella prima parte della sentenza che tali dichiarazioni non avevano alcuna rilevanza probatoria. Osserva che, se è vero che in virtù del rito scelto dalle difese sono state legittimamente acquisite le informative di reato, che danno atto anche degli spunti forniti agli organi della polizia giudiziaria da fonti anonime, in nessuna parte della sentenza impugnata sono state però poste a fondamento della decisione le dichiarazioni delle fonti anonime in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.; e che, anche quando è stato fatto rinvio a dette informative, il rinvio non è stato fatto alle citate fonti confidenziali. Rileva la sentenza impugnata che la prova della responsabilità penale si fo da sugli esiti delle intercettazioni e dei servizi di osservazione di polizia giudiziaria, sulle acquisizioni documentali (gli estratti conto bancari, i documenti falsi rinvenuti, le copie dei documenti presentati in Comune e all'Agenzia delle Entrate per ottenere documenti italiani e codice fiscale), sugli esiti di perquisizioni e sequestri ed è a tali elementi investigativi che deve essere inteso ogni richiamo contenuto nella sentenza di primo grado alle informative di reato. La Corte territoriale si confronta anche con il rilievo difensivo secondo cui dall'inutilizzabilità delle fonti confidenziali discenderebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in base ad esse, rilevando che è infondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude l'inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria ove queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e le operazioni siano state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di legittimità che lo interpreta, il motivo di ricorso insiste genericamente su un'illegittima utilizzazione di fonti confidenziali e sull'impossibilità di utilizzare le intercettazioni, senza confrontarsi con i chiarimenti forniti al riguardo dalla sentenza impugnata. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo del summenzionato ricorso. La Corte di appello di Torino, con riguardo alla mancata indicazione del nominativo dell'interprete che ha provveduto alla traduzione delle conversazioni oggetto di intercettazione nel verbale delle relative operazioni, osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, essendo prevista tale sanzione solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 co. proc. pen. E rileva, inoltre, come i diritti della difesa siano garantiti indipendentemente dall'indicazione del nominativo dell'interprete, avendo la stessa la facoltà di ascoltare le intercettazioni avvalendosi dell'ausilio di un proprio interprete, sì da verificare le competenze linguistiche di chi ha effettuato la prima trasposizione in italiano delle conversazioni, per 'poi ì4- sollevare eventuali contestazioni, non precluse nemmeno in sede di abbreviato, ben potendo la difesa depositare una propria consulenza trascrittiva/di traduzione in sede di indagini difensive o subordinare la richiesta di rito abbreviato al suo deposito. Aggiunge che nel caso in esame la difesa non ha indicato alcuna conversazione che, a suo dire o a dire di un suo consulente, sarebbe stata male interpretata o male trascritta, e non ha fornito alcuna interpretazione alternativa delle conversazioni in lingua straniera, limitandosi a rilievi di carattere formale. Tale essendo l'iter motivazionale al riguardo della sentenza impugnata, non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, i difensori insistono nuovamente e genericamente in questa sede sull'inutilizzabilità delle intercettazioni e su una particolare urgenza nel caso specifico di detta inutilizzabilità, per avere funto l'interprete da informatore degli inquirenti. Argomentazione, quest'ultima, dedotta per la prima volta in questa sede e come tale non valutabile. 2.3. Inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità è anche il terzo motivo di ricorso con cui la difesa si limita a riproporre la violazione delle norme in tema di rogatoria internazionale, già prospettata in sede di appello e ivi puntualmente disattesa. La Corte territoriale, con riguardo all'inutilizzabilità delle informazioni fornite dal Centro di cooperazione di polizia di Oradea circa la falsità di documenti bulgari perché non acquisite a mezzo di rogatoria internazionale e perché rese senza alcuna interrocuzione con le autorità bulgare, osserva che, come evidenziato dal primo Giudice, detto Centro, benché situato in Romania, è un'istituzione italiana e che, facendo parte delle forze dell'ordine italiane, è legittimato a collaborare con qualunque altra forza di polizia dello Stato senza necessità di procedere a rogatoria. Rileva come non colga nel segno l'osservazione secondo cui detta istituzione non sarebbe legittimata a valutare la genuinità di documenti bulgari senza alcuna previa interlocuzione con le autorità di tale Paese, essendo noto come le autorità di polizia siano in possesso di specimen di documenti provenienti dagli altri paesi per poter valutare l'autenticità dei documenti che vengono loro esibiti in sede, per esempio, di ingresso di un soggetto nel Paese; e come, quindi, per appurare la falsità di un documento uno Stato non ha l'assoluta necessità di interloquire con l'autorità straniera astrattamente competente al suo rilascio. Aggiunge che nel caso specifico: - detto Centro ha riferito che i nominativi presenti su documenti apparentemente rilasciati dalle autorità bulgare non erano 6 censiti nelle banche dati in quel paese, banche dati che, quindi, aveva consultato; - tali valutazioni circa la falsità di detti documenti sono pienamente attendibili, essendo peraltro l'attività di contraffazione di documenti ampiamente dimostrata dalle intercettazioni in atti e, quindi, ricavabile anche aliunde; - comunque le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera non assunte per rogatoria ma direttamente dalla polizia giudiziaria italiana, nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenziale, e pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen.; - non è mancata un'interlocuzione con le autorità bulgare, avendo il Comando provinciale carabinieri di Cuneo inoltrato il 28 marzo 2019 una richiesta al collaterale organo di polizia bulgaro volta ad ottenere informazioni circa l'autenticità dei documenti presentati all'Agenzia delle Entrate da lavoratori apparentemente bulgari al fine di ottenere il rilascio del codice fiscale, ed essendo pervenuta la risposta con lettera del Servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno in data 16 aprile 2019, in cui le forze di polizia bulgare comunicavano che le persone indicate dalla polizia italiana non erano presenti nei database bulgari, che i numeri delle carte di identità non corrispondevano a documenti effettivamente rilasciati, ad eccezione di 10 documenti che risultavano tuttavia rubati o smarriti o il cui titolare risultava deceduto, concludendo per la falsità di tutti i documenti; - è dimostrata la falsificazione dei documenti anche da tale comunicazione ufficiale dell'autorità bulgara, su cui la difesa non ha sollevato alcuna eccezione. A fronte di tali analitiche argomentazioni, i difensori reiterano i rilievi già svolti precedentemente, senza con esse confrontarsi, se non per contestarle genericamente nei termini sopra indicati. 2.4. Inammissibile per genericità è anche il quarto motivo sulle aggravanti contestate. Peraltro, la Corte territoriale si confronta anche con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le aggravanti dell'aver commesso il fatto utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti, rilevando che tali aggravanti, contestate nel caso in esame, non sarebbero state più considerate nella determinazione del trattamento sanzionatorio.2.5. Inammissibile in quanto rivalutativo è il quinto motivo di ricorso. E ciò a fronte non solo di quanto argomentato dalla Corte di appello sulle aggravanti dichiarate costituzionalmente illegittime, appena menzionato, ma anche delle ulteriori argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della Corte di appello di Torino. Essa, invero, con riguardo all'invocata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998, per non avere gli imputati compiuto azioni volte a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri in Italia, ma eventualmente solo a favorirne la permanenza, rileva che le telefonate intercettate dimostrano che gli imputati non svolgessero affatto una mera attività di ricerca di manodopera da impiegare con contratti stagionali nell'attività agricola e non compissero affatto nei loro confronti una mera attività di sostegno economico e logistico. Aggiunge che gli stessi non si facevano scrupolo alcuno di violare le norme che regolano l'ingresso in Italia di soggetti extracomunitari, avendo a tale fine previsto di fornire loro documenti contraffatti, ancor prima del loro ingresso in Italia, sì da rendere possibile la stipulazione immediata di contratti di lavoro; e poi facendoli abitare in luoghi sovraffollati e costringendoli con vari artifici, tra cui la sottrazione di detti documenti, a ripianare i debiti (per il pagamento dell'affitto, dei documenti falsi e delle spese di viaggio) nei loro confronti. 3. Inammissibile è anche il ricorso nell'interesse di Georgie ,/ Georgi in quanto in parte reiterativo e in parte manifestamente infondato. Quanto al primo profilo va evidenziato che la prima parte delle doglianze ricalca identico motivo di appello con cui la Corte a qua risulta essersi ampiamente confrontata. Detta Corte, invero, illustra, ampiamente e logicamente, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività svolta dal correo [OSCURATO:PERSONA] di reclutamento di cittadini macedoni da far entrare illegalmente in Italia. Sottolinea che si tratta di attività organizzata e svolta in concorso fra tutti gli imputati, per cui a nulla rileva la circostanza che il ricorrente si sia occupato solo del trasporto di documenti falsi e non anche dei migranti illegali. Con ampia e articolata motivazione nel merito viene individuato il suo fondamentale contributo, nella consapevolezza dell'illiceità della condotta, quale emergente in particolare dalle intercettazioni. Quanto al secondo profilo della prospettata confusione attraverso l'utilizzo del solo cognome degli imputati, la censura è manifestamente infondata atteso che - come attentamente evidenziato dal Procurator_ generale nella sua requisitoria scritta - il provvedimento impugnato non solo divide per paragrafi le posizioni dei singoli imputati, ma fa„ altresì, riferimento ai cognomi che, seppur per una sola vocale, divergono (Gorgiev e Georgiev). 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della