CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 1962
Cassazione n. 17210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1962 avverso l'ordinanza emessa il 14/10/2025 dal Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 7iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2025 il Tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di convalida del sequestro del Pubblico ministero emesso il 28 agosto 2025, relativo a una pistola marca Ruger calibro 357, munita del relativo munizionamento, non essendo stata articolata alcuna imputazione provvisoria nei confronti dell'indagato. L'arma, in particolare, era stata sequestrata dai Carabinieri della Stazione di Lariano il 27 agosto 2025 presso l'abitazione dell'imputato, ubicata in un luogo differente da quello che era stato originariamente denunciato. All'annullamento del decreto di convalida non faceva seguito la restituzione dell'arma, che si riteneva non consentita dal divieto di restituzione di cui all'art. 324 cod. proc. pen., operante nel caso di annullamento del decreto relativo a beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., applicabile alle all'ipotesi in cui l'obbligatorietà sia richiamata da leggi speciali o si riferisca al prezzo del reato o a cose per le quali la fabbricazione, l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione concretizzi una condotta illecita. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, per avere il Tribunale del riesame di Roma, a fronte dell'annullamento del decreto di convalida presupposto, omesso di disporre la restituzione dell'arma e delle munizioni sottoposte a sequestro, che si imponeva atteso che non risultava formulata alcuna ipotesi accusatoria da cui il ricorrente avrebbe dovuto difendersi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che la confisca delle armi e di ogni altro oggetto idoneo ad arrecare offesa, deve essere sempre disposta, riguardando un'ipotesi di misura obbligatoria, rilevante ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541 - 01). 2Si è, in proposito, precisato che la misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, allo scopo di evitare il reimpiego delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi e ogni altro oggetto atto a offendere, a norma dell'art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'art. 240 cod. pen. (Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, cit.). La confisca in questione, del resto, ha una funzione preventiva, perché è finalizzata a impedire la circolazione illegale delle armi, in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità di tali beni, con la conseguenza che tale misura deve applicarsi a fronte di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza di fattispecie penali, che hanno per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito ovvero di estraneità soggettiva al reato. Si aggiunga chevtonfisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, atteso, in queste; ipotesi, che la relativa condotta illecita, che consiste nell'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento, si risolve nell'illecita detenzione di armi non denunciate, rientrando nell'ipotesi della confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., così come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975, così come reinterpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 gennaio 2023, n. 5. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse, all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975». In ultimo, si consideri Sez. 1, n. 13326 del 12/01/2024, Burlando, Rv. 286116 - 01, intervenuta in tempi recenti, che tiene conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2024, secondo cui: «In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la 3sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.». 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor P.Q.M