CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 26021/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 1163/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14521/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, con condanna alle spese in favore della parte civile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 07/02/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (artt. 646, 61 n. 11, cod. pen.) nella fattispecie di cui all’art.640 cod. pen. ed esclusa la contestata circostanza aggravante, ha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26021/2025 Roma, lì, 15/07/2025 rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 640, 646 cod. pen.; la Corte di appello ha errato in diritto non ricorrendo nel caso concreto alcun artificio o raggiro, atteso che il ricorrente svolgeva effettivamente il ruolo di agente assicurativo ed in tale veste aveva anche rilasciato quietanza di pagamento; non si è tenuto conto del fatto che non è inusuale pagare l’agente piuttosto che direttamente la Compagnia assicurativa. La circostanza rileva anche quanto alla presenza di valida querela, che avrebbe dovuto essere proposta dalla Compagnia e non dal soggetto che aveva consegnato l’assegno. 2.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali quanto alla tardività della querela anche in relazione al delitto di truffa così come riqualificata la condotta ascritta allo Scuderi; la motivazione della Corte di appello sul punto è apodittica e sostanzialmente omessa, limitandosi a richiamare quanto dichiarato in querela dalla persona offesa, che sosteneva di avere appreso di recente dalla compagnia assicurativa che il premio per l’anno 2018 non risultava pagato; veniva completamente pretermessa la considerazione del lungo tempo trascorso tra la commissione del fatto ascritto (2018) e la presentazione della querela (2021); sul punto la Corte di appello nulla motiva, semplicemente richiamando la presenza della querela. 2.3. Vizio della motivazione perché omessa sempre in correlazione con il tema della tardività della querela; dalla comunicazione del 19/11/2021 emerge esclusivamente che l’assegno era stato incassato dallo Scudieri, mentre nulla è stato affermato quanto alla effettiva consapevolezza della persona offesa in ordine al mancato pagamento del premio, a seguito della condotta asseritamente truffaldina posta in essere dal ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avuto riguardo alle reciproche interazioni, sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono; ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. 2. Occorre in via preliminare evidenziare come la Corte di appello, senza sollecitare il contraddittorio tra le parti - non potendosi effettivamente ritenere il fatto per come riqualificato descritto materialmente nella imputazione, nonostante quanto affermato a pag. 3 della motivazione - solo in sede di decisione, in procedimento caratterizzato da trattazione scritta, abbia riqualificato l’originaria imputazione elevata nei confronti dello Scuderi ai sensi dell’art. 646, 61 n. 11 cod. pen. 3. Il fatto ascritto per il quale il ricorrente è stato condannato è stato riqualificato come truffa semplice ed è stata esclusa la circostanza aggravante, che la Corte di appello ha ritenuto “ontologicamente inapplicabile vista la mancata diretta correlazione con un’opera prestata in favore di una società assicurativa di riferimento”. Nel giungere a tale conclusione, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di vagliare il tema della procedibilità in relazione alla condotta per come riqualificata, con particolare riferimento alla ipotesi di truffa semplice; tema che era già stato puntualmente introdotto con riferimento alla originaria contestazione, quanto alla tempestività della querela (presentata nel 2021 in relazione a condotta posta in essere nel 2018) e che viene riproposto e sollecitato in questa sede, in considerazione della ricorrenza di una motivazione sostanzialmente apparente e dunque, di fatto, omessa. 4. Il motivo sul punto proposto è fondato, non risultando effettivamente valutato il tema devoluto; tema chiaramente rilevante anche in relazione alla intervenuta diversa qualificazione del fatto come truffa semplice. In tal senso, si deve rilevare come dalla considerazione delle due decisioni di merito è riscontrabile esclusivamente che: - la querela è stata presentata in data 20/10/2021; - il fatto imputato, e riqualificato, risulta commesso in data 08/10/2018; - la persona che aveva consegnato l’assegno allo Scuderi aveva successivamente ricevuto comunicazione del mancato pagamento della polizza (ma i giudici di merito non hanno individuato specificamente data e momento di tale comunicazione, per come indicato a pag. 3 della sola sentenza di primo grado, che ha affermato in modo generico come “successivamente il Natoli riceveva comunicazione dalla compagnia assicurativa circa la mancata corresponsione del premio relativo all’anno 2018”); - la presenza di missiva Unicredit del 19/11/2021, quanto all’incasso dell’assegno n. 3768376994 da parte dello Scuderi. Non emerge, in altri termini, in modo chiaro e univoco quando la persona offesa abbia avuto conoscenza del fatto come riqualificato, al fine di valutare la tempestività della querela. La motivazione sul punto si deve in conclusione ritenere omessa e in parte apparente (non avendo effettivamente affrontato il tema devoluto). 5. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà conseguentemente affrontare il tema, che comporta un accertamento di merito, nell’ambito della propria piena discrezionalità, quanto alla tempestività della querela. Il primo motivo resta conseguentemente assorbito. La liquidazione delle spese della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], deve essere rimessa al definitivo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rimette al definitivo la liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso il 17/06/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]