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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15922/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Istituto di Studi sui Problemi dell'Artigianato), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Savonarola, n. 39 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura conferita a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - controricorrente e ricorrente incidentale - 20,22 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3106/2019, R93 pubblicata in data 10 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di Ispa, dell'importo di euro 1.004.482,00, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dei corsi di formazione professionale affidati dall'Ente all'istituto nell'anno 1999 ed era stata parimenti respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell'importo di euro 35.000,00, anticipato in relazione ad un corso.

2. La Corte territoriale adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando nella misura del 30 per cento le spese del doppio grado di giudizio e condannando Ispa al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], del residuo 70 per cento.

In particolare, ha rigettato il primo motivo di gravame - con il quale era stato impugnato il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da Ispa - rilevando che correttamente l'eccezione era stata respinta, posto che il giudice di primo grado aveva accertato che i corsi erano iniziati nel 1999 ed erano stati portati a termine rispettivamente nel 2001 e nel 2005, cosicché il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di introduzione del giudizio; con l'ulteriore precisazione che l'eccezione di prescrizione non comportava il riconoscimento nel merito dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto.

Ha, invece, accolto il secondo ed il terzo motivo di appello, sottolineando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Regione non avesse contestato la regolare esecuzione della prestazione cui era tenuta Ispa, poggiando la decisione su un solo documento, ossia la delibera n. 4818 del 3 novembre 2005, che riguardava il corso «Manager dell'impresa artigiana», senza tuttavia considerare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente contestato la debenza degli importi relativi alle fatture concernenti i corsi «Il manager dell'impresa artigiana», «Autovalutazione e progettualità», «Esperto applicazione sistema gestione e sviluppo risorse umane total quality» e «Euro verso la transizione», tutti autorizzati con distinte delibere, sostenendo che in relazione a detti corsi il finanziamento era stato revocato, per riscontrate gravi irregolarità organizzative e gestionali, con apposite determinazioni che non erano state attinte da innpugnazione.

Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno analiticamente richiamato la documentazione prodotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. a dimostrazione della intervenuta revoca dei corsi, concludendo che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate con le delibere di revoca e della corrispondenza intercorsa tra le parti, valevole anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., Ispa non aveva fornito la prova della corretta esecuzione della prestazione, essendo rimasta priva di riscontro la mera affermazione che i corsi sarebbero stati portati a termine e che sarebbero stati rilasciati i relativi attestati di partecipazione.

Quanto, inoltre, alla fattura n. 3), relativa al corso «Autovalutazione e progettualità», in ordine alla quale non era stata sollevata contestazione circa la regolare esecuzione delle prestazioni, la Corte d'appello ha accolto l'eccezione reiterata in appello dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], accertando che nulla era dovuto alla controparte, in quanto era stato pagato l'importo di euro 5.648,69 in esito alla procedura di pignoramento presso terzi intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], creditore di Ispa, come da relativa ordinanza di assegnazione della somma.

Hanno aggiunto che il Giudice di primo grado aveva pure omesso di valutare che l'appellante aveva contestato con l'atto di citazione in opposizione anche tutte le altre fatture elencate nel ricorso monitorio e che le difese svolte erano fondate alla luce dell'art. 23 della legge regionale n. 23/1992, secondo cui il finanziamento concesso copriva tutta l'attività di gestione dei corsi, nella quale doveva intendersi inclusa anche la conservazione della documentazione contabile, con la conseguenza che non erano dovute somme aggiuntive per asseriti costi sostenuti per l'archiviazione di documenti, per l'assistenza alle ispezioni ed ai controlli e per l'elaborazione di buste paga e del CUD, trattandosi di attività obbligatorie per il beneficiario del finanzia mento.

La Corte di merito ha, infine, dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello, evidenziando che il Tribunale aveva ritenuto che la delibera di risoluzione n. 4818 del 3 novembre 2005 fosse inidonea ad incidere sul diritto al compenso per due ordini di motivi, e, precisamente, sia perché era intervenuta a maggio 2005, ossia quando i corsi di cui si pretendeva il pagamento erano già stati espletati, sia perché non vi era prova della intervenuta notificazione della risoluzione; l'appellante aveva impugnato soltanto il secondo motivo, non contestando il primo, che costituiva autonoma ratio decidendi, cosicché, sul punto, si era formato il giudicato; hanno, infine, dichiarato assorbito l'appello incidentale.

3. Ispa (Istituto di Studi sui Problemi dell'Artigianato) ricorre per la cassazione della decisione d'appello, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2934 e 2697 cod. civ. e censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione comportasse riconoscimento, nel merito, dell'esistenza del diritto di credito da essa vantato, ma, tutt'al più, «ammissione dell'esistenza di un diritto astrattamente idoneo a fondare la pretesa» azionata in giudizio.

Secondo la ricorrente, l'eccezione di prescrizione si atteggia a mancata contestazione del diritto o a riconoscimento dello stesso, considerato, peraltro, che la Regione [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dedotto di non essere debitrice, affermando che in relazione ai corsi sui quali si basava la pretesa creditoria «erano presenti impegni iscritti a bilancio», ma che i relativi saldi non erano stati erogati «a fronte della notificazione di due pignoramenti presso terzi ad istanza di tale [OSCURATO:PERSONA] quale creditore dell'opposto, in virtù dei quali la Regione [OSCURATO:PERSONA], quale terzo pignorato, si è vista costretta al pagamento...».

1.1. La censura è infondata.

1.2. La parte che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nel giudizio nei termini di legge, a pena di decadenza.

Il giudice ha l'obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato (Cass., sez.

U, 10/01/2008, n. 581; Cass., sez.

L, 5 04/04/1992, n.4151).

Ciò comporta che non sussiste incompatibilità tra la proposizione dell'eccezione di prescrizione e la contestazione nel merito della pretesa avversaria sotto il profilo dell'insussistenza dei fatti costitutivi del credito.

Infatti, la parte nei cui confronti sia stata fatta valere una pretesa creditoria può legittimamente eccepire la prescrizione e contestualmente negare che il credito sia venuto ad esistenza, senza che la formulazione dell'eccezione di prescrizione comporti implicita ammissione del credito dedotto in giudizio.

Difatti, quando si deve giudicare dell'esistenza di un fatto che integra un'eccezione, la rilevanza giuridica di esso può essere apprezzata anche in presenza di dimostrazione del fatto costitutivo e ciò per la ragione che è lo stesso profilo normativo dell'eccezione, in quanto espresso da una norma giuridica, che rende il fatto storico che la integra comunque idoneo a spiegare effetti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla verifica della loro concreta esistenza fattuale.

1.3. La Corte d'appello, uniformandosi ai superiori principi, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato preliminarmente tale eccezione, rigettandola, motivando sul punto che l'eccezione di prescrizione non comportava il riconoscimento nel merito dell'esistenza del credito preteso da Ispa, e che alle medesime conclusioni doveva pervenirsi in merito all'avvenuto pagamento dell'importo di euro 19.546,00 effettuato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di pignoramento presso terzi, eseguito da [OSCURATO:PERSONA], creditore di Ispa.

Ha, poi, proceduto all'esame nel merito della pretesa creditoria, valutando le difese svolte dalle parti e gli elementi probatori offerti.

La sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure ad essa rivolte, considerato, peraltro, che il pagamento eseguito in sede di pignoramento presso terzi costituisce atto di adempimento coattivo, avvenuto in virtù di un processo esecutivo, e che neppure è ravvisabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 2909, 2697 cod. civ. e 112, 115 e 183 cod. proc. civ., nonché nullità del procedimento, si censura la sentenza impugnata sotto diversi profili.

2.1. Sotto un primo aspetto (punto II.1), la ricorrente evidenzia che la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita prova dell'espletamento dei corsi, in assenza di specifica contestazione da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] che, in primo grado, aveva soltanto contestato la mancanza di rendicontazione.

2.2. Sotto un secondo profilo (II.2), l'Istituto ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che il Tribunale aveva fondato la decisione esclusivamente sul documento n. 2 (ossia la delibera n. 4818 del 3 novembre 2005 relativa al corso «Manager dell'impresa artigiana») e che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva mosso contestazioni anche in merito alla debenza degli importi richiesti con le fatture indicate ai punti da 2 a 5 del ricorso monitorio, in quanto solo la delibera di risoluzione n. 4818 era stata ritualmente allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, mentre le altre erano state irritualmente depositate in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., destinata alla precisazione e modificazione delle domande e non all'indicazione dei mezzi di prova e al deposito di documenti.

2.3. Sotto una ulteriore prospettazione (II.3), la ricorrente sostiene che la decisione di primo grado faceva riferimento ad una delibera di risoluzione del rapporto riguardante tutti i corsi richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo, non idonea ad incidere sul compenso maturato dall'Istituto di Studi sui problemi dell'Artigianato, perché comunicata nel 2005 quando i corsi di cui si pretendeva il pagamento erano già stati espletati; tale circostanza, non contestata, ad avviso della ricorrente, non era stata impugnata.

2.4. La ricorrente, inoltre, con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (II.3.1), assume che il passaggio in giudicato rilevato dalla decisione gravata dovrebbe intendersi esteso a tutti i corsi richiamati nel ricorso monitorio, «in quanto la sentenza di primo grado faceva riferimento a tutti i corsi e non ad un solo corso».

2.5. Quanto, inoltre, alla motivazione della decisione impugnata concernente il secondo ed il terzo motivo di appello (II.4), la ricorrente lamenta che essa risulta in palese contrasto con il passo precedente (pag. 5) della stessa sentenza, laddove, in relazione all'eccezione di prescrizione, la sentenza impugnata aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse accertato che i corsi erano iniziati nel 1999, ma erano «finiti» rispettivamente nel 2001 e nel 2005; difettando la prova, ad avviso della ricorrente, che i corsi fossero stati revocati, erano dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo.

2.6. Soggiunge la ricorrente (punto 11.5) che la decisione impugnata avrebbe, erroneamente, ritenuto di rafforzare l'inadempimento dell'Istituto sottolineando che non vi era riscontro del rilascio degli attestati, sebbene sia nel ricorso monitorio sia in sede di comparsa di costituzione avesse fatto presente che la Regione aveva rilasciato gli attestati ai partecipanti e benché tale circostanza non fosse stata contestata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e dovesse ritenersi pacifica.

3. I diversi profili di doglianza prospettati con il secondo motivo sono inammissibili.

3.1. Relativamente ai punti II.1), 11.4) e 11.5), le censure, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, involgono valutazioni di merito, che si pongono al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, perché sostanzialmente volte a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi probatori già sottoposti all'esame del giudice di merito e da questo già adeguatamente valutati.

Invero, la Corte d'appello, con motivazione puntuale ed esaustiva, alle pagine 6, 7 e 8 della motivazione, ha richiamato le delibere prodotte dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo a supporto della contestata esecuzione dei corsi, dalle quali emergeva che l'Ente aveva riscontrato gravi irregolarità organizzative e gestionali, evidenziate all'Istituto, e proceduto all'adozione di determinazioni con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento o la chiusura definitiva dei corsi; ha, pertanto, ritenuto, in esito all'esame di tali elementi probatori, considerati idonei ad integrare eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che incombesse sull'Istituto l'onere di dare prova della corretta esecuzione delle prestazioni e che tale onere non fosse stato affatto assolto, essendo rimasti indimostrati sia la ultimazione dei corsi sia il rilascio degli attestati ai partecipanti.

3.2. Parimenti inammissibili sono i profili di censura sub. 11.2) e 11.3), con i quali Ispa prospetta una rivisitazione del merito secondo il proprio soggettivo punto di vista, muovendo critiche alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla Corte di merito, che ha rilevato che il giudice di primo grado era pervenuto alla conclusione che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato la regolare esecuzione delle prestazioni cui era tenuto Ispa, poggiando tale convincimento sul solo esame della delibera n. 4818 del 3 novembre 2005, riguardante uno solo dei corsi, e trascurando di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta dall'appellante da cui si evinceva che la contestazione sollevata concerneva in realtà tutti i corsi richiamati nel ricorso monitorio e per i quali si pretendeva il pagamento.

3.3. Del tutto infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

3.3.1. Per esigenze di certezza e di ragionevole durata, il processo è governato da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte costituzionale, ord. 29 aprile 2010, n. 163).

Il vigente modello processuale configura, infatti, un processo che si articola in fasi successive ed il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice determina la decadenza, rilevabile d'ufficio, delle facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti.

3.3.2. Ciascuna delle parti può indicare già negli atti introduttivi i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione e, con riguardo alla fase introduttiva, non si registra il formarsi di preclusioni, in quanto gli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. non prevedono alcuna sanzione per la mancanza di indicazioni istruttorie, in termini di decadenza.

3.3.3. Ciò comporta che è possibile dedurre prove successivamente nella fase della trattazione della causa, imperniata sulle attività disciplinate dall'art. 183 cod. proc. civ., nella quale sono, invece, previste puntuali preclusioni.

Difatti, mentre le attività assertive delle parti, ed in particolare la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, possono essere svolte entro il termine concesso per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., la formulazione di richieste istruttorie e la produzione di documenti, se non avvenute già negli atti introduttivi, possono essere dedotte sino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in funzione di prova diretta; con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., è, invece, possibile dedurre le sole prove contrarie, anche documentali.

3.3.4. Alla parte è quindi consentito depositare documentazione ed indicare mezzi di prova con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., poiché solo la scadenza del termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. preclude il deposito di documenti e la indicazione dei mezzi di prova diretta.

3.3.5. Nel caso che ci occupa, del tutto legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione della delibera di risoluzione n. 4818 effettuata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.

Peraltro, il deposito del documento avvenuto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. non può avere arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'odierna ricorrente, che, per indicare eventuali prove contrarie, ha avuto a sua disposizione un periodo di tempo maggiore di quello di cui avrebbe potuto disporre laddove la delibera n. 4818 fosse stata depositata unitamente alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.

3.4. E' da respingere pure il rilievo sub. 11.3.1), sia perché la Corte di appello ha rilevato, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, che la delibera di risoluzione n. 4818/2005 riguardava il solo corso «Manager dell'impresa artigiana», sia perché il quinto motivo d'appello si riferisce alla somma, pari ad euro 35.360,98, anticipata per l'esecuzione del medesimo corso, richiesta in restituzione in via riconvenzionale dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, il giudicato rilevato dalla Corte d'appello non può che essere riferito al medesimo corso ed alla somma anticipata.

3.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, non è, pertanto, ravvisabile violazione né del principio di non contestazione, né del precetto di cui all'art. 2967 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).

4. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 23 e 28 I.r. 23/92 - la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che le somme pretese per «costi di domiciliazione fascicolo e documenti», «servizio di gestione», «elaborazione modello CUD», «costo personale verifiche ispettive», «elaborazione buste paga» fossero già incluse nel finanziamento e sostiene che l'art. 23 evocato fa espresso riferimento a tutte le attività necessarie all'espletamento del corso e, quindi, anche alle attività collaterali o successive alla conclusione del corso che abbiano comportato un onere finanziario; peraltro, soggiunge la ricorrente, la conservazione della documentazione contabile a propria cura e «nei propri uffici» e i controlli effettuati presso la sua sede, come pure l'elaborazione di buste paga o la consegna di attestati o CUD, avevano comportato un dispendio di risorse e oneri finanziari che la Regione era tenuta ad accollarsi.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Come correttamente rilevato dai giudici d'appello, l'art. 23 della legge regionale n. 23 del 1992 stabilisce che le convenzioni che sono stipulate dalla Regione con i soggetti che gestiscono i centri di formazione autorizzati a tenere i corsi di formazione prevedono l'entità del finanziamento pubblico concesso che non può che coprire l'intera attività di gestione ed organizzazione dei corsi, che deve necessariamente comprendere anche i costi accessori (quali quelli connessi all'attività di ispezione e vigilanza, di conservazione della documentazione, di elaborazione delle buste paga e del CUD), non potendosi riconoscere costi ulteriori che esorbitano dall'ammontare del finanziamento stanziato.

Peraltro, l'art. 28 della citata legge regionale, al comma 3, stabilisce espressamente che la documentazione contabile, costituita dai titoli originali di costo e/o di spesa, deve essere conservata a cura dei soggetti gestori, riservandosi l'Amministrazione di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti, e non prevede il rimborso di eventuali spese né per la custodia della documentazione contabile, né per l'assistenza prestata nel corso delle ispezioni.

La sentenza impugnata, anche sotto tale profilo, va, dunque, esente dalle censure ad essa rivolte.

5. Con il quarto motivo, censurando la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, la ricorrente ribadisce, come già dedotto con l'appello incidentale, che la sentenza di primo grado aveva omesso di motivare in relazione alla liquidazione del compenso (euro 3.500,00), che risultava difforme rispetto a quello indicato dalle tariffe forensi, tenuto conto del valore della causa, superiore ad euro 1.000.000.001,00.

Il motivo è inammissibile, in quanto il capo della sentenza di primo grado che prevedeva la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di Ispa è stato travolto dalla sentenza di secondo grado che, accogliendo, seppure parzialmente, l'impugnazione proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la compensazione, nella misura del 30 per cento, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendole per il residuo 70 per cento a carico dell'odierna ricorrente.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Regione [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, con il secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e censura la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello, lamentando che tale motivazione è del tutto incongrua rispetto al tenore delle censure riportate nell'atto di appello con le quali aveva specificamente impugnato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui aveva ritenuto la delibera di risoluzione n. 4818 del 3 novembre 2005 inidonea ad incidere sul diritto al compenso perché i corsi erano stati espletati.

6.1. Non ricorre il difetto assoluto di motivazione, denunciato con il primo motivo.

6.2. Deve ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez.

U, 2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

6.3. La motivazione della sentenza in questa sede impugnata non rientra nella grave anomalia argomentativa individuata nelle pronunce sopra richiamate e non si pone sicuramente al di sotto del «minimo costituzionale».

Difatti, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame, affermando che, in difetto di specifica impugnazione, la statuizione della sentenza di primo grado che riteneva che la delibera di risoluzione n. 4818/2005 non avesse inciso sul diritto al compenso, perché intervenuta in data successiva a quella di esecuzione dei corsi era ormai passata in giudicato, con ciò manifestando il percorso argomentativo che l'ha condotta a tale convincimento e lasciando comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.

6.4. Inammissibile è pure il dedotto vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché con tale doglianza la ricorrente incidentale richiama le deduzioni difensive già esposte nell'atto di appello al fine di sollecitare un riesame delle questioni di merito, già vagliate dai giudici di secondo grado, muovendo, in sostanza, una critica al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, senza tuttavia indicare il fatto storico controverso, oggetto di discussione, e decisivo, che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in esame e che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.La censura così come prospettata non è, dunque, inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.

7. Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Infine, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Istituto di Studi sui Problemi dell'Artigianato), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Savonarola, n. 39 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta procura conferita a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - controricorrente e ricorrente incidentale - 20,22 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3106/2019, R93 pubblicata in data 10 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di Ispa, dell'importo di euro 1.004.482,00, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione dei corsi di formazione professionale affidati dall'Ente all'istituto nell'anno 1999 ed era stata parimenti respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell'importo di euro 35.000,00, anticipato in relazione ad un corso. 2. La Corte territoriale adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando nella misura del 30 per cento le spese del doppio grado di giudizio e condannando Ispa al pagamento, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], del residuo 70 per cento. In particolare, ha rigettato il primo motivo di gravame - con il quale era stato impugnato il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da Ispa - rilevando che correttamente l'eccezione era stata respinta, posto che il giudice di primo grado aveva accertato che i corsi erano iniziati nel 1999 ed erano stati portati a termine rispettivamente nel 2001 e nel 2005, cosicché il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di introduzione del giudizio; con l'ulteriore precisazione che l'eccezione di prescrizione non comportava il riconoscimento nel merito dell'esistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto. Ha, invece, accolto il secondo ed il terzo motivo di appello, sottolineando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Regione non avesse contestato la regolare esecuzione della prestazione cui era tenuta Ispa, poggiando la decisione su un solo documento, ossia la delibera n. 4818 del 3 novembre 2005, che riguardava il corso «Manager dell'impresa artigiana», senza tuttavia considerare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente contestato la debenza degli importi relativi alle fatture concernenti i corsi «Il manager dell'impresa artigiana», «Autovalutazione e progettualità», «Esperto applicazione sistema gestione e sviluppo risorse umane total quality» e «Euro verso la transizione», tutti autorizzati con distinte delibere, sostenendo che in relazione a detti corsi il finanziamento era stato revocato, per riscontrate gravi irregolarità organizzative e gestionali, con apposite determinazioni che non erano state attinte da innpugnazione. Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno analiticamente richiamato la documentazione prodotta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. a dimostrazione della intervenuta revoca dei corsi, concludendo che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate con le delibere di revoca e della corrispondenza intercorsa tra le parti, valevole anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., Ispa non aveva fornito la prova della corretta esecuzione della prestazione, essendo rimasta priva di riscontro la mera affermazione che i corsi sarebbero stati portati a termine e che sarebbero stati rilasciati i relativi attestati di partecipazione. Quanto, inoltre, alla fattura n. 3), relativa al corso «Autovalutazione e progettualità», in ordine alla quale non era stata sollevata contestazione circa la regolare esecuzione delle prestazioni, la Corte d'appello ha accolto l'eccezione reiterata in appello dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], accertando che nulla era dovuto alla controparte, in quanto era stato pagato l'importo di euro 5.648,69 in esito alla procedura di pignoramento presso terzi intrapresa da [OSCURATO:PERSONA], creditore di Ispa, come da relativa ordinanza di assegnazione della somma. Hanno aggiunto che il Giudice di primo grado aveva pure omesso di valutare che l'appellante aveva contestato con l'atto di citazione in opposizione anche tutte le altre fatture elencate nel ricorso monitorio e che le difese svolte erano fondate alla luce dell'art. 23 della legge regionale n. 23/1992, secondo cui il finanziamento concesso copriva tutta l'attività di gestione dei corsi, nella quale doveva intendersi inclusa anche la conservazione della documentazione contabile, con la conseguenza che non erano dovute somme aggiuntive per asseriti costi sostenuti per l'archiviazione di documenti, per l'assistenza alle ispezioni ed ai controlli e per l'elaborazione di buste paga e del CUD, trattandosi di attività obbligatorie per il beneficiario del finanzia mento. La Corte di merito ha, infine, dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello, evidenziando che il Tribunale aveva ritenuto che la delibera di risoluzione n. 4818 del 3 novembre 2005 fosse inidonea ad incidere sul diritto al compenso per due ordini di motivi, e, precisamente, sia perché era intervenuta a maggio 2005, ossia quando i corsi di cui si pretendeva il pagamento erano già stati espletati, sia perché non vi era prova della intervenuta notificazione della risoluzione; l'appellante aveva impugnato soltanto il secondo motivo, non contestando il primo, che costituiva autonoma ratio decidendi, cosicché, sul punto, si era formato il giudicato; hanno, infine, dichiarato assorbito l'appello incidentale. 3. Ispa (Istituto di Studi sui Problemi dell'Artigianato) ricorre per la cassazione della decisione d'appello, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2934 e 2697 cod. civ. e censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione comportasse riconoscimento, nel merito, dell'esistenza del diritto di credito da essa vantato, ma, tutt'al più, «ammissione dell'esistenza di un diritto astrattamente idoneo a fondare la pretesa» azionata in giudizio. Secondo la ricorrente, l'eccezione di prescrizione si atteggia a mancata contestazione del diritto o a riconoscimento dello stesso, considerato, peraltro, che la Regione [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dedotto di non essere debitrice, affermando che in relazione ai corsi sui quali si basava la pretesa creditoria «erano presenti impegni iscritti a bilancio», ma che i relativi saldi non erano stati erogati «a fronte della notificazione di due pignoramenti presso terzi ad istanza di tale [OSCURATO:PERSONA] quale creditore dell'opposto, in virtù dei quali la Regione [OSCURATO:PERSONA], quale terzo pignorato, si è vista costretta al pagamento...». 1.1. La censura è infondata. 1.2. La parte che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nel giudizio nei termini di legge, a pena di decadenza. Il giudice ha l'obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato (Cass., sez. U, 10/01/2008, n. 581; Cass., sez. L, 5 04/04/1992, n.4151). Ciò comporta che non sussiste incompatibilità tra la proposizione dell'eccezione di prescrizione e la contestazione nel merito della pretesa avversaria sotto il profilo dell'insussistenza dei fatti costitutivi del credito. Infatti, la parte nei cui confronti sia stata fatta valere una pretesa creditoria può legittimamente eccepire la prescrizione e contestualmente negare che il credito sia venuto ad esistenza, senza che la formulazione dell'eccezione di prescrizione comporti implicita ammissione del credito dedotto in giudizio. Difatti, quando si deve giudicare dell'esistenza di un fatto che integra un'eccezione, la rilevanza giuridica di esso può essere apprezzata anche in presenza di dimostrazione del fatto costitutivo e ciò per la ragione che è lo stesso profilo normativo dell'eccezione, in quanto espresso da una norma giuridica, che rende il fatto storico che la integra comunque idoneo a spiegare effetti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere dalla verifica della loro concreta esistenza fattuale. 1.3. La Corte d'appello, uniformandosi ai superiori principi, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato preliminarmente tale eccezione, rigettandola, motivando sul punto che l'eccezione di prescrizione non comportava il riconoscimento nel merito dell'esistenza del credito preteso da Ispa, e che alle medesime conclusioni doveva pervenirsi in merito all'avvenuto pagamento dell'importo di euro 19.546,00 effettuato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in sede di pignoramento presso terzi, eseguito da [OSCURATO:PERSONA], creditore di Ispa. Ha, poi, proceduto all'esame nel merito della pretesa creditoria, valutando le difese svolte dalle parti e gli elementi probatori offerti. La sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure ad essa rivolte, considerato, peraltro, che il pagamento eseguito in sede di pignoramento presso terzi costituisce atto di adempimento coattivo, avvenuto in virtù di un processo esecutivo, e che neppure è ravvisabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 2909, 2697 cod. civ. e 112, 115 e 183 cod. proc. civ., nonché nullità del procedimento, si censura la sentenza impugnata sotto diversi profili. 2.1. Sotto un primo aspetto (punto II.1), la ricorrente evidenzia che la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita prova dell'espletamento dei corsi, in assenza di specifica contestazione da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] che, in primo grado, aveva soltanto contestato la mancanza di rendicontazione. 2.2. Sotto un secondo profilo (II.2), l'Istituto ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che il Tribunale aveva fondato la decisione esclusivamente sul documento n. 2 (ossia la delibera n. 4818 del 3 novembre 2005 relativa al corso «Manager dell'impresa artigiana») e che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva mosso contestazioni anche in merito alla debenza degli importi richiesti con le fatture indicate ai punti da 2 a 5 del ricorso monitorio, in quanto solo la delibera di risoluzione n. 4818 era stata ritualmente allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, mentre le altre erano state irritualmente depositate in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., destinata alla precisazione e modificazione delle domande e non all'indicazione dei mezzi di prova e al deposito di documenti. 2.3. Sotto una ulteriore prospettazione (II.3), la ricorrente sostiene che la decisione di primo grado faceva riferimento ad una delibera di risoluzione del rapporto riguardante tutti i corsi richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo, non idonea ad incidere sul compenso maturato dall'Istituto di Studi sui problemi dell'Artigianato, perché comunicata nel 2005 quando i corsi di cui si pretendeva il pagamento erano già stati espletati; tale circostanza, non contestata, ad avviso della ricorrente, non era stata impugnata. 2.4. La ricorrente, inoltre, con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (II.3.1), assume che il passaggio in giudicato rilevato dalla decisione gravata dovrebbe intendersi esteso a tutti i corsi richiamati nel ricorso monitorio, «in quanto la sentenza di primo grado faceva riferimento a tutti i corsi e non ad un solo corso». 2.5. Quanto, inoltre, alla motivazione della decisione impugnata concernente il secondo ed il terzo motivo di appello (II.4), la ricorrente lamenta che essa risulta in palese contrasto con il passo precedente (pag. 5) della stessa sentenza, laddove, in relazione all'eccezione di prescrizione, la sentenza impugnata aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse accertato che i corsi erano iniziati nel 1999, ma erano «finiti» rispettivamente nel 2001 e nel 2005; difettando la prova, ad avviso della ricorrente, che i corsi fossero stati revocati, erano dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo. 2.6. Soggiunge la ricorrente (punto 11.5) che la decisione impugnata avrebbe, erroneamente, ritenuto di rafforzare l'inadempimento dell'Istituto sottolineando che non vi era riscontro del rilascio degli attestati, sebbene sia nel ricorso monitorio sia in sede di comparsa di costituzione avesse fatto presente che la Regione aveva rilasciato gli attestati ai partecipanti e benché tale circostanza non fosse stata contestata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e dovesse ritenersi pacifica. 3. I diversi profili di doglianza prospettati con il secondo motivo sono inammissibili. 3.1. Relativamente ai punti II.1), 11.4) e 11.5), le censure, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, involgono valutazioni di merito, che si pongono al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, perché sostanzialmente volte a sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi probatori già sottoposti all'esame del giudice di merito e da questo già adeguatamente valutati. Invero, la Corte d'appello, con motivazione puntuale ed esaustiva, alle pagine 6, 7 e 8 della motivazione, ha richiamato le delibere prodotte dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo a supporto della contestata esecuzione dei corsi, dalle quali emergeva che l'Ente aveva riscontrato gravi irregolarità organizzative e gestionali, evidenziate all'Istituto, e proceduto all'adozione di determinazioni con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento o la chiusura definitiva dei corsi; ha, pertanto, ritenuto, in esito all'esame di tali elementi probatori, considerati idonei ad integrare eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che incombesse sull'Istituto l'onere di dare prova della corretta esecuzione delle prestazioni e che tale onere non fosse stato affatto assolto, essendo rimasti indimostrati sia la ultimazione dei corsi sia il rilascio degli attestati ai partecipanti. 3.2. Parimenti inammissibili sono i profili di censura sub. 11.2) e 11.3), con i quali Ispa prospetta una rivisitazione del merito secondo il proprio soggettivo punto di vista, muovendo critiche alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla Corte di merito, che ha rilevato che il giudice di primo grado era pervenuto alla conclusione che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non avesse contestato la regolare esecuzione delle prestazioni cui era tenuto Ispa, poggiando tale convincimento sul solo esame della delibera n. 4818 del 3 novembre 2005, riguardante uno solo dei corsi, e trascurando di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta dall'appellante da cui si evinceva che la contestazione sollevata concerneva in realtà tutti i corsi richiamati nel ricorso monitorio e per i quali si pretendeva il pagamento. 3.3. Del tutto infondata è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. 3.3.1. Per esigenze di certezza e di ragionevole durata, il processo è governato da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte costituzionale, ord. 29 aprile 2010, n. 163). Il vigente modello processuale configura, infatti, un processo che si articola in fasi successive ed il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice determina la decadenza, rilevabile d'ufficio, delle facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. 3.3.2. Ciascuna delle parti può indicare già negli atti introduttivi i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione e, con riguardo alla fase introduttiva, non si registra il formarsi di preclusioni, in quanto gli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. non prevedono alcuna sanzione per la mancanza di indicazioni istruttorie, in termini di decadenza. 3.3.3. Ciò comporta che è possibile dedurre prove successivamente nella fase della trattazione della causa, imperniata sulle attività disciplinate dall'art. 183 cod. proc. civ., nella quale sono, invece, previste puntuali preclusioni. Difatti, mentre le attività assertive delle parti, ed in particolare la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, possono essere svolte entro il termine concesso per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., la formulazione di richieste istruttorie e la produzione di documenti, se non avvenute già negli atti introduttivi, possono essere dedotte sino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in funzione di prova diretta; con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., è, invece, possibile dedurre le sole prove contrarie, anche documentali. 3.3.4. Alla parte è quindi consentito depositare documentazione ed indicare mezzi di prova con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., poiché solo la scadenza del termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. preclude il deposito di documenti e la indicazione dei mezzi di prova diretta. 3.3.5. Nel caso che ci occupa, del tutto legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione della delibera di risoluzione n. 4818 effettuata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. Peraltro, il deposito del documento avvenuto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. non può avere arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'odierna ricorrente, che, per indicare eventuali prove contrarie, ha avuto a sua disposizione un periodo di tempo maggiore di quello di cui avrebbe potuto disporre laddove la delibera n. 4818 fosse stata depositata unitamente alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. 3.4. E' da respingere pure il rilievo sub. 11.3.1), sia perché la Corte di appello ha rilevato, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, che la delibera di risoluzione n. 4818/2005 riguardava il solo corso «Manager dell'impresa artigiana», sia perché il quinto motivo d'appello si riferisce alla somma, pari ad euro 35.360,98, anticipata per l'esecuzione del medesimo corso, richiesta in restituzione in via riconvenzionale dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, il giudicato rilevato dalla Corte d'appello non può che essere riferito al medesimo corso ed alla somma anticipata. 3.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, non è, pertanto, ravvisabile violazione né del principio di non contestazione, né del precetto di cui all'art. 2967 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395). 4. Con il terzo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 23 e 28 I.r. 23/92 - la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che le somme pretese per «costi di domiciliazione fascicolo e documenti», «servizio di gestione», «elaborazione modello CUD», «costo personale verifiche ispettive», «elaborazione buste paga» fossero già incluse nel finanziamento e sostiene che l'art. 23 evocato fa espresso riferimento a tutte le attività necessarie all'espletamento del corso e, quindi, anche alle attività collaterali o successive alla conclusione del corso che abbiano comportato un onere finanziario; peraltro, soggiunge la ricorrente, la conservazione della documentazione contabile a propria cura e «nei propri uffici» e i controlli effettuati presso la sua sede, come pure l'elaborazione di buste paga o la consegna di attestati o CUD, avevano comportato un dispendio di risorse e oneri finanziari che la Regione era tenuta ad accollarsi. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Come correttamente rilevato dai giudici d'appello, l'art. 23 della legge regionale n. 23 del 1992 stabilisce che le convenzioni che sono stipulate dalla Regione con i soggetti che gestiscono i centri di formazione autorizzati a tenere i corsi di formazione prevedono l'entità del finanziamento pubblico concesso che non può che coprire l'intera attività di gestione ed organizzazione dei corsi, che deve necessariamente comprendere anche i costi accessori (quali quelli connessi all'attività di ispezione e vigilanza, di conservazione della documentazione, di elaborazione delle buste paga e del CUD), non potendosi riconoscere costi ulteriori che esorbitano dall'ammontare del finanziamento stanziato. Peraltro, l'art. 28 della citata legge regionale, al comma 3, stabilisce espressamente che la documentazione contabile, costituita dai titoli originali di costo e/o di spesa, deve essere conservata a cura dei soggetti gestori, riservandosi l'Amministrazione di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti, e non prevede il rimborso di eventuali spese né per la custodia della documentazione contabile, né per l'assistenza prestata nel corso delle ispezioni. La sentenza impugnata, anche sotto tale profilo, va, dunque, esente dalle censure ad essa rivolte. 5. Con il quarto motivo, censurando la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, la ricorrente ribadisce, come già dedotto con l'appello incidentale, che la sentenza di primo grado aveva omesso di motivare in relazione alla liquidazione del compenso (euro 3.500,00), che risultava difforme rispetto a quello indicato dalle tariffe forensi, tenuto conto del valore della causa, superiore ad euro 1.000.000.001,00. Il motivo è inammissibile, in quanto il capo della sentenza di primo grado che prevedeva la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di Ispa è stato travolto dalla sentenza di secondo grado che, accogliendo, seppure parzialmente, l'impugnazione proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la compensazione, nella misura del 30 per cento, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendole per il residuo 70 per cento a carico dell'odierna ricorrente. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Regione [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, con il secondo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e censura la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di appello, lamentando che tale motivazione è del tutto incongrua rispetto al tenore delle censure riportate nell'atto di appello con le quali aveva specificamente impugnato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui aveva ritenuto la delibera di risoluzione n. 4818 del 3 novembre 2005 inidonea ad incidere sul diritto al compenso perché i corsi erano stati espletati. 6.1. Non ricorre il difetto assoluto di motivazione, denunciato con il primo motivo. 6.2. Deve ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927). 6.3. La motivazione della sentenza in questa sede impugnata non rientra nella grave anomalia argomentativa individuata nelle pronunce sopra richiamate e non si pone sicuramente al di sotto del «minimo costituzionale». Difatti, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame, affermando che, in difetto di specifica impugnazione, la statuizione della sentenza di primo grado che riteneva che la delibera di risoluzione n. 4818/2005 non avesse inciso sul diritto al compenso, perché intervenuta in data successiva a quella di esecuzione dei corsi era ormai passata in giudicato, con ciò manifestando il percorso argomentativo che l'ha condotta a tale convincimento e lasciando comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato. 6.4. Inammissibile è pure il dedotto vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché con tale doglianza la ricorrente incidentale richiama le deduzioni difensive già esposte nell'atto di appello al fine di sollecitare un riesame delle questioni di merito, già vagliate dai giudici di secondo grado, muovendo, in sostanza, una critica al convincimento che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio, senza tuttavia indicare il fatto storico controverso, oggetto di discussione, e decisivo, che i giudici di merito avrebbero trascurato di prendere in esame e che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.La censura così come prospettata non è, dunque, inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nuova formulazione, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis. 7. Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Infine, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art
Decreto Cassazione n. 15922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris