CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 ottobre 2023, il Tribunale di TeramocondannavaEdith [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e un mese di reclusione, in quanto ritenutacolpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26del 2019, per aver dichiarato mendacemente di avere risieduto in Italia daalmeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modocontinuativo, nonché di essere in possesso dei requisiti relativi al permesso disoggiorno per cittadino di paesi terzi, così percependo indebitamente la sommadi euro 12.808,77.Con sentenza del 23 dicembre 2025, la Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva contestata,rideterminava la pena inflitta in due anni di reclusione, confermando nel resto lapronuncia di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,sollevando sei motivi.2.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge ai sensidell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4del 2019, per insussistenza del fatto tipico.In sintesi, la difesa deduce che la falsa attestazione circa la residenzadecennale in Italia non configura reato, secondo quanto affermato dalla Corte digiustizia UE, con sentenza del 29 luglio 2024, causa riunite C-112/22 e C-223/22; in ogni caso, prosegue la difesa, la ricorrente era stabilmente in Italia daoltre vent’anni ed era titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalTribunale per i minorenni di L’[OSCURATO:PERSONA].2.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato.Deduce la difesa che la sentenza impugnata afferma la sussistenza del dolosulla base di elementi generici, quali la permanenza in Italia dell’imputata, la suaasserita capacità di comprendere la lingua italiana e le dichiarazioni testimoniali,mentre il dolo nei reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche richiede laprova della consapevolezza della non spettanza del beneficio e non può esseredesunto automaticamente dalla mera presentazione dell’istanza contenente datinon veritieri.2.3. Con un terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge ai sensidell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 e 47 cod. pen.,per erronea esclusione dell’errore inevitabile.Lamenta la difesa che la Corte di appello ha escluso l’errore, senza alcunaverifica concreta delle condizioni soggettive dell’imputata, trattandosi di soggettostraniero, con difficoltà linguistiche accertate e che si è avvalso di intermediarioqualificato (CAF), ribadendosi tuttavia che la ricorrente vive ormai in Italia da piùdi vent’anni con continuità ed ha avuto sempre regolare titolo di soggiorno.2.4. Con un quarto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per omessa valutazione del ruolo delCAF e travisamento della prova.Deduce la difesa che l’affidamento su un intermediario qualificato puòincidere sull’elemento soggettivo, escludendo il dolo quando il soggetto non sia ingrado di verificare autonomamente i dati dichiarati.2.5. Con un quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge ai sensidell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla riferibilità soggettiva delladichiarazione (mancata sottoscrizione).Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza dellamancata sottoscrizione dell’istanza senza verificare la riferibilità soggettiva delladichiarazione, posto che la responsabilità penale per dichiarazioni mendacirichiede la riferibilità soggettiva dell’atto al dichiarante.2.6. Con un sesto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine al diniego delle attenuantigeneriche.Osserva la difesa che il precedente penale preso in esame dalla Corte diappello risale al 2013, sicchè è stata omessa ogni valutazione della personalitàCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.1.1. Invero, il requisito della residenza continuativa in Italia di cui all’art. 2,comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 4 del 2019 è stato ritenuto sussistente dalgiudice di merito di primo grado, che ha sottolineato come la ricorrente,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2002 al 2011, nonostante la cancellazioneanagrafica dal comune di Martinsicuro, sia poi rimasta nel territorio italiano finoalla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il beneficio delreddito di cittadinanza, concludendo come sul punto non fosse stato dichiarato ilfalso, sicchè i riferimenti contenuti in ricorso in ordine a tale requisito sonoirrilevanti.1.2. Diversamente, sotto il profilo del possesso del requisito di cui all’art. 2,comma 1, lett. a), n. 1) d.l. n. 4 del 2019, relativo al permesso di soggiorno UEper soggiornanti di lungo periodo, dove il giudice di primo grado hacorrettamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2022che ha ritenuto la richiesta di tale presupposto costituzionalmente legittima,richiamando la normativa di cui all’art. 9, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998che stabilisce le condizioni in base alle quali tale permesso di lunga durata puòessere conseguito, vale a dire: a) "possesso, da almeno cinque anni, di unpermesso di soggiorno in corso di validità"; b) "disponibilità di un reddito noninferiore all'importo annuo dell'assegno sociale"; c) "alloggio idoneo"; d)"superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della linguaitaliana". Conseguentemente, l’imputata, in possesso semplicemente di unpermesso di soggiorno triennale concesso dal Tribunale per i minorenni diL’[OSCURATO:PERSONA], rilasciato peraltro in data 10/12/2020, quindi in epoca successiva allapresentazione della domanda per l’erogazione del reddito di cittadinanza, nonparificabile al permesso di soggiorno richiesto dalla normativa sul reddito dicittadinanza, aveva dichiarato falsamente il possesso del requisito richiestodall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. n. 4 del 2019.I giudici di merito hanno pertanto, senza vizi logici o giuridici, correttamenteargomentato sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato,ponendosi in sintonia con la giurisprudenza costituzionale e con gli orientamentiaffermati sul punto da questa Corte (v. Sez. 7, n. 9741 del 13/02/2026,Halilovic, non mass.).2. Il secondo il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente esaminatiperché incentrati sull’elemento soggettivo, sono manifestamente infondati.La Corte territoriale, dopo aver sottolineato come la ricorrente fosse personapienamente capace di interagire e di comprendere la lingua italiana, nonché diorientarsi abilmente nel disbrigo delle pratiche amministrative, ha correttamenterichiamato in proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2,n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; nello stesso senso, Sez. 3,n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non. mass.), che è ferma nel ritenere che, intema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza,l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, indifetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in unerrore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod.pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7del citato d.l.La Corte di appello, con motivazione adeguata e coerente, ha fatto,pertanto, corretta applicazione di tali coordinate interpretative, evidenziando chel’affidamento ad un CAF non fa venir meno l’assunzione di responsabilità perquanto dichiarato al fine di conseguire il sussidio, essendo ragionevole ritenereche il personale addetto a tale ente abbia trasmesso quanto attestatodall’imputata.Del resto, va rimarcato che l’omissione informativa dovuta atteneva ad unacircostanza di facile comprensione relativa al possesso del permesso di soggiornoc.d. di lunga durata, il cui carattere di immediata percezione e, dunque, lamancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscuritàdel precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale,dovendosi peraltro sottolineare che la domanda proveniva dalla ricorrente stessae che l'utilizzazione di un intermediario, quale il CAF, non esclude la suaresponsabilità, emergente dalla falsa rappresentazione di un dato a leiampiamente noto (v. Sez. 3, n. 1082 del 01/10/2025, dep. 2026, Lifu, Rv.289581, in motivazione).3. Il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta la riferibilità soggettivadella istanza finalizzata all’ottenimento del beneficio per mancata sottoscrizione,è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel ritenere irrilevanti le doglianze relative alla mancatasottoscrizione dell’istanza da parte della prevenuta, si è posta in linea con iprincipi affermati da questa Corte secondo cui è irrilevante la mancata o irritualesottoscrizione, da parte del richiedente il beneficio, atteso che l'irritualesottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude diprodurre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hamza, Rv. 286736).4. Il sesto motivo del ricorso, con il quale si lamenta il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato.Deve ricordarsi, infatti, che, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche unsolo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte diappello ha legittimamente attribuito rilevanza, oltre che alla mancanza dielementi positivamente valutabili, neppure allegati dalla difesa, alla negativapersonalità dell'imputato, desumibile dalla presenza di un grave precedentepenale, nonché dell’importo tutt’altro che trascurabile illegittimamente percepitoper effetto della condotta costituente reato.In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profiliidonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appareequo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]