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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05800/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12751/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari n. 521/23 del 29 marzo 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi la sua qualità di erede testamentario del fratello [OSCURATO:PERSONA] in virtù di testamento olografo del 21 febbraio 2010.

Egli ha esposto che: con il detto testamento era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], unica figlia delfratello, la metà indivisa di un immobile sito in Mola di Bari in via Ariosto 147, a soddisfacimento della sua legittima, mentre gli atri beni erano stati attribuiti a esso ricorrente; il 5 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la pubblicazione di un ulteriore testamento olografo, datato 18 marzo 2010, che l’aveva istituita erede universale; la scheda in questione era chiaramente falsa.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1360/2021, ha rigettato la domanda dell’attore, stante l’apocrifia del suo testamento, e accolto la domanda riconvenzionale della convenuta , dichiarandola unica erede, con condanna di controparte a restituire le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 521/2023, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 2 giugno 2025 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza.

Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 c.c. e 214 c.p.c.

Deduce che non sarebbe mai stata domandata la dic hiarazione di nullità del testamento e che la controricorrente non avrebbe chiesto l’accertamento negativo della provenienza dello stesso, come imposto , invece, dalla giurisprudenza di legittimità.

La corte territoriale avrebbe errato ad attribuire alla verificazione da lui domandata i medesimi effetti dell’accertamento negativo della validità e dell’efficacia del testamento che avrebbe dovuto essere chiesto da [OSCURATO:PERSONA].

La censura è infondata.

La controricorrente, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva chiesto al Tribunale di Bari di essere dichiarata unica erede del de cuiuse, in via subordinata, qualora fosse stata affermata la validità edefficacia del testamento del 21 febbraio 2010, di ottenere la propria quota di riserva.

Entrambe le domande presuppongono inevitabilmente la prima l’accertamento della nullità del citato testamento e la seconda la verifica della sua validità.

Questi elementi, uniti all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere erede testamentarioe al disconoscimento della scheda ad opera di [OSCURATO:PERSONA] palesano come la nullità del testamento in esame fosse oggetto del contendere nei gradi precedenti.

In quest’ottica, assume rilievo, altresì, la richiesta dell’attuale ricorrente, avanzata in primo grado, di verificazione di scrittura privata.

In aggiunta a ciò, si evidenzia che l’invalidità del testamento prodotto dal ricorrente era, comunque, rilevabile d’ufficio, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva agito allegando come titolo il testamento in esame e che, dunque, il giudice era tenuto a verificarne l’esistenza e regolarità.

Non sussiste, quindi, la violazione, lamentata da [OSCURATO:PERSONA], dei principi espressi da Cass., SU, n. 12307 del 15 giugno 2015. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 195 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire efficacia di piena prova alla consulenza tecnica.

La censura è infondata, atteso che, dalla motivazione della sentenza, emerge come il giudice di appello abbia tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie presenti agli atti, ritenendo alla fine di privilegiare le conclusioni del CTU. 3)Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento perché il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione, senza motivare, sulle conclusioni del CTU.

Lamenta, quindi, la violazione degli artt.115, 116 e 195 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi.In particolare, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’assenza di rapporti fra il defunto e la figliae della costante presenza del ricorrente al suo capezzale .

Avrebbe errato, poi, nel non ammettere le prove richieste.

La censura è fondata nei termini che seguono.

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la p rova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., SU, n. 20867del 30 settembre 2020).

Nella specie, la corte territoriale ha errato nell’affermare che le dichiarazioni rese dal ricorrente ai Carabinieri avessero “valore di fede privilegiata” e a trattarle di conseguenza.

Infatti, ancorché non fosse contestabile la loro ricezione da parte dei Carabinieri, la corte territoriale non poteva attribuire a tali dichiarazioni un’efficacia idonea a rendere non ammissibili le richieste istruttorie concernenti le “circostanze indicate nel capitolo 22” perché “contrastate dal rapporto dei carabinieri”.

In realtà, il loro contenuto, pur potendo essere valutato dal giudice al fine della formazione del suo libero convincimento, avrebbe potuto, in teoria, essere esaminato e considerato superato alla luce delle deposizioni testimoniali de quibus, ove eventualmente ammesse.

Siffatte dichiarazioni avrebberoal massimo potuto assumere la forza di una confessione stragiudiziale resa a terzie liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c.Esse, dunque, avrebbero potuto essere tenutein conto , assieme alle citate deposizioni (si ribadisce, se ammesse), in correlazione con le risultanze della CTU, trovando applicazione il principio per il quale,nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass., Sez.3, n. 9523 del 20 aprile 2007). 4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, nei limiti indicati in motivazione, rigettati gli altri.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M -accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati il primo e il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12751/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari n. 521/23 del 29 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto accertarsi la sua qualità di erede testamentario del fratello [OSCURATO:PERSONA] in virtù di testamento olografo del 21 febbraio 2010. Egli ha esposto che: con il detto testamento era stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA], unica figlia delfratello, la metà indivisa di un immobile sito in Mola di Bari in via Ariosto 147, a soddisfacimento della sua legittima, mentre gli atri beni erano stati attribuiti a esso ricorrente; il 5 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la pubblicazione di un ulteriore testamento olografo, datato 18 marzo 2010, che l’aveva istituita erede universale; la scheda in questione era chiaramente falsa. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1360/2021, ha rigettato la domanda dell’attore, stante l’apocrifia del suo testamento, e accolto la domanda riconvenzionale della convenuta , dichiarandola unica erede, con condanna di controparte a restituire le somme di denaro appartenenti all’asse ereditario. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 521/2023, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 2 giugno 2025 , il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 c.c. e 214 c.p.c. Deduce che non sarebbe mai stata domandata la dic hiarazione di nullità del testamento e che la controricorrente non avrebbe chiesto l’accertamento negativo della provenienza dello stesso, come imposto , invece, dalla giurisprudenza di legittimità. La corte territoriale avrebbe errato ad attribuire alla verificazione da lui domandata i medesimi effetti dell’accertamento negativo della validità e dell’efficacia del testamento che avrebbe dovuto essere chiesto da [OSCURATO:PERSONA]. La censura è infondata. La controricorrente, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva chiesto al Tribunale di Bari di essere dichiarata unica erede del de cuiuse, in via subordinata, qualora fosse stata affermata la validità edefficacia del testamento del 21 febbraio 2010, di ottenere la propria quota di riserva. Entrambe le domande presuppongono inevitabilmente la prima l’accertamento della nullità del citato testamento e la seconda la verifica della sua validità. Questi elementi, uniti all’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere erede testamentarioe al disconoscimento della scheda ad opera di [OSCURATO:PERSONA] palesano come la nullità del testamento in esame fosse oggetto del contendere nei gradi precedenti. In quest’ottica, assume rilievo, altresì, la richiesta dell’attuale ricorrente, avanzata in primo grado, di verificazione di scrittura privata. In aggiunta a ciò, si evidenzia che l’invalidità del testamento prodotto dal ricorrente era, comunque, rilevabile d’ufficio, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva agito allegando come titolo il testamento in esame e che, dunque, il giudice era tenuto a verificarne l’esistenza e regolarità. Non sussiste, quindi, la violazione, lamentata da [OSCURATO:PERSONA], dei principi espressi da Cass., SU, n. 12307 del 15 giugno 2015. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 e 195 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire efficacia di piena prova alla consulenza tecnica. La censura è infondata, atteso che, dalla motivazione della sentenza, emerge come il giudice di appello abbia tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie presenti agli atti, ritenendo alla fine di privilegiare le conclusioni del CTU. 3)Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza e del procedimento perché il giudice di appello avrebbe fondato la sua decisione, senza motivare, sulle conclusioni del CTU. Lamenta, quindi, la violazione degli artt.115, 116 e 195 c.p.c. e 2697 e 2729 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi.In particolare, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’assenza di rapporti fra il defunto e la figliae della costante presenza del ricorrente al suo capezzale . Avrebbe errato, poi, nel non ammettere le prove richieste. La censura è fondata nei termini che seguono. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la p rova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., SU, n. 20867del 30 settembre 2020). Nella specie, la corte territoriale ha errato nell’affermare che le dichiarazioni rese dal ricorrente ai Carabinieri avessero “valore di fede privilegiata” e a trattarle di conseguenza. Infatti, ancorché non fosse contestabile la loro ricezione da parte dei Carabinieri, la corte territoriale non poteva attribuire a tali dichiarazioni un’efficacia idonea a rendere non ammissibili le richieste istruttorie concernenti le “circostanze indicate nel capitolo 22” perché “contrastate dal rapporto dei carabinieri”. In realtà, il loro contenuto, pur potendo essere valutato dal giudice al fine della formazione del suo libero convincimento, avrebbe potuto, in teoria, essere esaminato e considerato superato alla luce delle deposizioni testimoniali de quibus, ove eventualmente ammesse. Siffatte dichiarazioni avrebberoal massimo potuto assumere la forza di una confessione stragiudiziale resa a terzie liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c.Esse, dunque, avrebbero potuto essere tenutein conto , assieme alle citate deposizioni (si ribadisce, se ammesse), in correlazione con le risultanze della CTU, trovando applicazione il principio per il quale,nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass., Sez.3, n. 9523 del 20 aprile 2007). 4) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, nei limiti indicati in motivazione, rigettati gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite. P.Q.M -accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati il primo e il secondo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la
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