CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATED E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso detenuto illegalmente grammi 74,49 di cocaina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità concorsuale, formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e degli assunti difensivi secondo cui l'imputato non era consapevole della detenzione illecita della sostanza stupefacente da parte dei due soggetti che aveva ospitato, per una o due notti, nella sua abitazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento, in ragione del solo dato ponderale, della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenunate prebvista dall'art. 114, comma 1, cod. pen. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. Rispetto ad un ragionamento probatorio puntuale e specifico compiuto dal Tribunale (pagg. 5-6 sentenza di primo grado) e ripreso, seppur in maniera più contratta dalla Corte di appello, volto a spiegare perché nella specie: a) sia stata raggiunta la prova della compartecipazione criminosa del ricorrente; b) non siano configurabili né la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., e neppure la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., il ricorrente, da una parte, si è limitato a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede (primo motivo) e, dall'altra, a non dedurre alcunchè di specifico (secondo e terzo motivo). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settem