CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell'8 luglio 2016 (fascicolo pervenuto a questa Corte il 30 aprile 2021), confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di tentata rapina aggravata: secondo il capo di imputazione, Ferrara e Sanfilippo, dopo essere scesi dall'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata con motore acceso a breve distanza dall'esercizio commerciale, si erano diretti verso un supermercato avendo indosso ciascuno guanti e passamontagna, e Sanfilippo anche un taglierino; mentre Sanfilippo stava indossando il passamontagna, erano intervenuti i carabinieri e quindi gli imputati non erano riusciti a portare a termine la rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che nell'ambito del percorso motivazionale della AC, sentenza impugnata non era stati valutati globalmente, alla luce del principio della presunzione di innocenza, le prove e gli indizi di segno contrario a quelli che avevano portato alla condanna quali, ad esempio, il fatto che gli imputati non avessero parlato tra di loro davanti alla porta dell'esercizio commerciale presuntivamente rapinando e che dal medesimo si fossero allontanati e non dati alla fuga, visto che nessuno aveva loro intimato l'alt. 1.2 Il difensore rileva inoltre che anche a voler concedere (fatto comunque contestato) che i due imputati volessero compiere una rapina, la fattispecie era rimasta allo stadio del tentativo incompiuto: dalla ricostruzione fattuale sembrava evidente che la loro condotta era compatibile con una indeterminata pluralità di ipotesi incriminatrici (il verbale di arresto in flagranza ancora indicava il reato in tentato furto aggravato) e non era possibile determinare con sufficiente grado di precisione l'obbiettivo della loro possibile attività delittuosa; laddove si fosse ritenuta la idoneità ed univocità degli atti, il Tribunale di Ancona avrebbe dovuto dichiarare il reato non punibile per desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod.pen, in quanto se gli imputati non si erano accorti (né potevano accorgersi) della presenza dei carabinieri, si sarebbe dovuto dichiarare che avessero desistito volontariamente dall'azione; in ogni caso, l'allontanarsi degli imputati senza che alcun carabiniere si fosse fatto riconoscere o avesse intimato l'alt, non poteva che integrare la desistenza volontaria, posto che il riconoscimento degli stessi effettuato dal carabinieri Bucci rimaneva una mera opinione non suffragata da fatti. 1.3 Da ultimo il difensore evidenzia che dal semplice possesso di un taglierino non si poteva far discendere, in caso di reato tentato, l'aggravante dell'uso dell'arma nella rapina, posto che non poteva presumersi che gli imputati lo avrebbero utilizzato nello svolgersi del fatto criminoso. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore osserva che il ritenere che i fatti di cui al capo di imputazione fossero idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato di rapina configurava una anticipazione della soglia della punibilità assolutamente estranea al sistema penale; la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste in quanto dagli atti processuali veniva a mancare la prova certa del fatto che la direzione degli atti di Sanfilippo e degli altri coimputati fosse certamente orientata in modo non equivoco a commettere la rapina oggetto di condanna, visto che si sarebbe verificata l'ipotesi del tentativo se gli imputati avessero iniziato l'assalto, ovvero avessero iniziato a compiere gli atti violenti richiesti dalla norma incriminatrice; non era neppure stato possibile individuare, se non in via meramente ipotetica, quale dei numerosi esercizi commerciali presenti nel grande magazzino sarebbe stato obiettivo della rapina tentata. Il difensore osserva che il mero possesso di un taglierino, di un passamontagna, dei guanti e la prossimità ad un esercizio commerciale non rappresentavano comunque elementi sufficienti per dar conto dell'intenzione degli imputati di porre in essere il delitto di rapina. 2.2 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della desistenza volontaria e la mancata motivazione sul punto: la presunzione che un soggetto, in un contesto affollato e con scarsa visibilità potesse accorgersi del sopraggiungere (da tergo) di un carabiniere in borghese che fino a poco prima era nascosto all'interno di un supermercato andava oltre le comuni regole della logica, e consentiva piuttosto di affermare senza dubbio che Sanfilippo e Ferrara avessero deciso per proprie motivazioni ed indipendentemente da fattori esterni di desistere dalla propria azione criminosa, sfilandosi i passamontagna (o meglio, non infilandoli del tutto) ed allontanandosi dal supermercato; non sì spiegava poi perché, se davvero i due imputati stessero per compiere una rapina, non si fossero dati ad una precipitosa fuga vedendo un carabiniere che procedeva verso di loro. 2.3 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell'insussistenza delle aggravanti applicate di cui al n.1 lett. a) comma 3 art. 628 cod.pen. e la mancanza di motivazione sul punto: infondato risultava il riconoscimento delle aggravanti della riunione di più persone, dell'uso delle armi e del travisamento; per quanto riguardava la prima, per la quale era necessario che vi fossero due persone nel luogo di commissione del fatto, non era stato neppure possibile individuare quale degli esercizi commerciali fosse l'obiettivo della rapina; relativamente alla seconda, sarebbe stato necessario dare prova del fatto che Sanfilippo avrebbe usato il taglierino in un contesto aggressivo e non per altri scopi (ad esempio rimuovere un dispositivo antitaccheggio, aprire un involucro, ecc.); relativamente alla terza, se fosse effettivamente esistita, avrebbe resi° se non impossibile quantomeno difficoltoso il riconoscimento degli imputati da parte delle forze dell'ordine, che invece era risultato pacifico. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare come i due ricorsi presentino sostanzialmente censure comuni, focalizzate su tre aspetti: 1) configurabilità del tentativo; 2) desistenza; 3) sussistenza delle aggravanti contestate. Con riferimento a tutte le suddette censure, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289) Ciò premesso, si deve rilevare che con riguardo alla configurabilità del tentativo, la Corte di appello ha richiamato lo svolgimento dei fatti, evidenziando che l'autovettura condotta da Biancaniello, con a bordo Ferrara e Sanfilippo, aveva effettuato per tre volte passaggi avanti il supermercato, e che ulteriori passaggi erano stati effettuati a piedi da Ferrara e Sanfilippo, traendo così la conclusione che l'obiettivo della rapina fosse ben individuato (i carabinieri sentiti hanno riferito che i due imputati erano "a ridosso della porta", pag. 9 sentenza impugnata); dopo che Ferrara aveva indossato i guanti e Sanfilippo stava per infilare il passamontagna, i carabinieri che nel frattempo si erano appostati uno nel parcheggio e uno all'interno del supermercato intervenivano (quello nel parcheggio si avvicinava ai due imputati) e potevano notare che Sanfilippo gettava verso la siepe alcuni oggetti, poi rivelatisi essere un passamontagna ed un taglierino; dalla perquisizione risultava poi che Ferrara possedeva un passamontagna e Sanfilippo un paio di guanti uguali a quelli di Ferrara. Così ricostruiti i fatti, coerente è la conclusione cui è giunta la Corte di appello, che ha ritenuto che i due imputati fossero in possesso di tutto quanto il necessario per effettuare la rapina, che era già in corso; a tale proposito, si deve rilevare che per la configurabilità del tentativo di rapina occorre che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso; la Corte di appello ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez.2, Sentenza n. 24302 del 04/05/2017, PM in proc. Gentile, Rv. 269963 - 01). 1.2 Quanto alla eccepita desistenza, i giudici d'appello hanno evaso il gravame difensivo con motivazione puntuale, che ha sottolineato che dalla ricostruzione dei fatti emerge che gli imputati hanno abbandonato l'azione delittuosa solo perché si sono accorti della presenza dei carabinieri, tanto è vero che hanno cercato di disfarsi immediatamente del passamontagna e del taglierino, azione che non avrebbe avuto senso se avessero deciso di non portare a termine l'azione criminosa, decisione per la quale non è mai stati spiegato da cosa sarebbe stata determinata. Deve aggiungersi in punto di stretto diritto che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (ex multis, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797).Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina ed escluso l'ipotesi di desistenza, essendosi la condotta delittuosa arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa degli imputati ma per fattori esterni (l'interruzione dell'innescato decorso causale è da ascrivere all'attività impeditiva dei carabinieri) che hanno impedito la prosecuzione dell'azione. 1.3 Manifestamente infondato è il motivo di ricorso in materia di sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, considerato che l'esercizio commerciale ove gli imputati avevano intenzione di compiere la rapina era ben determinato e che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che, in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino e altro, Rv. 273520;n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324; n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163 cui adde Sez. 2, n. 4284 del 25/01/1988 - dep. 1989, Michisanti, Rv. 180861). Quanto alla pretesa insussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma, la doglianza è parimenti priva di pregio in quanto l'appartenenza del taglierino al Sanfilippo non è contestata, e che può integrare il tentativo di rapina aggravata dall'uso dell'arma anche il mero possesso di armi, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono: pertanto, il fatto che gli imputati stessero per entrare in un supermercato con passamontagna e taglierino porta alla logica conclusione che volessero utilizzare il taglierino per minacciare i dipendenti del supermercato, visto che se avessero voluto commettere un furto, non vi sarebbe stato bisogno del travisamento. Quanto a quest'ultima aggravante, ai fini della sussistenza della stessa nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purchè idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa, e sicuramente tale era il passamontagna posseduto da entrambi gli imputati. Relativamente alla lamentata omessa motivazione sul punto, si deve rilevare che la Corte di appello ha osservato come la tentata rapina debba essere considerata pluriaggravata con la motivazione contenuta a pag.9. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu