CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 47717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocata Francesca ARICO' ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 22.10.2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, non aveva ottemperato, il 18.5.2012 e il 26.12.2011, all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 7,00 e le ore 23,00), previa concessione in favore del predetto delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, riduceva la pena inflittagli nella misura di anni uno, mesi uno di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "difetto di motivazione nella forma della motivazione manifestamente illogica in relazione alle specifiche deduzioni difensive di cui al primo motivo di appello (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)". Ha, al riguardo, sostenuto che, con riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte di puntuali censure, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che l'imputato era assente dalla propria abitazione e che era irrilevante l'accertamento relativo alla presenza dei suoi familiari conviventi; che nel corso del dibattimento non sarebbe emerso alcun elemento da cui desumere con certezza che il Signore non fosse in casa al momento del controllo, non essendo stato neppure svolto alcun accertamento sul funzionamento del citofono. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto ha dedotto "difetto di motivazione sulla disapplicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.); inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)". Ha, in proposito, rilevato che con i motivi di appello erano state evidenziate una serie di circostanze, che deponevano per l'esclusione della ricorrenza della contestata recidiva (l'encomio ricevuto dal Signore nella Casa di Lavoro di Vasto; il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 5.10.2021, che aveva sospeso l'esecuzione della misura di sicurezza) e ha osservato che dette circostanze sarebbero state valutate dalla Corte di appello di Palermo solo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Ha, altresì, osservato che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione della legge penale perché, nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale, che ha individuato la ratio dell'istituto in parola nella più accentuata colpevolezza e pericolosità dell'imputato, ha confermato la sussistenza della recidiva facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali del Signore. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.); difetto di motivazione nella forma della motivazione apparente e manifestamente illogica. (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)". Secondo la difesa, l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza - secondo cui, in assenza di concreti riscontri sull'assenza ininterrotta dell'imputato dalla propria abitazione dal 26.12.2011 al 18.5.2012, l'applicazione della disciplina della continuazione risultava corretta - sarebbe congetturale e, come tale, logicamente viziata. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto "erronea applicazione della legge penale in tema di prescrizione del reato ex artt. 157 e 161 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.)" e ha sostenuto che il reato commesso il 26.12.2011 si sarebbe, in ogni caso, estinto per intervenuta prescrizione in data 26.12.2021. 3. Il procedimento, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi alla settima sezione penale di questa Corte, è stato rimesso, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., alla prima sezione, non essendo stata ravvisata - anche alla luce delle ulteriori osservazioni difensive con riferimento al terzo motivo di ricorso, contenute nella memoria depositata il 5.7.2022 - alcuna causa di inammissibilità del ricorso, rilevata in sede di esame preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 1 La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e su quelli conseguenziali; il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto, per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto le censure proposte - come risulta chiaramente dalla loro lettura - sono meramente fattuali, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, perché, oltre a riproporre questione già prospettata e rigettata con adeguata motivazione, si basa su una mera congettura e cioè sulla circostanza che l'assenza di casa del Signore si sia protratta ininterrottamente dal 26 dicembre 2011 (giorno in cui è stato effettuato il controllo di polizia) fino al 18 maggio 2012 (giorno del successivo controllo di polizia), non suffragata da alcuna risultanza processuale. 3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Effettivamente, nell'atto di appello la difesa aveva svolto specifiche censure sulla ricorrenza, nel caso di specie, della contestata recidiva; tuttavia, la Corte territoriale, come rilevato in ricorso, si è limitata a richiamare i precedenti penali dell'imputato. Ciò ha determinato un evidente vulnus motivazionale, che non può essere colmato neppure attraverso il richiamo alla decisione di primo grado che ha fatto richiamo, al pari di quella impugnata, alla medesima circostanza. Epperò, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l'aumento di pena per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'interessato, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata su tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando la rilevata lacuna motivazionale. Resta assorbito e non precluso il giudizio relativo alla dedotta estinzione del reato commesso il 26.12.2011 per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto e su quelli conseQuenziali ad altra sezione