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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18651/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 28.9.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

3. In via preliminare va rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di Pero in data 30.10.2023, prodotto in atti, risulta deceduto il 16.8.2023.

Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez.

IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 13.12.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 28.9.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 3. In via preliminare va rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di Pero in data 30.10.2023, prodotto in atti, risulta deceduto il 16.8.2023. Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. IV, 26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l'adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 13.12.20
Sentenza Cassazione n. 18651/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris