CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 05280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. //Psu- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 26 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste sul rilievo che, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non poteva ritenersi provata la presenza di più persone in grado di percepire, "anche in via potenziale", l'offesa diretta al pubblico ufficiale. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona, che ne ha chiesto l'annullamento -per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente inteso il requisito della presenza fisica di più persone nel senso della effettiva percezione dell'offesa arrecata al pubblico ufficiale (negata dai testi presenti all'episodio), anziché della mera possibilità di percezione della medesima offesa da parte degli stessi, ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441), qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame; talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello. Il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito, essendo il ricorso diretto consentito infatti solo per violazione di legge. Orbene, nel caso in esame dalla precedente illustrazione dei motivi risulta evidente che il P.G. -seppure letteralmente sub specie, in parte, della violazione di legge- deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ricostruzione e valutazione probatoria del fatto contestato, involgente chiari profili di merito attinenti alla potenzialità di percezione dell'offesa diretta al pubblico ufficiale da parte delle persone che, pur fisicamente presenti all'episodio, ne avevano negato l'ascolto. 4. Conseguentemente, il ricorso per saltum va convertito in appello in quanto proposto per motivi non consentiti, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore ,-1\1 [OSCURATO:PERSONA] Pet zzdli