Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 gennaio 2022

Cassazione n. 48010/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. / A L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 3/1/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello presentato dal Procuratore generale avverso l'ordinanza della Corte di Assise di appello in sede, che aveva revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto ripristinando detta misura coercitiva.

Ha osservato il collegio che, contrariamente all'assunto dell'impugnata ordinanza, i termini di custodia cautelare non sono di imminente scadenza, dovendosi calcolare in sei anni aumentati della metà, dunque scadendo il 31/3/2024.

Inoltre, il dato che il [OSCURATO:PERSONA] si trovi in espiazione di altre condanne per reati gravissimi, con fine-pena remoto, non elide le esigenze cautelari del procedimento in esame per il delitto di omicidio, anche in considerazione del curriculum criminale del cautelato, inserito in ambienti di criminalità organizzata.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione.

2.1. Il ricorrente rileva che ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva, è necessario indicare gli elementi concreti per affermare che l'imputato, presentandosi l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie.

Nella vicenda in esame, non è stata ancora accertata la causale omicidiaria, al fine di asseverare che il ricorrente sia intraneo a contesti associativi, né si è adempiuto al rigoroso onere motivazionale che deriva dalla distanza cronologica dell'omicidio in discorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. Va preliminarmente rilevato che il Tribunale cautelare rispondeva all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore generale, il quale aveva devoluto due specifici punti: 1) l'erroneità dell'imminenza della scadenza dei termini di fase della custodia cautelare e 2) l'irrilevanza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è ristretto per altri titoli detentivi.

Su entrambi i punti il Tribunale ha risposto in modo corretto ed esaustivo.

In ordine al primo punto, si è richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che afferma l'irrilevanza di altra restrizione, in quanto vicenda autonoma rispetto a quella in esame.

È invero principio risalente e consolidato, al quale ci si riporta anche in questa sede, quello per cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066); affermazione che conserva validità anche successivamente alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535).

Infatti, nessuna preesistente restrizione cautelare può dirsi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce; finanche l'esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è stata ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, nei termini sopra specificati (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498).

Non vi è dunque alcun ostacolo concettuale, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, che escluda una condizione di coesistenza di titoli cautelari o di questi e di titoli esecutivi.

In ordine al secondo punto dedotto, e non contrastato dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale cautelare ha correttamente individuato il termine di scadenza della misura cautelare, che non era imminente, bensì attestato al marzo 2024.

1.2. La censura del ricorrente attiene invece alla contestazione delle concrete ragioni per le quali l'impugnata ordinanza ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del procedimento in esame per il delitto di omicidio, anche in considerazione del curriculum criminale del cautelato, inserito in ambienti di criminalità organizzata.

Il collegio di Catanzaro ha fatto riferimento alle originarie esigenze di cautela, che devono, peraltro, dirsi tuttora apprezzabili in ragione della condanna del [OSCURATO:PERSONA], in grado di appello, alla pena di trenta anni di reclusione per il reato di omicidio, titolo per il quale è stabilita doppia presunzione, relativa, di sussi- stenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della massima misura coercitiva, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione che non è stata oggetto di alcuna significativa critica o allegazione di elementi contrari da parte dell'odierno ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

Ar p‘b 3 Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. / A L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 3/1/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello presentato dal Procuratore generale avverso l'ordinanza della Corte di Assise di appello in sede, che aveva revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto ripristinando detta misura coercitiva. Ha osservato il collegio che, contrariamente all'assunto dell'impugnata ordinanza, i termini di custodia cautelare non sono di imminente scadenza, dovendosi calcolare in sei anni aumentati della metà, dunque scadendo il 31/3/2024. Inoltre, il dato che il [OSCURATO:PERSONA] si trovi in espiazione di altre condanne per reati gravissimi, con fine-pena remoto, non elide le esigenze cautelari del procedimento in esame per il delitto di omicidio, anche in considerazione del curriculum criminale del cautelato, inserito in ambienti di criminalità organizzata. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione. 2.1. Il ricorrente rileva che ai fini dell'apprezzamento del rischio di recidiva, è necessario indicare gli elementi concreti per affermare che l'imputato, presentandosi l'occasione, potrà commettere reati della stessa specie. Nella vicenda in esame, non è stata ancora accertata la causale omicidiaria, al fine di asseverare che il ricorrente sia intraneo a contesti associativi, né si è adempiuto al rigoroso onere motivazionale che deriva dalla distanza cronologica dell'omicidio in discorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Va preliminarmente rilevato che il Tribunale cautelare rispondeva all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore generale, il quale aveva devoluto due specifici punti: 1) l'erroneità dell'imminenza della scadenza dei termini di fase della custodia cautelare e 2) l'irrilevanza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è ristretto per altri titoli detentivi. Su entrambi i punti il Tribunale ha risposto in modo corretto ed esaustivo. In ordine al primo punto, si è richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che afferma l'irrilevanza di altra restrizione, in quanto vicenda autonoma rispetto a quella in esame. È invero principio risalente e consolidato, al quale ci si riporta anche in questa sede, quello per cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066); affermazione che conserva validità anche successivamente alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Infatti, nessuna preesistente restrizione cautelare può dirsi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce; finanche l'esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è stata ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, nei termini sopra specificati (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498). Non vi è dunque alcun ostacolo concettuale, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, che escluda una condizione di coesistenza di titoli cautelari o di questi e di titoli esecutivi. In ordine al secondo punto dedotto, e non contrastato dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale cautelare ha correttamente individuato il termine di scadenza della misura cautelare, che non era imminente, bensì attestato al marzo 2024. 1.2. La censura del ricorrente attiene invece alla contestazione delle concrete ragioni per le quali l'impugnata ordinanza ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del procedimento in esame per il delitto di omicidio, anche in considerazione del curriculum criminale del cautelato, inserito in ambienti di criminalità organizzata. Il collegio di Catanzaro ha fatto riferimento alle originarie esigenze di cautela, che devono, peraltro, dirsi tuttora apprezzabili in ragione della condanna del [OSCURATO:PERSONA], in grado di appello, alla pena di trenta anni di reclusione per il reato di omicidio, titolo per il quale è stabilita doppia presunzione, relativa, di sussi- stenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della massima misura coercitiva, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione che non è stata oggetto di alcuna significativa critica o allegazione di elementi contrari da parte dell'odierno ricorrente. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Ar p‘b 3 Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
Sentenza Cassazione n. 48010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris