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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18909/2026

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del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L28 F839 Z),rappresentato e difeso, in forza di procura e nomina poste a marginedel controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SPS NTN69E04 F839 N).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 5594/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 26 luglio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda il parziale versamento del contributounificato richiesto dall’Ufficio in relazione ad un giudizio, incardinatopresso la Commissione tributaria provinciale di Napoli ed avente adoggetto l’intimazione di pagamento emessa sulla base di varie cartelledi pagamento, in relazione al quale il contributo era stato versatocalcolandone la base imponibile sull’ammontare del complessivoimporto intimato.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che ilcontributo unificato dovesse essere commisurato sull’importo oggettodi intimazione, costituito dalla sommatoria degli importi di cui allecartelle pagamento e non anche calcolando il contributo applicabilesulla somma di ogni singola cartella posta a base del provvedimentoopposto.A dire del Giudice regionale l'atto impugnato (avviso diintimazione) «[…] si inserisce naturaliter nella sequenza proceduraledi esazione dei tributi pretesi (cristallizzati nelle sette sottostanticartelle di pagamento, gravate simultaneamente», per cui «il ricorsoavverso l’avviso di intimazione e le sottese cartelle non puòconsiderarsi un ricorso "cumulativo" in senso tecnico, dal momentoNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026che l’atto di intimazione ha già un proprio valore, dato dalla sommadei tributi richiesti».Ed aggiungeva che «tali tributi sono già stati calcolatisingolarmente come riferiti a ciascuna delle cartelle impugnate, con laconseguenza che il contribuente, applicando il criterio del valore delsingolo atto, si troverebbe soggetto a un doppio pagamento delcontributo unificato per le stesse somme.

Del resto, in questi casil'impugnazione del solo avviso di intimazione potrebbe rivelarsi,trattandosi di un mero atto riepilogativo, del tutto inutile per ilcontribuente al fine di definire la propria controversia tributaria, inquanto le cartelle presupposte rimarrebbero valide» (così nellapronuncia impugnata).Ancora, la Commissione osservava, in linea con quanto giàaffermato dal primo Giudice, che «[…] applicando in tale ipotesi ilc.u.t. sulla base del valore del singolo atto, vi sarebbe un palesecontrasto tra l'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, chestabilisce che il calcolo del contributo unificato sia fatto in baseall'"importo del tributo" con la norma di cui all'art. 14, comma 3 bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce agli "atti impugnati"nell'evidente presupposto che ogni atto contenga la richiesta dipagamento di un tributo diverso, cosa che invece non avvienenell'impugnazione cumulativa degli atti della riscossione successiviall'emissione della cartelle esattoriale e delle cartelle stesse, ipotesi incui, invero, le somme richieste sono le medesime» (così nellapronuncia impugnata).3.

Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2023 (lunedì) ilMinistero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso percassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.Numero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/20264.

Il contribuente resisteva con controricorso depositato il 17aprile 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto, subito osservando che la costituzione delcontroricorrente risulta tardiva, ai sensi dell’art. 370, primo comma,c.p.c., siccome avvenuta (in data 17 aprile 2023) quarantotto giornidopo la notifica del ricorso (eseguita il 27 febbraio 2023).In ogni caso, essendo profili anche rilevabili di ufficio, vasegnalato che il ricorso non difetta di specificità, chiarezza edautosufficienza dell’impugnazione, giacchè l’atto in esame hapuntualmente confutato le ragioni della sentenza impugnata sullascorta della dedotta violazione di legge sulla base di dati fattualiemergenti dalla stessa pronuncia, per cui risulta improprio ilriferimento al requisito di autosufficienza dell’atto.2.

Come anticipato, è fondato il motivo di impugnazione con cui ilMinistero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3-bisd.P.R. 115/2002 e 12 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che ilcontributo unificato doveva essere correlato al valore di ciascun attoimpugnato, rimarcando che, unitamente all’intimazione, erano statoimpugnati le sette cartelle poste a base della richiesta di pagamento.3.

Va subito premesso che dallo stesso contenuto della sentenzaimpugnata emerge che l’opposizione del contribuente era stata direttasia contro l’intimazione che contro le «sette cartelle contestualmentegravate» (così nella pronuncia impugnata).Già nella fase di merito il ricorrente aveva dedotto che sial’intimazione, che le cartelle presupposte erano state impugnate perNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026vizi propri di tali atti, come ribadito, in termini non contestati, nelricorso in oggetto, in cui è stato precisato che l’intimazione era stataopposta per vizio di notifica ed omessa notifica delle cartelle diriferimento, così come era stata eccepita la prescrizione del credito ela decadenza dall’esercizio del potere impositivo, con richiesta diannullamento sia dell’intimazione, che delle cartelle.In tale contesto, non par dubbio che si tratti di ricorso cumulativo,essendo stati impugnati, con un unico ricorso, più atti, vale a dire,l’intimazione di pagamento e le relative cartelle per vizi propri deimedesimi.4.

Ricorrono, allora, i principi già affermanti da questa Corte nelritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributounificato deve essere determinato sulla base della somma deicontributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, assumendo all'uopo rilievo il richiamo daesso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduceuna disciplina speciale rispetto alla norma generale di invio ex art. 1del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativaanche la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad operadell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuatocon riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deverisultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento adogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.

Invero,impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsiuna pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà delcontribuente, che non può però tradursi in un risparmio nelversamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, cheNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026richiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda;Cass. n. 16283/2021).5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto.

Ne consegue la cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario delcontribuente.6.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquidain favore del ricorrente, per competenze, nella misura di 240.00 € per ilgiudizio di primo grado, 300,00 € per il giudizio di appello e di 500,00 €per il presente grado, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L28 F839 Z),rappresentato e difeso, in forza di procura e nomina poste a marginedel controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SPS NTN69E04 F839 N).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 5594/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 26 luglio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il parziale versamento del contributounificato richiesto dall’Ufficio in relazione ad un giudizio, incardinatopresso la Commissione tributaria provinciale di Napoli ed avente adoggetto l’intimazione di pagamento emessa sulla base di varie cartelledi pagamento, in relazione al quale il contributo era stato versatocalcolandone la base imponibile sull’ammontare del complessivoimporto intimato.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che ilcontributo unificato dovesse essere commisurato sull’importo oggettodi intimazione, costituito dalla sommatoria degli importi di cui allecartelle pagamento e non anche calcolando il contributo applicabilesulla somma di ogni singola cartella posta a base del provvedimentoopposto.A dire del Giudice regionale l'atto impugnato (avviso diintimazione) «[…] si inserisce naturaliter nella sequenza proceduraledi esazione dei tributi pretesi (cristallizzati nelle sette sottostanticartelle di pagamento, gravate simultaneamente», per cui «il ricorsoavverso l’avviso di intimazione e le sottese cartelle non puòconsiderarsi un ricorso "cumulativo" in senso tecnico, dal momentoNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026che l’atto di intimazione ha già un proprio valore, dato dalla sommadei tributi richiesti».Ed aggiungeva che «tali tributi sono già stati calcolatisingolarmente come riferiti a ciascuna delle cartelle impugnate, con laconseguenza che il contribuente, applicando il criterio del valore delsingolo atto, si troverebbe soggetto a un doppio pagamento delcontributo unificato per le stesse somme. Del resto, in questi casil'impugnazione del solo avviso di intimazione potrebbe rivelarsi,trattandosi di un mero atto riepilogativo, del tutto inutile per ilcontribuente al fine di definire la propria controversia tributaria, inquanto le cartelle presupposte rimarrebbero valide» (così nellapronuncia impugnata).Ancora, la Commissione osservava, in linea con quanto giàaffermato dal primo Giudice, che «[…] applicando in tale ipotesi ilc.u.t. sulla base del valore del singolo atto, vi sarebbe un palesecontrasto tra l'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, chestabilisce che il calcolo del contributo unificato sia fatto in baseall'"importo del tributo" con la norma di cui all'art. 14, comma 3 bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce agli "atti impugnati"nell'evidente presupposto che ogni atto contenga la richiesta dipagamento di un tributo diverso, cosa che invece non avvienenell'impugnazione cumulativa degli atti della riscossione successiviall'emissione della cartelle esattoriale e delle cartelle stesse, ipotesi incui, invero, le somme richieste sono le medesime» (così nellapronuncia impugnata).3. Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2023 (lunedì) ilMinistero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso percassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.Numero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/20264. Il contribuente resisteva con controricorso depositato il 17aprile 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, subito osservando che la costituzione delcontroricorrente risulta tardiva, ai sensi dell’art. 370, primo comma,c.p.c., siccome avvenuta (in data 17 aprile 2023) quarantotto giornidopo la notifica del ricorso (eseguita il 27 febbraio 2023).In ogni caso, essendo profili anche rilevabili di ufficio, vasegnalato che il ricorso non difetta di specificità, chiarezza edautosufficienza dell’impugnazione, giacchè l’atto in esame hapuntualmente confutato le ragioni della sentenza impugnata sullascorta della dedotta violazione di legge sulla base di dati fattualiemergenti dalla stessa pronuncia, per cui risulta improprio ilriferimento al requisito di autosufficienza dell’atto.2. Come anticipato, è fondato il motivo di impugnazione con cui ilMinistero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3-bisd.P.R. 115/2002 e 12 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che ilcontributo unificato doveva essere correlato al valore di ciascun attoimpugnato, rimarcando che, unitamente all’intimazione, erano statoimpugnati le sette cartelle poste a base della richiesta di pagamento.3. Va subito premesso che dallo stesso contenuto della sentenzaimpugnata emerge che l’opposizione del contribuente era stata direttasia contro l’intimazione che contro le «sette cartelle contestualmentegravate» (così nella pronuncia impugnata).Già nella fase di merito il ricorrente aveva dedotto che sial’intimazione, che le cartelle presupposte erano state impugnate perNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026vizi propri di tali atti, come ribadito, in termini non contestati, nelricorso in oggetto, in cui è stato precisato che l’intimazione era stataopposta per vizio di notifica ed omessa notifica delle cartelle diriferimento, così come era stata eccepita la prescrizione del credito ela decadenza dall’esercizio del potere impositivo, con richiesta diannullamento sia dell’intimazione, che delle cartelle.In tale contesto, non par dubbio che si tratti di ricorso cumulativo,essendo stati impugnati, con un unico ricorso, più atti, vale a dire,l’intimazione di pagamento e le relative cartelle per vizi propri deimedesimi.4. Ricorrono, allora, i principi già affermanti da questa Corte nelritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributounificato deve essere determinato sulla base della somma deicontributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, assumendo all'uopo rilievo il richiamo daesso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduceuna disciplina speciale rispetto alla norma generale di invio ex art. 1del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativaanche la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad operadell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuatocon riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deverisultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento adogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Invero,impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsiuna pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà delcontribuente, che non può però tradursi in un risparmio nelversamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, cheNumero registro generale 5490/2023Numero sezionale 4637/2026Numero di raccolta generale 18909/2026Data pubblicazione 10/06/2026richiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda;Cass. n. 16283/2021).5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorsomerita di essere accolto. Ne consegue la cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario delcontribuente.6. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquidain favore del ricorrente, per competenze, nella misura di 240.00 € per ilgiudizio di primo grado, 300,00 € per il giudizio di appello e di 500,00 €per il presente grado, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto