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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 17102/2022

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" ORDINANZA sul ricorso 28918/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - 84 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: avveva la [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva dichiarato la risoluzione di un contratto preliminare stipulato tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Castellaneta e la condanna del Resta alla restituzione della somma di € 33.182,36 oltre interessi, i creditori Lillo e Petino convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l'accertamento del loro credito e l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., di atti di compravendita stipulati tra il Resta e la società a lui riconducibile, da un lato, quali venditori, e i signori Iacobellis e Priore, dall'altro, quali acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] formulò una domanda riconvenzionale per sentir accertare che i coniugi Lillo e Petino detenevano senza titolo l'immobile e che, essendo state vane le richieste di restituzione del medesimo, egli aveva diritto ad essere risarcito del danno corrispondente al mancato godimento.

2. Il Tribunale di Taranto accolse la domanda di revocatoria, accertando la sussistenza dei relativi presupposti, quali l'anteriorità del credito vantato dai coniugi Lillo e Petino nei. confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'eventus damni e il consilium fraudis e rigettò la domanda riconvenzionale del Resta.

3. A seguito della proposizione di più atti di appello la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 26/6/2019, ha riunito e rigettato i gravami, per l'effetto confermando la declaratoria di inefficacia degli atti di compravendita.

Quanto all'appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal Resta, la Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda fosse del tutto indeterminata e non provata né nell'an né nel quantum e comunque da definire in senso negativo, atteso che l'immobile oggetto della domanda riconvenzionale risultava pignorato fin dal 21/6/2002 e quindi a disposizione del creditore procedente e che il medesimo era stato poi acquistato all'asta pubblica dagli originari attori.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380--bislc.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello con i quali, al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva chiesto di accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile, di ordinare l'immediato rilascio del medesimo, di condannare i detentori al risarcimento del danno corrispondente al mancato godimento del bene, compensando tra le parti le reciproche ragioni di dare e avere.1.1 II motivo è in parte inammissibile, là dove denuncia un vizio motivazionale con riguardo al prévigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e comunque infondato in quanto l'impugnata sentenza, lungi dall'omettere di pronunciare sui motivi di appello individuati dal ricorrente, li ha, d'un lato, ritenuti di dubbia ammissibilità nell'ambito di un giudizio avente tutt'altro oggetto e, dall'altro, comunque rigettati sul rilievo che l'immobile oggetto della domanda riconvenzionale risultava pignorato prima che il Resta formulasse la relativa domanda e comunque acquistato all'asta pubblica dagli originari attori, sicché non vi era alcun presupposto per liquidare un danno.

2. Con il secondo motivo di ricorso - omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia motivato in ordine alla confessione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e alla testimonianza resa dal teste Cristinii con ciò omettendo l'esame di un fatto decisivo per il giudizio e precludendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

La Corte d'Appello avrebbe, invece, dovuto ritenere che i fatti oggetto della domanda riconvenzionale fossero stati provati, dal momento che la confessione formava piena prova contro colui che la ha resa.

3. Con il terzo motivo di ricorso - omessa insufficiente e/o contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.- il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla ripetuta richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il valore locativo dell'immobile che avrebbe dovuto essere considerato equivalente al danno in re ipsa. 2-3 I motivi sono inammissibili perché prospettano vizi motivazionali alla luce del previgente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e perché non contestano in modo adeguato la ratio decidendi di indeterminatezza della formulazione e radicale difetto di autosufficienza sulla causa petendi, se non anche infondati per avere la Corte rigettato preliminarmente tutte le richieste.

4. Infine con il quarto motivo di ricorso - omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 3 e/o 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'ingiustificata conseguente pronuncia in merito alle spese di lite. 4.1 Si tratta di un non motivo perché non si concretizza in una censura alla impugnata sentenza, ma in un diverso regolamento delle spese discendente dall'accoglimento dei precedenti motivi.

5. Conclusivamentelil ricorso va rigettato,. e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 28 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
" ORDINANZA sul ricorso 28918/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - 84 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: avveva la [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva dichiarato la risoluzione di un contratto preliminare stipulato tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Castellaneta e la condanna del Resta alla restituzione della somma di € 33.182,36 oltre interessi, i creditori Lillo e Petino convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l'accertamento del loro credito e l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 c.c., di atti di compravendita stipulati tra il Resta e la società a lui riconducibile, da un lato, quali venditori, e i signori Iacobellis e Priore, dall'altro, quali acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] formulò una domanda riconvenzionale per sentir accertare che i coniugi Lillo e Petino detenevano senza titolo l'immobile e che, essendo state vane le richieste di restituzione del medesimo, egli aveva diritto ad essere risarcito del danno corrispondente al mancato godimento. 2. Il Tribunale di Taranto accolse la domanda di revocatoria, accertando la sussistenza dei relativi presupposti, quali l'anteriorità del credito vantato dai coniugi Lillo e Petino nei. confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'eventus damni e il consilium fraudis e rigettò la domanda riconvenzionale del Resta. 3. A seguito della proposizione di più atti di appello la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 26/6/2019, ha riunito e rigettato i gravami, per l'effetto confermando la declaratoria di inefficacia degli atti di compravendita. Quanto all'appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal Resta, la Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda fosse del tutto indeterminata e non provata né nell'an né nel quantum e comunque da definire in senso negativo, atteso che l'immobile oggetto della domanda riconvenzionale risultava pignorato fin dal 21/6/2002 e quindi a disposizione del creditore procedente e che il medesimo era stato poi acquistato all'asta pubblica dagli originari attori. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380--bislc.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello con i quali, al fine dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva chiesto di accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile, di ordinare l'immediato rilascio del medesimo, di condannare i detentori al risarcimento del danno corrispondente al mancato godimento del bene, compensando tra le parti le reciproche ragioni di dare e avere.1.1 II motivo è in parte inammissibile, là dove denuncia un vizio motivazionale con riguardo al prévigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e comunque infondato in quanto l'impugnata sentenza, lungi dall'omettere di pronunciare sui motivi di appello individuati dal ricorrente, li ha, d'un lato, ritenuti di dubbia ammissibilità nell'ambito di un giudizio avente tutt'altro oggetto e, dall'altro, comunque rigettati sul rilievo che l'immobile oggetto della domanda riconvenzionale risultava pignorato prima che il Resta formulasse la relativa domanda e comunque acquistato all'asta pubblica dagli originari attori, sicché non vi era alcun presupposto per liquidare un danno. 2. Con il secondo motivo di ricorso - omessa insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia motivato in ordine alla confessione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e alla testimonianza resa dal teste Cristinii con ciò omettendo l'esame di un fatto decisivo per il giudizio e precludendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale. La Corte d'Appello avrebbe, invece, dovuto ritenere che i fatti oggetto della domanda riconvenzionale fossero stati provati, dal momento che la confessione formava piena prova contro colui che la ha resa. 3. Con il terzo motivo di ricorso - omessa insufficiente e/o contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.- il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla ripetuta richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il valore locativo dell'immobile che avrebbe dovuto essere considerato equivalente al danno in re ipsa. 2-3 I motivi sono inammissibili perché prospettano vizi motivazionali alla luce del previgente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e perché non contestano in modo adeguato la ratio decidendi di indeterminatezza della formulazione e radicale difetto di autosufficienza sulla causa petendi, se non anche infondati per avere la Corte rigettato preliminarmente tutte le richieste. 4. Infine con il quarto motivo di ricorso - omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, n. 3 e/o 4 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'ingiustificata conseguente pronuncia in merito alle spese di lite. 4.1 Si tratta di un non motivo perché non si concretizza in una censura alla impugnata sentenza, ma in un diverso regolamento delle spese discendente dall'accoglimento dei precedenti motivi. 5. Conclusivamentelil ricorso va rigettato,. e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 28 ap
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