CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con due motivi, deduce congiuntamente vizi della motivazione e di . violazione di legge in ordine alla ritenuta, sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.; Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle