CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15643/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilosi, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], P.E.C. [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Roma ed el. dom. presso il suo studio in Roma, ViaAlessandria n. 128-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO N. 82/2025 depositata il 08/01/2025.Numero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento n.RCG 030300083/2006, mediante il quale l'Ufficio recuperava a tassazionel’importo di € 884.068,00, in quanto afferente costi di competenza, nondell'esercizio 2003, bensì dell’esercizio precedente.2. La contribuente impugnava l’avviso.2.1. La CTP di Roma, con sentenza n. 455 del 25.9.2007 depositata il5.2.2008, accoglieva il ricorso.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio, consentenza n. 193 depositata il 2.12.2009.4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione.5. Nelle more, a seguito della sentenza favorevole della CommissioneTributaria Regionale, l'Ufficio iscriveva a ruolo l'intero importo dell'IRPEG edell’IRAP risultanti dall'accertamento, oltre a relative sopratasse, interessie compensi della riscossione, per complessivi €. 823.765,39.La contribuente, richiesta rateizzazione ed effettuati versamenti dellerate in scadenza, in data 2.3.2017, avvalendosi delle disposizioni di cuiall'art. 6 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L.225/2016, chiedeva ed otteneva la "definizione agevolata" del residuocarico.In data 6.6.2017, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. comunicavaalla contribuente la regolarità della dichiarazione presentata erideterminava l’importo ancora da versare in €. 294.971,84, oltre €.3.741,87 a titolo di "interessi di dilazione".Numero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/2026Sulla premessa che l'accoglimento della richiesta di "definizioneagevolata" da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] comportassel’estinzione "ad altro titolo" del giudizio in essere tra le parti innanzi laCorte di cassazione (R.G. n. 15625/2010), in data 13.7.2017, lacontribuente presentava istanza di rimborso di IRPEG ed IRAP relativeall'anno 2002 oltre interessi, istanza reiterata il 27.3.2019: piùprecisamente, secondo la contribuente, in disparte le sanzioni (di cui nonsi discute in causa), il versamento dell'imposta accertata per l'anno 2003costituiva "duplicazione della stessa imposta" già versata nell'anno 2002.Peraltro, corrisposta dalla medesima l’ultima rata relativa all'annod'imposta 2003, a seguito di rinuncia della contribuente al ricorso percassazione, in data 26.9.2019, con decreto n. 24035/2019, la S.C. hadichiarato l'estinzione del giudizio.6. A questo punto, la contribuente impugnava il silenzio-rifiutoformatosi sull’istanza di cui innanzi.6.1. Nel costituirsi, l’Ufficio “[riteneva] sussistente il diritto al rimborsointegrale dell'Irpeg e riconosce[va] il diritto al rimborso dell'Irap per unimporto pari ad euro 37.574,00”.6.2. Quanto agli interessi, pure pretesi a rimborso dalla contribuenteex art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973, l’Ufficio avrebbe corrisposto un solosemestre, ovvero dal 1.1.2021 al 30.6.2021, al tasso semestraledell'1,00%.6.3. La contribuente, pertanto, dinanzi alla richiesta dell’Ufficio diparziale cessazione della materia del contendere, insisteva comunque perl’integrale riconoscimento degli interessi.7. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, consentenza n. 10571/2022, prendendo atto del rimborso spontaneo, maparziale e solo successivo al ricorso (in data 20/8/2021), in merito alleNumero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/2026maggiori imposte versate, dichiarata la parziale cessazione della materiadel contendere, quanto alla sorte capitale, accoglieva la domanda dellacontribuente in punto di interessi, affermando che “vanno, invece,ricalcolati gli interessi dovuti alla contribuente, come prescritto dall'art. 44del d.P.R. n. 602/1973, dalla data del versamento delle maggiori impostedi cui sopra, per ciascuno dei semestri interi (escluso il primo), alla datadell'avvenuto rimborso”.8. L’Ufficio proponeva appello “in parte qua”.8.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con lasentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, così essenzialmente motivando:- “in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cuiall'articolo 44 del Dlgs n.602 del 1973 hanno la funzione di reintegrare ladiminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto dellasomma di denaro versata al fisco e che deve essergli restituita”;- “la previsione legislativa, che collega la corresponsione degli interessialla data del versamento, esprime con chiarezza la natura risarcitoria nelcaso di versamenti non dovuti. Pertanto non decorrono quando il ritardonon è addebitabile all'amministrazione finanziaria”;- “nel caso in questione la decorrenza degli interessi va conteggiata dalmomento in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recuperodel costo non di competenza è passata in giudicato e dalla data in cui èdivenuta definitiva la pretesa dell'Amministrazione finanziaria al recuperodel costo oggetto di rettifica”;- “pertanto l'importo liquidato dall'Ufficio, che conteggiava gli interessidovuti dal momento in cui si è verificato il diritto alla restituzionedall'emissione dell'ordinanza n. 24035 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, “è immune davizi”.Numero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/20269. La contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Lacontribuente replica con ampia memoria telematica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Entrambi i motivi, per ragioni di economia espositiva, si prestano adessere illustrati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in correlazione con l'art.23 della Costituzione, gli artt. 109 (già art. 75), 163 del d.P.R. 22dicembre 1986 n. 917 e l'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte diGiustizia Tributaria posticipato arbitrariamente il ‘dies a quo’ di decorrenzadegli interessi rispetto alla data di versamento delle maggiori imposte”. Inparticolare, secondo la contribuente, l’art. 44 DPR n. 602 del 1973,nell'individuare “la data di versamento delle somme come momentoiniziale di decorrenza dei semestri di maturazione degli interessi, èconforme alla natura compensativa di questi ultimi”. “Il titolo per ilrimborso della maggiore imposta versata non è costituito dalla violazionedel criterio di competenza commessa dalla contribuente”, ma dal “divietodi ‘doppia imposizione’, dettato dall'art. 163 (già art. 127) del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)”.3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di GiustiziaTributaria compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principiodella soccombenza virtuale (in particolare per non aver tenuto conto delprincipio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria) e, per di più, conun provvedimento privo di motivazione”.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.Numero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/20265. Le questioni involte dal primo motivo si trovano già affrontate nellagiurisprudenza di legittimità.5.1. Viene segnatamente in conto Cass. n. 34896 del 2023,intervenuta in un caso (analogo a quello per cui si procede) relativo ad unavviso di accertamento con il quale, a seguito di accordo conciliativo exart. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992, era stata contestata una riduzione della“riserva sinistri” in un certo qual a.i. invece che nel precedente.5.2. In primo luogo – insegna la S.C. richiamando Cass. n. 11189 del2023 – il titolo al rimborso, ‘a monte’, non consiste nella violazione delcriterio di competenza pur commessa dalla contribuente, ma nel divieto didoppia imposizione, giusta gli artt. 163 (già 127) TUIR e 67 DPR n. 600del 1973. Più nel dettaglio, un tanto riposa sul rilievo che – comeosservato già da Cass. n. 15019 del 2020 – “il recupero dei costi in base alcriterio di competenza temporale non determina una duplicazione diimposta, in quanto la dichiarazione del costo in una determinata annualitàconsente l'accertamento dell'Ufficio sulla base del corretto impiego didetto criterio, e, nel caso di effettivo pagamento per due volte dellamedesima imposta, il contribuente dispone dei rimedi ordinamentali delladichiarazione integrativa e del rimborso”. Ne discende che, in caso didoppia imposizione, si applica la disciplina generale sul rimborso, specialee derogatoria di quella civilistica (cfr., ad es., Cass. nn. 30402 del 2023;29237 del 2021), e, in seno ad essa, l’art. 44, comma 1, DPR n. 602 del1973, il quale, espressamente, alla stregua di previsione chiara edinsuperabile, fa decorrere gli interessi dal secondo semestre successivo alversamento delle somme da rimborsare. D’altronde, ben presente allagiurisprudenza è la necessità di “muovere dal dato testuale offerto dalprimo comma del ridetto art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, che individuala «data del versamento» quale riferimento temporale, certo ed univoco,ai fini della conseguente individuazione del semestre di decorrenza inizialedegli accessori, prescindendo quindi da ulteriori elementi di valutazione. InNumero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/2026coerenza, peraltro, con la peculiarità della disciplina del rimborso delleimposte, che, a differenza di quella civilistica generale sull’indebito, di cuiagli artt. 2033 ss. cod. civ., prescinde, ai fini degli accessori, dallo statosoggettivo di buona fede o mala fede dell’‘accipiens’. Infatti,nell'ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamentoindebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, apena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singoleleggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenziosotributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione delladisciplina prevista per l'indebito di diritto comune” (così Cass. n. 15891 del2024, in motivazione, cui ci si consente di rinviare altresì per ulterioriampi richiami giurisprudenziali).5.3. In secondo luogo, sul versante più propriamente dell’esegesisistematica dell’art. 44, comma 1, DPR n. 602 del 1973, insegna ancora laS.C. che detta disposizione, nell’individuare la data di versamento dellesomme come momento iniziale di decorrenza dei semestri di maturazionedegli interessi, si conforma alla natura compensativa, e non‘civilisticamente’ moratoria, degli stessi (come da costante giurisprudenza:cfr. già Cass. nn. 10705 del 2019; 29879 del 2017; 9852 del 2016, cui“adde”, oltreché, “funditus”, la cit. Cass. n. 15891 del 2024, Cass. nn.16206 del 2024 e 15967 del 2024). Gli interessi di cui si tratta, infatti,mirano ad indennizzare il contribuente del mancato godimento di quantoversato in eccesso e, pertanto, prescindono dallo stato soggettivodell’Amministrazione o da profili di possibile colpa della stessa nellamaturazione del ritardo (Cass. n. 30402 del 2023). Di contro, posticipandoulteriormente tale decorrenza, non verrebbe eliminata integralmente ladoppia imposizione e non si attuerebbe pienamente la funzionecompensativa degli accessori, poiché, in relazione al medesimopresupposto dell’imposizione, il contribuente subirebbe la cristallizzazioneparziale (quanto cioè ad una parte degli interessi) degli effetti delNumero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/2026versamento già effettuato, sebbene integralmente non dovuto, purdovendo comunque effettuare il pagamento con effetti (ed accessori)risalenti alla sua originaria scadenza (in tal senso, cfr. Cass. n. 11189 del2023, in motivazione).5.3.1. Gli interessi dell’art. 44, comma 1, DPR n. 602 del 1973,pertanto, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’“accipiens”,maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso (testualmente)il primo, successivo alla data, non della domanda, ma del versamento, efino alla data dell'ordinativo del pagamento” (“ex plurimis”, Cass. nn.15236 del 2025; 13755 del 2024; 11189 del 2023); per l’effetto, è“irrilevante il momento in cui viene fatta la richiesta o presentata larelativa domanda giudiziale ai fini della decorrenza degli interessi inparola” (Cass. n. 36180 del 2023, in motivazione).6. Tornando al caso di specie, alla stregua di tutto quanto precede,l’errore compiuto dal giudice d’appello – come dalla contribuentecorrettamente rilevato nel primo motivo di ricorso ed ulteriormenteribadito in memoria – consiste in ciò, nell’aver attribuito alla pronuncia diquesta S.C. n. 24035 del 2019 (pur ribadita in linea di principio la naturacompensativa degli interessi ex art. 44, comma 1, DPR n 602 del 1973)una sorta di valore costitutivo del diritto della contribuente: pronunciadalla quale, “contra legem”, ha calcolato la decorrenza degli interessi,invece decorrenti, in ossequio all’insuperabile tenore del dettato legislativoed alla sua interpretazione logico-sistematica, dal momento in sédell’indebito pagamento, quale causa di ingiusta locupletazione da partedell’erario.7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimentodel secondo, siccome impingente sulla questione, gradata, dellaregolazione tra le parti delle spese.Numero registro generale 5633/2025Numero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 15643/2026Data pubblicazione 21/05/20268. In definitiva, in accoglimento del primo motivo, la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame ed altresì perle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.MIn accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti