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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 13430/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5979-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 5979/2021 Cron.

Rep.

Ud. 16/03/2023 PU Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa, ha dichiarato la nullità di n. 8 cartelle, per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione successivamente alla loro notifica e di n. 5 avvisi di addebito, in quanto aventi ad oggetto periodi contributivi successivi al 24 settembre 2010, data di chiusura della posizione previdenziale dell’impresa agricola del ricorrente per cessazione dell’attività. 2.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 805/2020, in parziale accoglimento del gravame dell’[OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta in prime cure avverso gli avvisi di addebito, perché l’impugnazione era stata presentata oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. n. 46/1999, confermando nel resto la pronuncia di prime cure e rigettando l’appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] spa relativo alla regolarità della notifica e alla riconducibilità della intimazione di pagamento ad una delle otto cartelle di pagamento. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA], l’INPS e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. 5.Il procedimento, fissato all’adunanza camerale della sesta sezione di questa Corte in data 24.5.2022 a seguito diproposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stato rimesso alla IV Sezione Ordinaria Lavoro per le ragioniindicate nell’ordinanza interlocutoria n. 24602/22. 6.La ricorrente ha depositato, in prossimità dell’udienza, l’estratto di ruolo aggiornato della cartella di pagamento, di cui è processo, da cui si evince che la stessa è stata sgravata.

Ragioni della decisione 1.I motivi possono essere così sintetizzati. 2.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’error in procedendo, per violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi la Corte di merito pronunciata ultra petita, con riguardo all’unico motivo di appello incidentale sulla riconducibilità dell’intimazione di pagamento n. 29620139003642332 alla cartella di pagamento 296200800079634246, avendo affermato che non poteva ritenersi perfezionata la notifica della citata intimazione, in presenza però di un diverso accertamento del Tribunale fondato unicamente sulla riconducibilità della intimazione alla cartella e non sulla regolarità del procedimento notificatorio. 3.Con il secondo motivo si censura l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, sotto il profilo del “travisamento della prova” nonché l’errata valutazione delle prove documentali depositate da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio a sostegno della regolare e legittima notificazione della cartella di pagamento di cui al primo motivo e del relativo atto di intimazione (intimazione di pagamento), per non avere la Corte distrettuale rilevato che agli atti vi era la prova documentale della regolarità del procedimento notificatorio, con ogni conseguenza in ordine alla rilevata prescrizione. 4.Con il terzo motivo la ricorrente si duole di error in procedendo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, nonché della violazione del principio di soccombenza in ordine alle determinazioni sulle spese di lite, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto soccombente essa società nel giudizio di appello e non invece il contribuente. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenuta assorbita ogni altra questione, per difetto di legitimatio ad causamdella odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa. 6.Al riguardo, si richiamano le argomentazioni, che il Collegio condivide pienamente, di cui al precedente di legittimità n. 37581/2022. 7.In particolare, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha recentemente chiarito che la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022). 8.Nel motivare tale conclusione, si è ritenuto c he tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale non possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente edisgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter dataanche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa). 9.E’ stato infine ribadito, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione).

10. Alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass.n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come l’odierna ricorrente difettasse di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007).

11. All’anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali possano avere deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta laformazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.

S.U. n. 7925 del 2019).

12. Alla stregua di quanto esposto , il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, nulla disponendo in ordine alle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

13. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5979-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 110, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 5979/2021 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 189/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa, ha dichiarato la nullità di n. 8 cartelle, per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione successivamente alla loro notifica e di n. 5 avvisi di addebito, in quanto aventi ad oggetto periodi contributivi successivi al 24 settembre 2010, data di chiusura della posizione previdenziale dell’impresa agricola del ricorrente per cessazione dell’attività. 2.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 805/2020, in parziale accoglimento del gravame dell’[OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta in prime cure avverso gli avvisi di addebito, perché l’impugnazione era stata presentata oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. n. 46/1999, confermando nel resto la pronuncia di prime cure e rigettando l’appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] spa relativo alla regolarità della notifica e alla riconducibilità della intimazione di pagamento ad una delle otto cartelle di pagamento. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA], l’INPS e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. 5.Il procedimento, fissato all’adunanza camerale della sesta sezione di questa Corte in data 24.5.2022 a seguito diproposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stato rimesso alla IV Sezione Ordinaria Lavoro per le ragioniindicate nell’ordinanza interlocutoria n. 24602/22. 6.La ricorrente ha depositato, in prossimità dell’udienza, l’estratto di ruolo aggiornato della cartella di pagamento, di cui è processo, da cui si evince che la stessa è stata sgravata. Ragioni della decisione 1.I motivi possono essere così sintetizzati. 2.Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’error in procedendo, per violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi la Corte di merito pronunciata ultra petita, con riguardo all’unico motivo di appello incidentale sulla riconducibilità dell’intimazione di pagamento n. 29620139003642332 alla cartella di pagamento 296200800079634246, avendo affermato che non poteva ritenersi perfezionata la notifica della citata intimazione, in presenza però di un diverso accertamento del Tribunale fondato unicamente sulla riconducibilità della intimazione alla cartella e non sulla regolarità del procedimento notificatorio. 3.Con il secondo motivo si censura l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, sotto il profilo del “travisamento della prova” nonché l’errata valutazione delle prove documentali depositate da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio a sostegno della regolare e legittima notificazione della cartella di pagamento di cui al primo motivo e del relativo atto di intimazione (intimazione di pagamento), per non avere la Corte distrettuale rilevato che agli atti vi era la prova documentale della regolarità del procedimento notificatorio, con ogni conseguenza in ordine alla rilevata prescrizione. 4.Con il terzo motivo la ricorrente si duole di error in procedendo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, nonché della violazione del principio di soccombenza in ordine alle determinazioni sulle spese di lite, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto soccombente essa società nel giudizio di appello e non invece il contribuente. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenuta assorbita ogni altra questione, per difetto di legitimatio ad causamdella odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa. 6.Al riguardo, si richiamano le argomentazioni, che il Collegio condivide pienamente, di cui al precedente di legittimità n. 37581/2022. 7.In particolare, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha recentemente chiarito che la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). 8.Nel motivare tale conclusione, si è ritenuto c he tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale non possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente edisgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter dataanche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa). 9.E’ stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione). 10. Alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass.n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come l’odierna ricorrente difettasse di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). 11. All’anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali possano avere deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta laformazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019). 12. Alla stregua di quanto esposto , il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, nulla disponendo in ordine alle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 13. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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