CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1987
Cassazione n. 19308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/10/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41976/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena, in funzione del giudice dell'appello, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado per i reati di percosse e minaccia; Considerato che il primo motivo, con il quale si invoca la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta remissione della querela e relativa accettazione della stessa, è fondato, in modo assorbente, essendo stato allegato il verbale di remissione di querela con la contestuale accettazione del querelato; Evidenziato, in particolare, che nel citato verbale, redatto dalla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Modena, vi è espressa attestazione della circostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha reso la dichiarazione di remissione in nome e per conto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in quanto munita di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela, ponendo le spese processuali a carico del querelato, in assenza di diversa determinazione delle parti. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono stinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 apri