CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ORDINANZA sul ricorso 12908/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 412/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività di progettazione e direzione lavori per conto della EDIL Cos. Sri, rappresentata legalmente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Concluso il rapporto, la società ha agito nei confronti del Ferraro onde ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale: in quella causa il Ferraro ha proposto domanda riconvenzionale per vedersi riconosciuti alcuni compensi, non ancora corrisposti, oltre al risarcimento del danno per l'ingiusta accusa di imperizia professionale. 3.-Il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda principale della società; ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale del Ferraro relativamente al pagamento dei compensi residui, ma ha accolto quella rivolta ad ottenere il risarcimento del danno nei termini sopra detti. La Corte di appello di Lecce, adita dal Ferraro, ha altresì parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di costui volta al pagamento di compensi residui. 4.-Questa decisione è impugnata dallo stesso Ferraro con 5 motivi di ricorso. Le controparti non hanno svolto difese. Considerato che 5.- Va premesso che l'attività professionale del Ferraro ha riguardato due immobili: uno di via Aquilia e l'altro di via Bovio, che sono stati oggetto di separata considerazione da parte dei giudici di merito. 6.-Il primo motivo, che riguarda per l'appunto l'immobile di via Aquilia, denuncia violazione degli articoli 115,116,157,194 del codice di procedura civile. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello, nel ritenere che non erano state provate attività professionali successive al 2001, meglio, più precisamente alla fattura numero 4 del 23 maggio 2001, non avrebbe tenuto in considerazione i risultati della consulenza tecnica da cui invece quelle attività sarebbero emerse. In particolare, la Corte d'appello avrebbe disatteso la CTU, secondo il ricorrente, con l'argomento che essa era basata su documenti illegittimamente acquisiti dal consulente, pur non essendo l'acquisizione di quei documenti mai stata contestata dalle controparti, che ne avevano invece preso concordemente atto. Il motivo è del tutto inammissibile. La ratio della decisione è tutt'altra. 2,,,y- La Corte d'appellovosservakche, con la fattura numero 4 del 2001, era stato saldato quanto dovuto in relazione all'immobile di via Aquilia, mentre, con la precedente fattura numero 2 del 2001, era stato dato un acconto di quei lavori:con la conseguenza che i lavori espletati fino alla fattura numero 4 dovevano ritenersi tutti saldati e che non vi era alcuna prova che ve ne fossero di altri successivamente a quella data. I giudici di merito, al contrario di quanto assume il ricorrente, non hanno disatteso la CTU, ma, anzi, l'hanno valutata unitamente alle prove testimoniali assunte, e, dall'insieme di questi elementi, hanno ricavato che non vi era prova sufficiente di lavori successivi alla fattura, che non fossero in questa ricompresi, e che fossero ancora da saldare, e riferiscono, a pagina 5, proprio il contenuto della CTU da cui risulterebbe che, successivamente a quella fattura, non era stato realizzato alcun altro lavoro. 7.- Gli altri motivi attengono ai lavori relativi all'immobile di via Bovio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 132 codice di procedura civile e ritiene che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato, che il Tribunale aveva limitato il suo esame ai lavori effettuati entro il 3.12.2011, data in cui era stata emessa una dichiarazione poi disconosciuta dal Ferrare, ed in base alla quale nulla vi era più da pretendere, ma, contestualmente, pur muovendo al Tribunale questa censura, la Corte d'appello non si però occupata dei lavori successivi a quella data, che invece avrebbero dovuto coerentemente essere considerati. 7.1.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 329 codice di procedura civile ed assume che il Tribunale aveva dato atto che la quietanza del 03/12/2001, nella quale si affermava che null'altro era dovuto, era in realtà stata disconosciuta dall'ingegner Ferraro e non\re-ra stata chiesta verificazione, e questo accertamento del Tribunale non era stato oggetto di impugnazione in appello cosicché era passato in giudicato: secondo il ricorrente / la motivazione della Corte di Appello è incompatibile con questo accertamento. 7.2.- Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile ed attribuisce alla sentenza della Corte d'appello di avere limitato l'indagine al periodo successivo al 03/12/2001, senza curarsi invece dei lavori effettuati prima di quella data, pur dopo aver riconosciuto che il Tribunale si era illegittimamente limitato ad essa.In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte d'appello, dopo avere ritenuto illegittimo che il Tribunale si sia limitato a valutare i lavori ante 03/12/2001, è incorsa nello stesso errore del Tribunale, avendo limitato a sua volta l'esame della domanda al periodo invece successivo a quella data. 7.3.- Con il quinto motivo, con cui si denuncia violazione degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, il ricorrente specifica ulteriormente le due doglianze precedenti, relative sempre, come si è detto, all'immobile di via Bovio. Sostiene infatti il ricorrente che la Corte d'appello ha omesso di considerare a tal fine, cioè al fine di stabilire i compensi per tale immobile, l'insieme delle tavole di disegno e dei progetti che portavano la sua firma e che in quanto talo erano indice della avvenuta prestazione d'opera. Anche questi motivi che possono valutarsi insieme, attenendo alle medesime questioni, sono inammissibili. Anch'essi non colgono la ratio della decisione impugnata. Intanto i giudici di merito non dicono che illegittimamente il Tribunale ha limitato il suo accertamento al 3.12.2001, piuttosto dicono che ha limitato la valutazione delle prove a quel periodo, mentre doveva estenderlo anche a dopo ("effettivamente il tribunale omette di valutare compiutamente il corredo probatorio agli atti del giudizio laddove rigetta la domanda, avendo limitato la sua valutazione alla dichiarazione del 3.12.2001").E dunque non si dice che il Tribunale ha preso in considerazione, quale petitum, solo i compensi richiesti fino a quella data, ma che, al fine di valutare complessivamente la domanda, ha tenuto conto di quella sola dichiarazione. La Corte d'appello, inoltre, a pagina 6, chiaramente riferisce come la domanda in appello è relativa ai lavori successivi alla data del 31.12.2001 ("l'assunto di parte appellante è che successivamente a tale data il professionista avrebbe svolto altra attività che non sarebbe stata regolarmente saldata"). Con la conseguenza che l'esame dei giudici di merito è limitata a quanto appellato. Né essi ritengono quella dichiarazione rilevante, proprio perché, stabilito che la domanda si riferisce ai lavori successivi, essi prendono in considerazione per l'appunto il periodo a quella dichiarazione successivo. E non ha dunque rilievo che l'accertamento sul disconoscimento della dichiarazione sia passato in giudicato, posto che sia così. Né questa ratio è qui censurata: dalla lettura del quarto motivo, risulta che le conclusioni dell'appellante sono state di generica richiesta di pagamento dei compensi, e che dunque non è stata censurata la decisione di primo grado specificamente nella parte in cui ha escluso dal suo accertamento il periodo anteriore alla dichiarazione disconosciuta: non c'è nelle conclusioni prese alcun riferimento al periodo temporale. Né infine può avere qui ingresso la censura circa la valutazione di alcuni documenti come probatori, che è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. ilvAMMISsigILE La Corte rigettafil ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore importo a VALL titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, del