CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11271/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di VareseVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata;letta la memoria del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha assolto la ricorrentedal delitto di diffamazione ascrittole ai sensi degli artt. 59 e 599 cod. pen.evidenziando che, nel pubblicare il post di contenuto diffamatorio nei confrontidella parte civile, «era mossa dal convincimento, erroneo (ex art. 59 c.p.), dellasussistenza di un fatto illecito altrui e si trovava nello stato d’ira da essodeterminato, agendo subito dopo esso ed in costanza di quella che ritenevaessere una condotta illecita ancora in essere».2. Avverso la richiamata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, con il proprio difensore di fiducia, formulando quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce illegittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3,cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.La ricorrente lamenta, in particolare, che tale disposizione, nel prevederel’inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento punite con la sola multa ocon pena alternativa, potrebbe ledere, nella prospettiva dell’esercizio di difesadell’imputato in sede di impugnazione, l’art. 24 Cost., tenendo conto, comechiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008, delle ipotesimarcatamente eterogenee alle quali sono riconducibili le pronunce diproscioglimento, atteso che, accanto a quelle che non pregiudicano l’imputatoperché dichiarano che il fatto non sussiste o che non lo ha commesso, altrepresuppongono l’accertamento della sua responsabilità penale.Soggiunge che il vulnus dedotto non potrebbe essere superato dallapossibilità di ricorrere per cassazione contro le medesime decisioni, considerato ilpiù limitato novero di doglianze, costituite dai soli motivi di diritto, che possonoessere fatte valere in sede di legittimità.Per altro verso, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con ilprincipio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. sotto dueconcorrenti profili, ossia tanto laddove assoggetta al medesimo regime diinappellabilità esiti decisori tra loro notevolmente differenti quanto nella misurain cui illogicamente consente di proporre appello nei confronti di una decisione diproscioglimento per una contravvenzione punita con la sola pena detentiva, cosìdeterminando una disparità di trattamento tra delitti e contravvenzioni (CorteCost. n. 363 del 1991).Sottolinea che, del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del2007, aveva sottolineato, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 593cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva l’appello del pubblico ministerocontro le sentenze di proscioglimento, che l’inappellabilità contemplata perentrambe le parti era suscettibile di sacrificare anche l’interesse dell’imputatoqualora il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità oimplichi effetti sfavorevoli.Soggiunge, altresì, che la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato illegittima lanorma anche nella parte in cui escludeva che l’imputato potesse appellare lesentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punitecon la sola ammenda o con pena alternativa in considerazione dell’equiparazionedi esiti decisori, pur tutti di proscioglimento, molto diversi gli uni dagli altri, edella diretta correlazione del potere impugnatorio all’esercizio di difesa.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 541 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione risultante dal provvedimento impugnato,in assenza di una statuizione sul risarcimento del danno a vantaggio della stessa.2.3. Mediante il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza degli artt.43, 47, 595, 59 e 599 cod. pen. e vizio di motivazione risultante dal testo delprovvedimento impugnato, in quanto la fattispecie concreta, avendo la stessadecisione riconosciuto che era stata mossa dall’erroneo convincimento dellasussistenza di un illecito altrui, avrebbe dovuto essere sussunta nell’ambitodell’errore di fatto di cui all’art. 47 cod. pen., con conseguente esclusione dellasua responsabilità penale.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ancora una volta, violazionedegli artt. 43, 47, 59, 595 e 599 cod. pen., nonché vizio di motivazione ritraibiledal testo del provvedimento impugnato, poiché non vi sarebbe prova sia dellacondotta materiale integrativa dell’ipotesi di reato, sia dell'effettiva lesionedell'interesse tutelato dalla norma. Sottolinea, al riguardo, che dalla stessapronuncia impugnata si evince che il post era stato pubblicato nella sua paginadivulgato lo stesso post all’esterno, facendogli così acquisire maggiore risonanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato, innanzi tutto, il terzomotivo di ricorso che si presenta fondato, con rilevanza assorbente rispetto alprimo ed al quarto.Infatti, la stessa decisione impugnata ha espressamente affermato che laricorrente non ha agito con dolo, statuizione, questa, che non consente diconfigurare la sua condotta come reato, atteso che il delitto di diffamazione deveessere sorretto sul piano soggettivo dal dolo, quant’anche generico (ex ceteris,Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n.4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390).Di conseguenza il Tribunale è incorso nell’errore di ritenere configurato ildelitto di diffamazione pur in mancanza di dolo, per come esso ha esplicitamentericonosciuto, sebbene andando poi ad escludere la punibilità della [OSCURATO:PERSONA] pererrore putativo sul fatto e per la conseguente sussistenza della provocazione.E, del resto, come ha congruamente argomentato in ricorso, l’imputatavanta uno specifico interesse ad ottenere una decisione che la assolva perché ilfatto non costituisce reato, e non già, alla stregua di quanto avvenuto, ai sensidegli artt. 59 e 599 cod. pen., considerato che un proscioglimento per tali ragioniin sede penale potrebbe condurre a conseguenze per la stessa più gravose inambito civile.Invero, gli è che, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità dellaprovocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminaresolo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni delsuo agire, ferma restando l’illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e laconseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (Sez. 5, n.26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653).2. Il secondo motivo è, parimenti, fondato.E’ opportuno ricordare, in proposito, che l’art. 541, comma 2, cod. proc.pen. stabilisce che, con la sentenza che rigetta la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno formulata dalla parte civile o che assolve l'imputato percause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice condanna la parte civile allarifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabilecivile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motiviper la compensazione totale o parziale.In sintonia con la formulazione letterale della norma, questa Corte haprecisato che l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui il giudice nondisponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il dispostodell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione,l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (exaliis, Sez. 2, n. 28558 del 02/07/2024, Monetti, Rv. 286725).Ne deriva che, in un’ipotesi, come quella in esame, nella quale, a fronte diuna decisione assolutoria, la domanda della parte civile era stata rigettata, ilTribunale non avrebbe potuto condannare, come è invece avvenuto, l’imputata alpagamento delle spese, bensì, al più, disporre la compensazione per giusti motivi(che devono oggi essere intesi, stante la correlazione con l’art. 92 cod. proc.civ., per come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale,nel senso di gravi ed eccezionali ragioni: Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021,Daidone, Rv. 282110).4. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio perché il fatto non costituisce reato e deve essere disposta la revoca dellacondanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.5. Quanto al presente grado di giudizio, parimenti non vi è luogo allaliquidazione delle spese in favore della parte civile, stante l’avvenutoproscioglimento della [OSCURATO:PERSONA] con formula più favorevole.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11271/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1551/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di VareseVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata;letta la memoria del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha assolto la ricorrentedal delitto di diffamazione ascrittole ai sensi degli artt. 59 e 599 cod. pen.evidenziando che, nel pubblicare il post di contenuto diffamatorio nei confrontidella parte civile, «era mossa dal convincimento, erroneo (ex art. 59 c.p.), dellasussistenza di un fatto illecito altrui e si trovava nello stato d’ira da essodeterminato, agendo subito dopo esso ed in costanza di quella che ritenevaessere una condotta illecita ancora in essere».2. Avverso la richiamata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, con il proprio difensore di fiducia, formulando quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deduce illegittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3,cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.La ricorrente lamenta, in particolare, che tale disposizione, nel prevederel’inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento punite con la sola multa ocon pena alternativa, potrebbe ledere, nella prospettiva dell’esercizio di difesadell’imputato in sede di impugnazione, l’art. 24 Cost., tenendo conto, comechiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008, delle ipotesimarcatamente eterogenee alle quali sono riconducibili le pronunce diproscioglimento, atteso che, accanto a quelle che non pregiudicano l’imputatoperché dichiarano che il fatto non sussiste o che non lo ha commesso, altrepresuppongono l’accertamento della sua responsabilità penale.Soggiunge che il vulnus dedotto non potrebbe essere superato dallapossibilità di ricorrere per cassazione contro le medesime decisioni, considerato ilpiù limitato novero di doglianze, costituite dai soli motivi di diritto, che possonoessere fatte valere in sede di legittimità.Per altro verso, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con ilprincipio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. sotto dueconcorrenti profili, ossia tanto laddove assoggetta al medesimo regime diinappellabilità esiti decisori tra loro notevolmente differenti quanto nella misurain cui illogicamente consente di proporre appello nei confronti di una decisione diproscioglimento per una contravvenzione punita con la sola pena detentiva, cosìdeterminando una disparità di trattamento tra delitti e contravvenzioni (CorteCost. n. 363 del 1991).Sottolinea che, del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del2007, aveva sottolineato, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 593cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva l’appello del pubblico ministerocontro le sentenze di proscioglimento, che l’inappellabilità contemplata perentrambe le parti era suscettibile di sacrificare anche l’interesse dell’imputatoqualora il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità oimplichi effetti sfavorevoli.Soggiunge, altresì, che la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato illegittima lanorma anche nella parte in cui escludeva che l’imputato potesse appellare lesentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punitecon la sola ammenda o con pena alternativa in considerazione dell’equiparazionedi esiti decisori, pur tutti di proscioglimento, molto diversi gli uni dagli altri, edella diretta correlazione del potere impugnatorio all’esercizio di difesa.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 541 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione risultante dal provvedimento impugnato,in assenza di una statuizione sul risarcimento del danno a vantaggio della stessa.2.3. Mediante il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza degli artt.43, 47, 595, 59 e 599 cod. pen. e vizio di motivazione risultante dal testo delprovvedimento impugnato, in quanto la fattispecie concreta, avendo la stessadecisione riconosciuto che era stata mossa dall’erroneo convincimento dellasussistenza di un illecito altrui, avrebbe dovuto essere sussunta nell’ambitodell’errore di fatto di cui all’art. 47 cod. pen., con conseguente esclusione dellasua responsabilità penale.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ancora una volta, violazionedegli artt. 43, 47, 59, 595 e 599 cod. pen., nonché vizio di motivazione ritraibiledal testo del provvedimento impugnato, poiché non vi sarebbe prova sia dellacondotta materiale integrativa dell’ipotesi di reato, sia dell'effettiva lesionedell'interesse tutelato dalla norma. Sottolinea, al riguardo, che dalla stessapronuncia impugnata si evince che il post era stato pubblicato nella sua paginadivulgato lo stesso post all’esterno, facendogli così acquisire maggiore risonanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato, innanzi tutto, il terzomotivo di ricorso che si presenta fondato, con rilevanza assorbente rispetto alprimo ed al quarto.Infatti, la stessa decisione impugnata ha espressamente affermato che laricorrente non ha agito con dolo, statuizione, questa, che non consente diconfigurare la sua condotta come reato, atteso che il delitto di diffamazione deveessere sorretto sul piano soggettivo dal dolo, quant’anche generico (ex ceteris,Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943; Sez. 5, n.4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390).Di conseguenza il Tribunale è incorso nell’errore di ritenere configurato ildelitto di diffamazione pur in mancanza di dolo, per come esso ha esplicitamentericonosciuto, sebbene andando poi ad escludere la punibilità della [OSCURATO:PERSONA] pererrore putativo sul fatto e per la conseguente sussistenza della provocazione.E, del resto, come ha congruamente argomentato in ricorso, l’imputatavanta uno specifico interesse ad ottenere una decisione che la assolva perché ilfatto non costituisce reato, e non già, alla stregua di quanto avvenuto, ai sensidegli artt. 59 e 599 cod. pen., considerato che un proscioglimento per tali ragioniin sede penale potrebbe condurre a conseguenze per la stessa più gravose inambito civile.Invero, gli è che, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità dellaprovocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminaresolo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni delsuo agire, ferma restando l’illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e laconseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (Sez. 5, n.26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653).2. Il secondo motivo è, parimenti, fondato.E’ opportuno ricordare, in proposito, che l’art. 541, comma 2, cod. proc.pen. stabilisce che, con la sentenza che rigetta la domanda di restituzione o dirisarcimento del danno formulata dalla parte civile o che assolve l'imputato percause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice condanna la parte civile allarifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabilecivile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motiviper la compensazione totale o parziale.In sintonia con la formulazione letterale della norma, questa Corte haprecisato che l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui il giudice nondisponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il dispostodell'art. 541, cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione,l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (exaliis, Sez. 2, n. 28558 del 02/07/2024, Monetti, Rv. 286725).Ne deriva che, in un’ipotesi, come quella in esame, nella quale, a fronte diuna decisione assolutoria, la domanda della parte civile era stata rigettata, ilTribunale non avrebbe potuto condannare, come è invece avvenuto, l’imputata alpagamento delle spese, bensì, al più, disporre la compensazione per giusti motivi(che devono oggi essere intesi, stante la correlazione con l’art. 92 cod. proc.civ., per come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale,nel senso di gravi ed eccezionali ragioni: Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021,Daidone, Rv. 282110).4. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio perché il fatto non costituisce reato e deve essere disposta la revoca dellacondanna al pagamento delle spese in favore della parte civile.5. Quanto al presente grado di giudizio, parimenti non vi è luogo allaliquidazione delle spese in favore della parte civile, stante l’avvenutoproscioglimento della [OSCURATO:PERSONA] con formula più favorevole. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;revoca la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile;Nulla sulle spese per la parte civile.Così è deciso, il 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;revoca la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile;Nulla sulle spese per la parte civile.Così è deciso, il 05/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]