CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 agosto 2021
Cassazione n. 18882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LATINAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata_a NORMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto il rigetto/inammissibilità del ricorso del PM. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, sezione riesame, con ordinanza del 15 settembre 2021, ha accolto il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina il 16 agosto 2021, dell'area sita in. Sezze, come analiticamente descritta nel provvedimento genetico, in relazione al reato di lottizzazione abusiva ed altri reati edilizi, ritenendo sussistente unicamente il fumus del reato di cui all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001 e, rilevato che l'avvenuta ultimazione dei lavori è preclusiva del mantenimento del vincolo reale, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione dell'area all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] della cautela reale ha dichiarato inammissibile, invece, il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il medesimo decreto di sequestro, per carenza di legittimazione, in quanto la stessa non risulta titolare del bene in sequestro. 2. Avverso tale decisione, il pubblico ministero del Tribunale di Latina, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., in quanto il Collegio del riesame aveva ritenuto insussistente l'ipotizzata lottizzazione abusiva, invece evidente, in quanto gli edifici realizzati modificavano, trasformandola in residenziale, l'originaria destinazione agricola dei terreni, trattandosi di un lotto di mq 12.300, avente destinazione urbanistica nel PRG quale zona agricola E. Il Tribunale ha trascurato che secondo la giurisprudenza di legittimità la lottizzazione abusiva è configurabile anche in zone parzialmente urbanizzate, per cui il fumus delicti attiene al reato di cui all'art. 44, lett. c) D.P.R. 380 del 2001 e non già alla mera ipotesi, ravvisata dal Tribunale del riesame, di illecito edilizio di cui all'art. 44 lett. b) stesso D.P.R. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale chiede il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale chiede inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, lamentando il fatto che tale atto non investe il capo della decisione relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della propria assistita, decisione rispetto alla quale il pubblico ministero non ha alcun interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. Orbene va osservato che il Tribunale, con motivazione ampia, ha ritenuto che il lotto di terreno di cui si discute (zona E agricola - sottozona E2) abbia una destinazione agricola consentita comprendente anche la ricettività agricola, la commercializzazione di prodotti agricoli e la trasformazione degli stessi, ed ha valutato, in fatto, che le opere realizzate pur presentando profili di illiceità penale dal punto di vista edilizio, tanto da integrare il fumus del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, non hanno modificato la destinazione urbanistica come invece ritenuto dal pubblico ministero. 3. Nel valutare in via prioritaria l'interesse a ricorrere del pubblico ministero, contestato dalla difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che effettivamente non sussiste in relazione alla decisione del Tribunale che la riguarda, considerato che il riesame che la stessa propose fu dichiarato inammissibile. E d'altra parte il ricorso proposto dal pubblico ministero include in maniera del tutto generica la decisione emessa nei confronti della Coluzzi, essendo la pubblica accusa impegnata a sostenere la propria valutazione del fumus delicti, in quanto in grado di supportare il vincolo cautelare caducato dal Tribunale, per la duplice valenza del decreto genetico di sequestro che, come si evince dal tenore dello stesso, era stato emesso dal G.I.P. sia ai sensi del comma 1, che ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., e quindi non solo quale sequestro preventivo impeditivo, ma quale sequestro preventivo finalizzato alla confisca lottizzatoria prevista dal T.U. edilizia. 3.1. Quindi può dirsi sussistente, quanto all'annullamento del decreto del 28 maggio 2021 del G.I.P. deciso con l'impugnata ordinanza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'interesse ad impugnare necessario, in quanto il ricorso del pubblico ministero non mira all'affermazione dell'astratta osservanza della legge e della correttezza giuridica della decisione, ma deduce un pregiudizio concreto per la pubblica accusa, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr., Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 - 01, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 1486/2014 del 03/12/2013, Aragosa, Rv. 258296 - 01; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244110 - 01, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Deve però essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto sotto il diverso profilo della censura proposta che, lungi da articolare i profili di una violazione di legge, censurabile innanzi a questa Corte di legittimità, mira nella sostanza ad ottenere una nuova valutazione, nel merito, del compendio indiziario prospettato con le imputazioni provvisorie, giudizio che esula dall'ambito del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali. D'altra parte va ricordato che in tema di sequestro preventivo, la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto (così Sez.2, n. 10231/19 del 08/11/2018, • Pollaccia, Rv. 276283 - 01; Sez.2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259960 - 01) ed è quindi suscettibile di rivalutazione all'esito dei successivi sviluppi delle indagini preliminari, senza alcun vincolo definitorio a tali sviluppi. Pertanto, il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric