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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 5 ottobre 2020 dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato dall'aver agito con destrezza, contestato come commesso il 3 ottobre 2020.

Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a un unico motivo di lagnanza, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge in riferimento all'aggravante della destrezza, di cui contesta la sussistenza alla luce di recenti arresti giurisprudenziali.

2. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo perché manifestamente infondato alla luce delle pertinenti, seppur sintetiche, argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: è noto che, pur dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2017 richiamato dal ricorrente, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (per un esempio, riferito all'azione di borseggio commessa in termini similari a quelli oggetto del presente giudizio, si veda Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018).

3. Inoltre il ricorso si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti alla Corte di merito con l'atto d'appello e sui quali la stessa Corte territoriale ha fornito puntuale risposta: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere e tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 5 ottobre 2020 dal Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato dall'aver agito con destrezza, contestato come commesso il 3 ottobre 2020. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a un unico motivo di lagnanza, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge in riferimento all'aggravante della destrezza, di cui contesta la sussistenza alla luce di recenti arresti giurisprudenziali. 2. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo perché manifestamente infondato alla luce delle pertinenti, seppur sintetiche, argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: è noto che, pur dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2017 richiamato dal ricorrente, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (per un esempio, riferito all'azione di borseggio commessa in termini similari a quelli oggetto del presente giudizio, si veda Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018). 3. Inoltre il ricorso si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti alla Corte di merito con l'atto d'appello e sui quali la stessa Corte territoriale ha fornito puntuale risposta: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e tens
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