CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 02764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 2281 del 13/5/2021, emessa dallo stesso giudice, eliminando il riferimento alla "continuazione tra le fattispecie contestate", contenuto nel dispositivo suddetto. Tanto perché l'imputazione era riferita ad un solo reato (atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e perché nessun aumento di pena era stato disposto, in realtà, per la continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza suddetta per violazione dell'art.130 cod. proc. pen. in quanto - sostiene - non si è di fronte, nella specie, ad un errore materiale, ma ad un errore di diritto, che non poteva essere corretto con la procedura seguita. [OSCURATO:PERSONA] La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass. SU, n. 10372 del 27/9/1995, rv 202269-01). Nella specie il giudice ha eliminato, dal dispositivo del provvedimento impugnato, l'erroneo riferimento alla continuazione criminosa, non contestata e non valutata nella determinazione della pena. Non è dato comprendere, quindi, e non è stato specificato; quale interesse l'impugnante intenda soddisfare col ricorso a questa Corte, a parte il dubbio, tutto congetturale, che il riferimento alla continuazione criminosa celi un calcolo di pena erroneo. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA]. V^ Penale D