CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 24581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale, richiamate le conclusioni scritte già rassegnate, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si é riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], sempre per [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato, rideterminando favorevolmente la pena, la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 -bis, codice strada (tasso alcolemico con prelievo ematico pari a 1,85 g/I, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si era contestato l'avvenuto avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., ritenendo che la discrasia rinvenibile nel verbale (nel quale si dava atto della impossibilità di rendere edotto il [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia) era stata superata dalla testimonianza della verbalizzante PAPINI, categorica nell'affermare di aver personalmente informato il [OSCURATO:PERSONA] prima che venisse trasportato al pronto soccorso, laddove il verbale era stato redatto solo successivamente da verbalizzanti che non avevano preso parte all'accertamento e non erano stati edotti dell'attività svolta dalla PANNI. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie travisamento degli atti, per essere la Corte incorsa in errore percettivo della prova direttamente incidente sul fondamento logico della motivazione, avendo sostenuto che la teste PAPINI aveva affermato categoricamente di aver dato l'avviso di cui all'art. 114, disp. att. cod. proc. pen., laddove detta affermazione era stata malferma e tutt'altro che precisa, avendo la dichiarante affermato che l'imputato era stato trasportato al pronto soccorso e che, per quanto in suo ricordo, vi era stato l'avvertimento. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che la Corte, per spiegare tale discrasia, avrebbe sostenuto una cosa smentita per tabulas, ovvero che il verbale era stato redatto successivamente da soggetti che non avevano preso parte all'accertamento, sebbene la stessa teste avesse detto che il verbale era stato redatto da collega presente ai rilievi dell'incidente. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, avuto riguardo alla mancanza dell'avviso di cui al citato art. 114 che avrebbe reso inutilizzabili gli accertamenti eseguiti. Infine, con il terzo motivo, ha formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., avuto riguardo alla novella che ha riguardato l'istituto, ampliandone l'operatività. 4. Con successiva memoria, la difesa ha contestato la valutazione del ricorso operata in sede di esame preliminare, chiedendo la trasmissione degli atti al Presidente. Il procedimento, già assegnato alla Settima Sezione, è stato rimesso a questa Sezione Quarta, giusta ordinanza in data 14/3/2024. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha dedotto un errore percettivo nel quale sarebbero incorsi i giudici del doppio grado di merito che, tuttavia, si traduce in una difforme lettura dei dati probatori (testimonianza RAPINI) e nella conseguente valutazione di inattendibilità del riferito che, al contrario, i giudici di merito hanno congruamente giustificato. Infatti, già il giudice di prime cure aveva precisato che la testimone aveva dichiarato di aver dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen. prima che il [OSCURATO:PERSONA], pienamente cosciente, fosse trasportato in ospedale. Di tale avviso non vi era traccia nel verbale (nel quale, anzi, era stata sbarrata negativamente la relativa casella), ma l'atto era stato redatto più di dieci giorni dopo da altro collega e il Tribunale, nel ritenere l'attendibilità del ricordo della teste, ha valorizzato proprio la distanza temporale dell'adempimento amministrativo rispetto all'accertamento e la circostanza che il redattore potesse aver ignorato l'iniziativa della dichiarante nell'immediatezza dell'intervento. L'argomento è stato ripreso dai giudici del gravame investiti della doglianza riproposta in questa sede, avendo anche precisato che la ricostruzione degli accadimenti era contenuta in una testimonianza preceduta dall'impegno di affermare la verità, senza che fossero riscontrabili elementi per smentirne il contenuto, ritenendo alla stregua delle circostanze sopra richiamate, spiegabile la discrasia tra la prova orale e l'atto scritto. La difesa ha continuato a ritenere il travisamento probatorio, muovendo da una lettura diversa della testimonianza per sostenere che la dichiarante, nell'occorso, non sarebbe stata certa di aver dato l'avviso in questione, sollecitando, in definitiva, a questo giudice di legittimità, di rivalutare il significato dell'atto, alla stregua di una diversa e asseritamente più persuasiva interpretazione delle parole della teste. Ciò che in questa sede è precluso, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto anche conto del conforme metro valutativo utilizzato nei due gradi di merito. In sostanza, la difesa ha attaccato aspetti del giudizio inerenti alla valutazione e all'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo sollecitato una rivalutazione del risultato probatorio, laddove sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Sotto altro profilo, poi, avendo la difesa sottoposto a questa Corte la diretta lettura di alcune prove, oltretutto in un caso di doppia sentenza conforme di merito, deve ribadirsi l'altrettanto consolidato orientamento, per il quale la deducibilità del vizio della motivazione per travisamento probatorio soggiace a specifici limiti: con esso, infatti, può esser sottoposta a questa Corte solo la verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370-01). Nella specie, tale evidenza non sussiste, poiché l'affermazione che il redigente non era stato a conoscenza dell'attività svolta dalla collega PAPINI non è smentita ictu ocull dalla sua eventuale presenza sul luogo dell'accertamento, essendo compatibile con la mancata percezione dell'avvertimento che la PAPINI aveva dato oralmente. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per diretta conseguenza della manifesta infondatezza del primo, nella specie essendo stato adempiuto l'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen. 4. Infine, quanto al terzo motivo, inerente alla causa di non punibilità, lo stesso non è stato dedotto con il gravame, cosicché esso non è deducibile in questa sede a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306- 01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Né può porsi mente alla recente novella [art. 1, comma, lett. c), d. Igs. n. 150/2022] che ha interessato l'art. 131 bis, cod. pen. Infatti, il reato per il quale si procede era già incluso quoad poenam tra quelli per i quali può essere ritenuta la particolare tenuità del fatto, l'intervento novellatore avendo riguardato, poi, un ulteriore profilo (condotta susseguente al reato) che la difesa, tuttavia, non ha introdotto nel presente giudizio. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero della resposabilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 21 maggio 202