CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 7 e 25 novembre 2022 del TRIBUNALE DI ASTIvisti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ai ricorrenti sono stati contestati i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione, mentre il solo Cena è sottoposto a indagini anche per il delitto di detenzione illegale di armi ricettate.Per tali reati il G.i.p. del Tribunale di Asti, con l'ordinanza genetica, applicava a entrambi la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per Lafleur con quella degli arresti domiciliari. Con distinti provvedimenti, emessi il 16 e il 18 agosto 2022, il Giudice per le indagini preliminari sostituiva dette misure, applicando a Cena quella degli arresti domiciliari e a Lafleur quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con ordinanza del 7 novembre 2022, il Tribunale di Torino, decidendo sugli appelli riuniti proposti dal pubblico ministero presso il Tribunale di Asti, ha applicato a Cena la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" e ha ripristinato per Lafleur la misura degli arresti domiciliari. Con successiva ordinanza del 25 novembre 2022, il Tribunale, con rito de plano, preso atto della impossibilità logistica di effettuare il controllo a distanza di Cena attraverso il braccialetto elettronico, segnalata dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA], ha modificato la precedente ordinanza, ripristinando per [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Hanno proposto ricorso i due indagati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del 7 novembre 2022 e - quanto a Cena - anche gi quella successiva. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con un primo ricorso, depositato in data antecedente alla modifica de plano del suo regime custodiale, il ricorrente, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, impugna l'ordinanza del 7 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale non avrebbe potuto applicare la modalità di controllo a distanza senza una specifica richiesta del pubblico ministero appellante, che si era limitato a richiedere il ripristino della custodia cautelare in carcere: con la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non è stata introdotta una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Una volta ritenuta l'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari "semplici", il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello del pubblico ministero che non aveva richiesto che si applicasse il braccialetto elettronico, cosicché l'ordinanza è stata emessa in violazione degli artt. 597 e 310 del codice di rito.3.2. Con un secondo ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale, con procedura de plano, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale sotto due diversi profili. In primo luogo, l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disposto che gli arresti domiciliari fossero eseguiti con controllo a distanza non era subordinata alla insorgenza di problemi logistici ma solo al consenso dell'interessato: era questa l'unica condizione al cui verificarsi sarebbe potuto conseguire il ripristino della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale non ha verificato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da giustificare la misura cautelare di massimo grado ed anzi tali esigenze cautelari. In secondo luogo, il Tribunale ha illegittimamente adottato il provvedimento di modifica della misura senza contraddittorio, non potendo ritenersi che la difesa potesse prevedere l'impossibilità tecnica di attivazione del controllo a distanza. Il contraddittorio avrebbe consentito di superare le criticità logistiche segnalate dalla Questura, dal carattere non assoluto, anche attraverso la segnalazione di altra abitazione all'uopo confacente. 3.3. Con memoria in data 13 marzo la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale reiterando le argomentazioni svolte nei ricorsi. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto, con una valutazione generica basata solo sui precedenti penali del ricorrente, che il pericolo di recidiva possa essere salvaguardato solo attraverso la misura degli arresti domiciliari. Non si è valutato il fatto che Lafleur aveva positivamente eseguito la pena in affidamento in prova e che il suo ruolo nella vicenda non era stato di primo piano, non risultando un affiliato dell'associazione per delinquere a capo della quale vi era Cena e venendo ritenuto soggetto poco affidabile, impegnato solo all'interno delle mura domestiche come fonditore di oro. Con il secondo motivo sono stati denunciati gli stessi vizi per avere il Tribunale valorizzato, a svantaggio del ricorrente, il silenzio serbato in sede di interrogatorio, ledendo così le prerogative difensive. Anche le considerazioni sul mancato reinserimento del ricorrente nel circuito lavorativo risultano illogiche.5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, mentre è fondato il solo motivo dedotto nel secondo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inerente all'applicazione della misura della custodia in carcere disposta dal Tribunale con l'ordinanza del 25 novembre in difetto di contraddittorio. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. E' infondato il motivo dedotto nel primo ricorso. Va premesso che - come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650-01) - gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, collocata a un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici", bensì una modalità nuova di applicazione degli arresti domiciliari. A fronte di una domanda del pubblico ministero, proposta in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con la quale era stata chiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale, disponendo una misura meno gravosa - tale essendo quella degli arresti domiciliari, già in atto, con la modalità del "braccialetto elettronico" - non ha affatto violato il principio della domanda cautelare, principio che vige in materia di misure cautelari personali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Sez. 3, n. 19463 del 27/04/2022, Bellomo, Rv. 283200-01). 2.2. E' infondato anche il primo motivo proposto con il secondo ricorso, relativo all'ordinanza del 25 novembre 2022, con la quale il Tribunale ha applicato a Cena la misura cautelare della custodia in carcere, preso atto di quanto comunicato dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a problemi tecnici e logistici che rendevano impossibile l'installazione del "braccialetto elettronico".Si tratta di una situazione assimilabile a quella di indisponibilità del suddetto strumento di controllo, cosicché, previa adeguata motivazione, non è preclusa al giudice della cautela l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari "semplici", ad esito di una motivata valutazione circa «la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» (così, Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, cit.). Il Tribunale, tuttavia, con la seconda ordinanza, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, senza fissare udienza e procedere a un nuovo contraddittorio, in presenza di una situazione obiettivamente diversa da quella in precedenza esaminata, nella quale il tema della praticabilità degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico" (diverso rispetto a quella della indisponibilità del congegno) non era stato valutato. Con fondamento, dunque, il ricorrente, nell'altro motivo del secondo ricorso, ha dedotto che "nel contraddittorio delle parti le criticità si sarebbero potute discutere e, nell'ottica del favor rei, eventualmente superare con il reperimento di altra abitazione più consona per l'installazione del presidio di controllo". Su questo solo punto, pertanto, l'ordinanza del 25 novembre 2022 va annullata, avendo il Tribunale proceduto all'applicazione della misura della custodia in carcere senza riaprire il contraddittorio ad esito della segnalazione pervenuta dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorso Lafleur. Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per la quale ha ritenuto adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, rimarcando non soltanto i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] ma anche il suo stretto rapporto con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'associazione per delinquere contestata, e il ruolo di primo piano svolto nella fondamentale attività di fusione dell'oro di provenienza illecita. Con questa valutazione dirimente il ricorso non si è confrontato, risultando così affetto da genericità, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca", rilevante anche con riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).Le altre circostanze alle quali fa riferimento il ricorso, relative in sostanza alla mancanza di uno "sforzo autonomo rivolto verso una rieducazione ed un reinserimento lavorativo effettivo", sono state evidenziate dal Tribunale solo a completamento della valutazione centrale con la quale il ricorrente non si è confrontato e quali conferma di una mancanza di elementi positivi idonei a far ritenere adeguata e proporzionata una misura di tipo non custodiale. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicazione della misura custodiale in carcere e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme