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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01590/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo di pena in esecuzione, di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per reati di cui agli artt. 589-bis, comma secondo e ultimo, cod. pen., 589-ter cod. pen., 189 comma 6 C.d.S., 110, 369 cod. pen.

Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione) risulta non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché manifestamente infondato, in quanto deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 dell'ordinanza).

Considerato, invero, che la motivazione sul diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale trova lineare e sufficiente motivazione nella parte del provvedimento impugnato che opera riferimento, non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, alla mancata produzione, fino all'udienza di trattazione, di offerta risarcitoria specifica e/o aspecifica, rimarcando però, anche l'assenza di adesione sostanziale al proposto programma di volontariato presso l'associazione familiari vittime della strada, per difficoltà che il Tribunale indica come ascrivibili allo stesso condannato.

Reputato, peraltro, che le giustificazioni addotte dai giudici di sorveglianza, sono sufficienti e aderenti all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova che, pur in presenza di plurirni elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al reinserimento sociale esclusivamente sulla impossibilità di reperire attività lavorativa o di volontariato, solo ove non risulti chiarito se la mancanza del programma sia o meno da imputarsi al ricorrente (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore D E PO3 TA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo di pena in esecuzione, di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per reati di cui agli artt. 589-bis, comma secondo e ultimo, cod. pen., 589-ter cod. pen., 189 comma 6 C.d.S., 110, 369 cod. pen. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione) risulta non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché manifestamente infondato, in quanto deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 dell'ordinanza). Considerato, invero, che la motivazione sul diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale trova lineare e sufficiente motivazione nella parte del provvedimento impugnato che opera riferimento, non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, alla mancata produzione, fino all'udienza di trattazione, di offerta risarcitoria specifica e/o aspecifica, rimarcando però, anche l'assenza di adesione sostanziale al proposto programma di volontariato presso l'associazione familiari vittime della strada, per difficoltà che il Tribunale indica come ascrivibili allo stesso condannato. Reputato, peraltro, che le giustificazioni addotte dai giudici di sorveglianza, sono sufficienti e aderenti all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova che, pur in presenza di plurirni elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al reinserimento sociale esclusivamente sulla impossibilità di reperire attività lavorativa o di volontariato, solo ove non risulti chiarito se la mancanza del programma sia o meno da imputarsi al ricorrente (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore D E PO3 TA [OSCURATO:PERSONA]
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