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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 1959

Cassazione n. 11547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamrnissibilita' del ricorso.; ugitio il difensore l-e i Q tA7 1-Ge.4-4/1; ,A,U2 ,'1" • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 Febbraio 2020 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA], concesse al D'Amico le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato la pena a questi inflitta in misura pari ad anni tre di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata; questa aveva in particolare condannato il D'Amico, in qualità di procuratore generale dal 15 Aprile 1996 e amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 Aprile 2014, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione di diverse somme di denaro analiticamente indicate in imputazione, e documentale. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla posizione del D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte di cui al capo A) dell'imputazione di bancarotta patrimoniale, relativamente all'emissione di assegni circolari e ai bonifici emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si fa in particolare riferimento alla doglianza contenuta nell'atto di appello con cui si era rappresentato che si dovesse operare una netta distinzione tra le condotte in linea ipotetica addebitabili al D'Amico e quelle non contestabili allo stesso poiché concretamente riferibili unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero all'amministratice di diritto.

Si era, in particolare, fatto riferimento all'emissione e alla successiva negoziazione di assegni circolari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] che non potevano pertanto ricadere su diverso soggetto ovvero ai bonifici parimenti intestati alla predetta.

Non si comprende infatti quale possa essere stato l'apporto causale del D'Amico a quelle ì condotte poste in essere esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sempre con riferimento al capo A) dell'imputazione.

La difesa aveva ampiamente dimostrato in sede dibattimentale le carenze della ricostruzione contabile operata dalla dottoressa Andronico, consulente del P.M..

La predetta, pur avendo a disposizione tutta la documentazione afferente alla contabilità della società fallita con riguardo all'anno 2011 e gli estratti conto di [OSCURATO:PERSONA] 2011/2012, non è riuscita a ricostruire tutte le operazioni di disinvestimento collegate ai titoli obbligazionari intestati alla società.

Il consulente di parte nominato dal D'Amico chiariva, invece, in sede di istruttoria dibattimentale l'effettiva destinazione dell'importo di euro 76.800 e forniva tutte le spiegazioni necessarie al riguardo, ma, ciò nonostante, nessun approfondimento in ordine alla destinazione delle immobilizzazioni finanziarie è stato effettuato (nonostante la produzione documentale offerta dal consulente del D'Amico); eppure sarebbe stato sufficiente verificare gli estratti del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle annualità 2011 e 2012 per dirimere la questione.

2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo B) dell'imputazione ovvero alla bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di appello assume quale dato certo quanto affermato dal giudice di primo grado, ma i libri contabili degli anni 2009 e 2010 non sono stati esaminati dal consulente della Procura.

Eppure il tribunale aveva avuto modo di valutare, come dal medesimo rappresentato a pagina 9 della sentenza, un elemento fattuale di non poco momento ovvero la denuncia sporta dall'amministratore della R.I.S., avente ad oggetto lo smarrimento, da parte del consulente contabile dell'epoca, dei libri contabili relativi alle annualità 2009-2010.

Tale elemento è stato valutato dal giudice di primo grado non in linea con una gestione attenta ascrivibile ad un buon amministratore, ma il disinteresse degli amministratori nella tenuta della contabilità non può, però, di certo essere tramutato in una condotta volta alla distruzione o occultamento dei libri e delle scritture contabili.

Non si comprende dunque come il dolo della bancarotta fraudolenta documentale possa ritenersi, come affermato dalla Corte di appello di Messina, dimostrato alla stregua del contesto nel quale i fatti si sono verificati.

2.4. Col quarto motivo lamenta la mancata rideterminazione delle pene accessorie da parte della Corte di appello e ciò nonostante sia intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, legge fall. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va accolta la doglianza relativa alla durata delle pene accessorie quantificate in anni dieci.

Com'è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fai!. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno dichiarata incostituzionale, di talchè s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

Sorge allora la necessità di indicare al giudice del rinvio il criterio cui attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo ("fino a dieci anni").

Soccorre al riguardo la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite ( nelle more intervenuta il 28.2.2019, a cui è stata rimessa la questione in ordine all'individuazione del criterio di commisurazione di tali pene accessorie, ( se quello di cui all'art. 37 cod. pen. secondo cui la pena accessoria va commisurata alla pena principale o se, in applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatori, quello di cui art. 133 cod. pen.), che si è espressa condividendo il criterio improntato alla discrezionalità valutativa del giudice che consente una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio. 1.1.11 primo motivo non sì confronta minimamente con le conformi pronunce di merito che nel ricostruire la vicenda oggetto di imputazione imperniano le condotte del ricorrente sullo specifico presupposto della sua amministrazione di fatto della società poi fallita, in concorso con l'amministratrice formale.

Sulla base di tale premessa, non oggetto di contestazione, si imputano quindi all'imputato, amministratore di fatto della R.I.S. s.r.I., gli atti formalmente riconducibili all'amministratrice formale, rispetto ai quali, peraltro, in sede di appello, si era contestata soprattutto la natura distrattiva, assumendosi che si fosse trattato di importi, effettivamente prelevati, ma in realtà utilizzati per il pagamento di fornitori e dipendenti (assegni circolari) oltre che per soddisfare il credito per il compenso maturato dall'amministratore (bonifico); doglianza rispetto alla quale la corte territoriale aveva comunque fornito idonea e congrua risposta evidenziando, in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte, che trattandosi di mere prospettazioni difensive - in mancanza peraltro di una delibera che quantificasse le spettanze di amministratore - non supportate da una benchè minima prova non potesse che confermarsi la sussistenza della distrazione; in definitiva, secondo i giudici di merito, di là della imputazione formale degli atti all'amministratrice formale - e non poteva essere diversamente avendo evidentemente essa soltanto la possibilità di agire formalmente sul conto societario - era rimasta indimostrata la destinazione delle somme prelevate a finalità dell'impresa, sicchè nessun dubbio poteva profilarsi in ordine alla sussistenza della distrazione come ad entrambi i correi ascritta. 1.2.Anche alle questioni riproposte con il secondo motivo la corte territoriale aveva già dato risposte esaurienti.

In particolare, si era innanzitutto spiegato come le distrazioni fossero state già ampiamente ridimensionate nelle loro rispettive entità, proprio anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte e delle risultanze degli estratti conto, dai giudici di primo grado.

I primi giudici -argomenta la sentenza impugnata - per quanto attiene alla distrazione della somma di euro 76.800,00 avevano in massima parte già condiviso la prospettazione difensiva, riconoscendo che gli importi costituenti il controvalore della vendita dei titoli erano stati incamerati dalla banca per far fronte a una scopertura di conto corrente; gli stessi giudici avevano poi escluso la distrazione dell'ulteriore somma di euro 8.056,00 ritenendo non provato che alla stessa corrispondesse esattamente una immobilizzazione finanziaria, pur ritenendo comunque scorretta da un punto di vista contabile l'operazione di storno; e avevano quindi limitato il riconoscimento della distrazione alla differenza tra i 76.800 € riscontrati dal consulente del P.M. e la somma di 63.056 euro, "in relazione alla quale deve presumersi - così espressamente i giudici di primo grado secondo quanto riportato nella stessa pronuncia impugnata - la correttezza della iscrizione in bilancio non essendovi prova di ulteriori operazioni contabili erronee che abbiano portato all'incremento del detto conto in modo erroneo".

A fronte di tale valutazione, condivisa dalla Corte territoriale, si evidenzia nella pronuncia impugnata come l'atto di appello di D'Amico richiami la consulenza tecnica di parte già ampiamente esaminata nella sentenza di primo grado, senza indicare alcunché per confutare quanto espresso dai primi giudici.

Precisa altresì la corte territoriale che riguardo al saldo attivo dei conti bancari e postali, la sentenza di primo grado aveva del pari già recepito in buona parte la prospettazione del consulente di parte riducendo la distrazione da 11.000 euro a euro 1.000, rimasta priva di giustificazione.

In particolare, in risposta all'appello del D'Amico che sosteneva che fosse evidente "che tale movimentazione si configuri quale storno a crediti verso clienti con la conseguenza che alla diminuzione dei primi corrisponde un incremento della voce depositi bancari e postali" , ha osservato la corte territoriale come tale assunto difensivo potesse essere riferito al giroconto di euro 10.000, che il tribunale aveva già preso in considerazione, e non ai 1.000,00 per i quali è stata ritenuta la distrazione; ha altresì chiarito la corte territoriale che tale somma infatti corrisponde alla differenza tra gli 11.000 euro che secondo il consulente del P.M. costituivano il saldo attivo del conto e i 10.000 euro oggetto del citato giroconto e ha concluso che poiché in relazione alla somma di euro 1000 non erano state, comunque, offerte indicazioni circa la destinazione della stessa, non poteva che essere confermata la natura distrattiva dell'operazione.

Il motivo si appalesa dunque, nel suo complesso, oltre che aspecifico, manifestamente infondato, dal momento che l'impostazione seguita dalla corte territoriale è certamente conforme all'indirizzo consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01).1.3.Quanto poi alla bancarotta fraudolenta documentale, contestata col terzo motivo, la corte territoriale ha evidenziato come la mancanza delle scritture contabili dovesse ritenersi in buona sostanza strettamente correlata con la condotta distrattiva posta in essere dall'imputato e, in definitiva, dolosamente preordinata proprio a non far emergere le operazioni distrattive al fine di conseguire un profitto (laddove la mancanza dei libri del 2009 e 2010 era stata oggetto di denuncia solo il 12.9.2013, a fronte della dichiarazione di fallimento che interveniva il 15.4.2014, a distanza, cioè, di non molti mesi, e ciò quale sintomo della strumentalità di quella denuncia); ed è, dunque, per tal via, che la sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, è pervenuta alla conferma della sussistenza anche di tale fattispecie criminosa, sotto il profilo della sottrazione/occultamento, supportato dal dolo specifico.

Si deve concludere che, quindi, il ricorrente, nel caso di specie, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limita a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, in contrasto palese con le linee interpretative di questa Corte in punto di perimetro del giudizio di legittimità.

Ed invero, giova a tal punto rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Attraverso il complessivo vizio articolato si invoca, in definitiva, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, oltre che fattuali, vieppiù senza operare un reale confronto con la motivazione avversata - della quale, peraltro, non si denunziano vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. se non la sostanziale svalutazione delle apodittiche argomentazioni poste a base delle conclusioni della difesa (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ex art..

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamrnissibilita' del ricorso.; ugitio il difensore l-e i Q tA7 1-Ge.4-4/1; ,A,U2 ,'1" • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 Febbraio 2020 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA], concesse al D'Amico le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha rideterminato la pena a questi inflitta in misura pari ad anni tre di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata; questa aveva in particolare condannato il D'Amico, in qualità di procuratore generale dal 15 Aprile 1996 e amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 Aprile 2014, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per distrazione di diverse somme di denaro analiticamente indicate in imputazione, e documentale. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla posizione del D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte di cui al capo A) dell'imputazione di bancarotta patrimoniale, relativamente all'emissione di assegni circolari e ai bonifici emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si fa in particolare riferimento alla doglianza contenuta nell'atto di appello con cui si era rappresentato che si dovesse operare una netta distinzione tra le condotte in linea ipotetica addebitabili al D'Amico e quelle non contestabili allo stesso poiché concretamente riferibili unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], ovvero all'amministratice di diritto. Si era, in particolare, fatto riferimento all'emissione e alla successiva negoziazione di assegni circolari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] che non potevano pertanto ricadere su diverso soggetto ovvero ai bonifici parimenti intestati alla predetta. Non si comprende infatti quale possa essere stato l'apporto causale del D'Amico a quelle ì condotte poste in essere esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sempre con riferimento al capo A) dell'imputazione. La difesa aveva ampiamente dimostrato in sede dibattimentale le carenze della ricostruzione contabile operata dalla dottoressa Andronico, consulente del P.M.. La predetta, pur avendo a disposizione tutta la documentazione afferente alla contabilità della società fallita con riguardo all'anno 2011 e gli estratti conto di [OSCURATO:PERSONA] 2011/2012, non è riuscita a ricostruire tutte le operazioni di disinvestimento collegate ai titoli obbligazionari intestati alla società. Il consulente di parte nominato dal D'Amico chiariva, invece, in sede di istruttoria dibattimentale l'effettiva destinazione dell'importo di euro 76.800 e forniva tutte le spiegazioni necessarie al riguardo, ma, ciò nonostante, nessun approfondimento in ordine alla destinazione delle immobilizzazioni finanziarie è stato effettuato (nonostante la produzione documentale offerta dal consulente del D'Amico); eppure sarebbe stato sufficiente verificare gli estratti del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle annualità 2011 e 2012 per dirimere la questione. 2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo B) dell'imputazione ovvero alla bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello assume quale dato certo quanto affermato dal giudice di primo grado, ma i libri contabili degli anni 2009 e 2010 non sono stati esaminati dal consulente della Procura. Eppure il tribunale aveva avuto modo di valutare, come dal medesimo rappresentato a pagina 9 della sentenza, un elemento fattuale di non poco momento ovvero la denuncia sporta dall'amministratore della R.I.S., avente ad oggetto lo smarrimento, da parte del consulente contabile dell'epoca, dei libri contabili relativi alle annualità 2009-2010. Tale elemento è stato valutato dal giudice di primo grado non in linea con una gestione attenta ascrivibile ad un buon amministratore, ma il disinteresse degli amministratori nella tenuta della contabilità non può, però, di certo essere tramutato in una condotta volta alla distruzione o occultamento dei libri e delle scritture contabili. Non si comprende dunque come il dolo della bancarotta fraudolenta documentale possa ritenersi, come affermato dalla Corte di appello di Messina, dimostrato alla stregua del contesto nel quale i fatti si sono verificati. 2.4. Col quarto motivo lamenta la mancata rideterminazione delle pene accessorie da parte della Corte di appello e ciò nonostante sia intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, legge fall. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, reiterando censure a cui la Corte di appello aveva già dato risposte precise ed esaustive; ciò nondimeno va accolta la doglianza relativa alla durata delle pene accessorie quantificate in anni dieci. Com'è noto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fai!. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno dichiarata incostituzionale, di talchè s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. Sorge allora la necessità di indicare al giudice del rinvio il criterio cui attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo ("fino a dieci anni"). Soccorre al riguardo la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite ( nelle more intervenuta il 28.2.2019, a cui è stata rimessa la questione in ordine all'individuazione del criterio di commisurazione di tali pene accessorie, ( se quello di cui all'art. 37 cod. pen. secondo cui la pena accessoria va commisurata alla pena principale o se, in applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatori, quello di cui art. 133 cod. pen.), che si è espressa condividendo il criterio improntato alla discrezionalità valutativa del giudice che consente una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio. 1.1.11 primo motivo non sì confronta minimamente con le conformi pronunce di merito che nel ricostruire la vicenda oggetto di imputazione imperniano le condotte del ricorrente sullo specifico presupposto della sua amministrazione di fatto della società poi fallita, in concorso con l'amministratrice formale. Sulla base di tale premessa, non oggetto di contestazione, si imputano quindi all'imputato, amministratore di fatto della R.I.S. s.r.I., gli atti formalmente riconducibili all'amministratrice formale, rispetto ai quali, peraltro, in sede di appello, si era contestata soprattutto la natura distrattiva, assumendosi che si fosse trattato di importi, effettivamente prelevati, ma in realtà utilizzati per il pagamento di fornitori e dipendenti (assegni circolari) oltre che per soddisfare il credito per il compenso maturato dall'amministratore (bonifico); doglianza rispetto alla quale la corte territoriale aveva comunque fornito idonea e congrua risposta evidenziando, in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte, che trattandosi di mere prospettazioni difensive - in mancanza peraltro di una delibera che quantificasse le spettanze di amministratore - non supportate da una benchè minima prova non potesse che confermarsi la sussistenza della distrazione; in definitiva, secondo i giudici di merito, di là della imputazione formale degli atti all'amministratrice formale - e non poteva essere diversamente avendo evidentemente essa soltanto la possibilità di agire formalmente sul conto societario - era rimasta indimostrata la destinazione delle somme prelevate a finalità dell'impresa, sicchè nessun dubbio poteva profilarsi in ordine alla sussistenza della distrazione come ad entrambi i correi ascritta. 1.2.Anche alle questioni riproposte con il secondo motivo la corte territoriale aveva già dato risposte esaurienti. In particolare, si era innanzitutto spiegato come le distrazioni fossero state già ampiamente ridimensionate nelle loro rispettive entità, proprio anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte e delle risultanze degli estratti conto, dai giudici di primo grado. I primi giudici -argomenta la sentenza impugnata - per quanto attiene alla distrazione della somma di euro 76.800,00 avevano in massima parte già condiviso la prospettazione difensiva, riconoscendo che gli importi costituenti il controvalore della vendita dei titoli erano stati incamerati dalla banca per far fronte a una scopertura di conto corrente; gli stessi giudici avevano poi escluso la distrazione dell'ulteriore somma di euro 8.056,00 ritenendo non provato che alla stessa corrispondesse esattamente una immobilizzazione finanziaria, pur ritenendo comunque scorretta da un punto di vista contabile l'operazione di storno; e avevano quindi limitato il riconoscimento della distrazione alla differenza tra i 76.800 € riscontrati dal consulente del P.M. e la somma di 63.056 euro, "in relazione alla quale deve presumersi - così espressamente i giudici di primo grado secondo quanto riportato nella stessa pronuncia impugnata - la correttezza della iscrizione in bilancio non essendovi prova di ulteriori operazioni contabili erronee che abbiano portato all'incremento del detto conto in modo erroneo". A fronte di tale valutazione, condivisa dalla Corte territoriale, si evidenzia nella pronuncia impugnata come l'atto di appello di D'Amico richiami la consulenza tecnica di parte già ampiamente esaminata nella sentenza di primo grado, senza indicare alcunché per confutare quanto espresso dai primi giudici. Precisa altresì la corte territoriale che riguardo al saldo attivo dei conti bancari e postali, la sentenza di primo grado aveva del pari già recepito in buona parte la prospettazione del consulente di parte riducendo la distrazione da 11.000 euro a euro 1.000, rimasta priva di giustificazione. In particolare, in risposta all'appello del D'Amico che sosteneva che fosse evidente "che tale movimentazione si configuri quale storno a crediti verso clienti con la conseguenza che alla diminuzione dei primi corrisponde un incremento della voce depositi bancari e postali" , ha osservato la corte territoriale come tale assunto difensivo potesse essere riferito al giroconto di euro 10.000, che il tribunale aveva già preso in considerazione, e non ai 1.000,00 per i quali è stata ritenuta la distrazione; ha altresì chiarito la corte territoriale che tale somma infatti corrisponde alla differenza tra gli 11.000 euro che secondo il consulente del P.M. costituivano il saldo attivo del conto e i 10.000 euro oggetto del citato giroconto e ha concluso che poiché in relazione alla somma di euro 1000 non erano state, comunque, offerte indicazioni circa la destinazione della stessa, non poteva che essere confermata la natura distrattiva dell'operazione. Il motivo si appalesa dunque, nel suo complesso, oltre che aspecifico, manifestamente infondato, dal momento che l'impostazione seguita dalla corte territoriale è certamente conforme all'indirizzo consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01).1.3.Quanto poi alla bancarotta fraudolenta documentale, contestata col terzo motivo, la corte territoriale ha evidenziato come la mancanza delle scritture contabili dovesse ritenersi in buona sostanza strettamente correlata con la condotta distrattiva posta in essere dall'imputato e, in definitiva, dolosamente preordinata proprio a non far emergere le operazioni distrattive al fine di conseguire un profitto (laddove la mancanza dei libri del 2009 e 2010 era stata oggetto di denuncia solo il 12.9.2013, a fronte della dichiarazione di fallimento che interveniva il 15.4.2014, a distanza, cioè, di non molti mesi, e ciò quale sintomo della strumentalità di quella denuncia); ed è, dunque, per tal via, che la sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, è pervenuta alla conferma della sussistenza anche di tale fattispecie criminosa, sotto il profilo della sottrazione/occultamento, supportato dal dolo specifico. Si deve concludere che, quindi, il ricorrente, nel caso di specie, piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limita a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, in contrasto palese con le linee interpretative di questa Corte in punto di perimetro del giudizio di legittimità. Ed invero, giova a tal punto rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Attraverso il complessivo vizio articolato si invoca, in definitiva, una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, oltre che fattuali, vieppiù senza operare un reale confronto con la motivazione avversata - della quale, peraltro, non si denunziano vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. se non la sostanziale svalutazione delle apodittiche argomentazioni poste a base delle conclusioni della difesa (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma della legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ex art.. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie: accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]