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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27607/2025

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Sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.

Secondo la difesa il Tribunale avrebbe male interpretato i contenuti della relazione di sintesi, particolarmente positivi, ed avrebbe incentrato la valutazione solo sulla particolare gravità dei fatti in espiazione, in tal modo violando le coordinate interpretative e applicative dell’istituto, più volte evidenziate nelle decisioni di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Va premesso che la applicazione di misure alternative come l'affidamento in prova al servizio sociale o la stessa detenzione domiciliare, può avvenire soltanto attraverso la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione.

E’ evidente che nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, anche in rapporto al tempo decorso dal fatto di reato senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli elementi conoscitivi favorevoli all'istante e l’analisi della condotta successiva al reato.

E’ anche vero che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova ed ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno concretamente avviato (v. per tutte Sez.

I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924).

3. Tuttavia siffatti principi di diritto non risultano violati nelle argomentazioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza.

Ciò perché la valutazione tiene conto dei progressi mostrati nel contatto tra il detenuto ed i figli, come espressi nella relazione di sintesi, ma al contempo prende atto dell’assenza di effettivi indizi di avvio del percorso di revisione critica delle proprie condotte (emergente dalla medesima relazione ove si suggerisce la prosecuzione della esperienza dei permessi premio).

Non vi è pertanto un profilo di incompletezza nelle argomentazioni espresse che, per il resto, appaiono il legittimo dispiegarsi di valutazioni di merito non affette da vizi logici.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione. Secondo la difesa il Tribunale avrebbe male interpretato i contenuti della relazione di sintesi, particolarmente positivi, ed avrebbe incentrato la valutazione solo sulla particolare gravità dei fatti in espiazione, in tal modo violando le coordinate interpretative e applicative dell’istituto, più volte evidenziate nelle decisioni di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che la applicazione di misure alternative come l'affidamento in prova al servizio sociale o la stessa detenzione domiciliare, può avvenire soltanto attraverso la formulazione di una prognosi positiva in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo – sempre in via prognostica - del percorso di risocializzazione. E’ evidente che nel formulare tale giudizio prognostico il Tribunale di Sorveglianza ha l'obbligo di indicare in modo analitico e coerente eventuali aspetti indicativi della ritenuta pericolosità attuale, anche in rapporto al tempo decorso dal fatto di reato senza trascurare - pena la violazione del dovere di completezza motivazionale - gli elementi conoscitivi favorevoli all'istante e l’analisi della condotta successiva al reato. E’ anche vero che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova ed ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno concretamente avviato (v. per tutte Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924). 3. Tuttavia siffatti principi di diritto non risultano violati nelle argomentazioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza. Ciò perché la valutazione tiene conto dei progressi mostrati nel contatto tra il detenuto ed i figli, come espressi nella relazione di sintesi, ma al contempo prende atto dell’assenza di effettivi indizi di avvio del percorso di revisione critica delle proprie condotte (emergente dalla medesima relazione ove si suggerisce la prosecuzione della esperienza dei permessi premio). Non vi è pertanto un profilo di incompletezza nelle argomentazioni espresse che, per il resto, appaiono il legittimo dispiegarsi di valutazioni di merito non affette da vizi logici. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle