CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/09/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Ancona del 12/03/2019, che aveva riformato, con mera riduzione del trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna del Tribunale di Fermo del precedente 23/02/2016, ha mandato assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di omicidio colposo e ha revocato, per l'effetto, le statuizioni civili correlate alla pronunzia di primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento della prova. Sostiene, per un verso, che la pronunzia gravata non si sarebbe confrontata con quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio in punto di prescritta valutazione della concreta prevedibilità ex ante della condotta tenuta dalla parte lesa, aggiungendo che l'assoluzione sarebbe stata frutto dell'irrisolto contrasto tra la ricostruzione della dinamica del sinistro ipotizzata dal perito e quella effettuata alla stregua del contributo conoscitivo del teste Gironacci, stante la mancata acquisizione della prova certa che l'imputato fosse in condizioni di avvistare il mezzo antagonista all'atto dell'immissione sulla pubblica via. Assume, per altro verso, che la decisione della Corte di appello di Perugia sarebbe inficiata dal vizio di travisamento della prova con riguardo alla deposizione del menzionato teste Gironacci, atteso quest'ultimo, diversamente da quanto ritenuto, non avrebbe mai detto di aver visto sbucare dalla curva la moto condotta dalla vittima, ma si sarebbe limitato a confermare l'affermazione del difensore dell'imputato, a tenore della quale egli si era avveduto del sopraggiungere del mezzo a due ruote allorquando il conducente dell'autovettura aveva già iniziato la manovra di immissione sulla pubblica via, sicchè non avrebbe potuto logicamente inferirsi dalle propalazioni del teste la concreta prevedibilità del prossimo sopraggiungere del motociclo. 3. Con memoria presentata in data 26/11/2021, il difensore del Gennari, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha esposto argomenti a sostegno del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo cui è affidata l'impugnativa, con il quale il rappresentante della pubblica accusa lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento della prova. Rileva infatti il Collegio che, a prescindere dalla sussistenza di un concreto interesse della parte pubblica a invocare, quanto alla prima parte del ricorso, il mancato adeguamento della sentenza impugnata a un principio che aveva condotto questa Corte ad annullare non già una pronuncia di assoluzione, ma di condanna (segnatamente quello secondo cui la diligenza richiesta al conducente che si immetta nella circolazione non può estendersi sino al punto di prevedere l'altrui condotta abnorme), non è dato riscontrare, nel caso di specie, la dedotta carenza motivazionale della pronunzia gravata, in punto di mancato confronto con il principio enunciato dal giudice di legittimità nella decisione caducatoria. Ciò perché la Corte distrettuale umbra, nell'attribuire valore assorbente al dichiarato dal teste oculare Gironacci e nell'evidenziare, nel contempo, la genericità dei dati in base ai quali era stata elaborata la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari, ha implicitamente analizzato il tema della prevedibilità ex anta della condotta di guida anomala tenuta dal motociclista, giungendo a ritenere che a tale condotta fosse ascrivibile, in via esclusiva, il verificarsi del sinistro, in ragione dell'apprezzata insussistenza di profili di colpa nell'agire dell'imputato, che era stato visto immettersi sulla pubblica via pochi attimi prima che il centauro, proveniente da una curva destrorsa, impegnasse il rettilineo e aumentasse sensibilmente la propria andatura. E ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla prospettata contraddittorietà dell'impianto motivo, nella parte in cui si sarebbe fondata la pronunzia assolutoria sul contrasto esistente tra la ricostruzione della dinamica del sinistro ipotizzata dal perito e la descrizione dell'accaduto effettuata dal citato teste Gironacci, essendo evidente, per quanto testè posto in rilievo, che la decisione liberatoria fonda, in maniera pressoché esclusiva, sull'apporto dichiarativo del testimone, posto che la valenza dimostrativa della perizia risulta autonomamente confutata dai giudicanti (in particolare a pag. 5 della sentenza). Depurato dalle censure di cui si è appena evidenziata la manifesta infondatezza, il motivo di ricorso fatto valere dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, al di là del formale inquadramento della doglianza in termini di travisamento della prova, si risolve, in sostanza, in una inammissibile sollecitazione a una rilettura del materiale probatorio alternativa a quella operata dai giudici del merito. Ciò perché il ricorrente ha solo formalmente incasellato nel citato vizio motivazionale la doglianza agitata, in quanto ha omesso di prospettare - come sarebbe stato, invece, doveroso fare - una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza o manifesto e insanabile contrasto tra premesse e conclusioni e non ha lamentato, per altro verso, un'incompleta descrizione degli elementi probatori rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dall'incartamento processuale. Il predetto si è limitato, invece, a criticare il significato che la Corte di appello di Perugia ha attribuito al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria svoltasi in primo grado e, segnatamente, al dichiarato del teste Gironacci, sicchè l'atto di impugnazione, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", ossia un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, idoneo a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, finisce col dedurre un "travisamento del fatto" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale prospetta una spiegazione alternativa alla semantica che la Corte territoriale, con apparato motivo completo ed esauriente, ha inteso privilegiare. Tanto non è, tuttavia, consentito, avendo chiarito, da tempo, la Suprema Corte che, se è ben possibile dedurre con ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è, per converso, preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", essendo interdetta al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata nei precedenti gradi di merito (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01). 4. Alla luce delle considerazioni complessivamente esposte, il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara in