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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 36568/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24668/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 122/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 aprile2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, Equitalia SudS.p.A. (cui, lite pendente, è per legge succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse indanno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione di creditipresso il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nel proporre opposizione avverso detta procedura, l’esecutato dedusse l’omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici ad esso nonché l’insussistenza di qualsivoglia proprio debito; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione, l’adito Tribunale diTaranto dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine all’opposizione concernente crediti tributari,mentre dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettò l’opposizione all’esecuzione relative ai crediti non tributari; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando settemotivi, illustrati da memoria; non svolgono difese in sede di legittimità Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un’espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la evidenziata pretermissione di detto terzo non può essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimità, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 18127; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Taranto , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24668/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 122/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, Equitalia SudS.p.A. (cui, lite pendente, è per legge succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse indanno di [OSCURATO:PERSONA] espropriazione di creditipresso il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nel proporre opposizione avverso detta procedura, l’esecutato dedusse l’omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici ad esso nonché l’insussistenza di qualsivoglia proprio debito; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione, l’adito Tribunale diTaranto dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine all’opposizione concernente crediti tributari,mentre dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettò l’opposizione all’esecuzione relative ai crediti non tributari; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando settemotivi, illustrati da memoria; non svolgono difese in sede di legittimità Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un’espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la evidenziata pretermissione di detto terzo non può essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimità, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. r.g. n. 24668/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 18127; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Taranto , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità